Art. 2
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni contenute nell'articolo 4 del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini del seguente
regolamento si intende per:
a) «costo di gestione di fine vita dell'AEE»: somma dei costi di
raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio di un'apparecchiatura
elettrica ed elettronica, intesi sia come costi economici che come
costi ambientali;
b) «fine vita»: insieme delle attivita' di raccolta, recupero,
trattamento e riciclaggio con le quali si garantisce la gestione del
bene divenuto rifiuto;
c) «prodotto ricondizionato»: bene che dopo essere stato
sottoposto ad un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo
estetico che meccanico-funzionale viene immesso sul mercato.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende per:
a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o
"AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto
funzionamento, da correnti elettriche o da campi
elettromagnetici e le apparecchiature di generazione,
trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e
progettate per essere usate con una tensione non superiore
a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la
corrente continua;
b) "utensili industriali fissi di grandi dimensioni":
un insieme di grandi dimensioni di macchine,
apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano
congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e
disinstallati in maniera permanente da professionisti in un
determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti
presso un impianto di produzione industriale o un centro di
ricerca e sviluppo;
c) "installazioni fisse di grandi dimensioni": una
combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed,
eventualmente, di altri dispositivi, che:
1) sono assemblati, installati e disinstallati da
professionisti;
2) sono destinati ad essere utilizzati in modo
permanente come parti di un edificio o di una struttura in
un luogo prestabilito e apposito;
3) possono essere sostituiti unicamente con le
stesse apparecchiature appositamente progettate;
d) "macchine mobili non stradali": le macchine dotate
di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento
richiede mobilita' o movimento continuo o semicontinuo
durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro
fisse;
e) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche o
elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e
materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto
al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione
o l'obbligo disfarsene;
f) "RAEE di piccolissime dimensioni": i RAEE di
dimensioni esterne inferiori a 25 cm;
g) "produttore": la persona fisica o giuridica che,
qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la
comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del
Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza:
1) e' stabilita nel territorio nazionale e fabbrica
AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure
commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le
commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio
nome o marchio di fabbrica;
2) e' stabilita nel territorio nazionale e rivende
sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di
fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il
rivenditore non viene considerato "produttore", se
l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma
del numero 1);
3) e' stabilita nel territorio nazionale ed immette
sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita'
professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato
membro dell'Unione europea;
4) e' stabilita in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato
nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza
direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi
dai nuclei domestici;
h) "distributore": persona fisica o giuridica
iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che,
operando nella catena di approvvigionamento, rende
disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a
che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai
sensi della lettera g);
i) "distributore al dettaglio": una persona fisica o
giuridica come definita nella lettera h), che rende
disponibile un'AEE all'utilizzatore finale;
l) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE
originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine
commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo,
analoghi, per natura e quantita', a quelli originati dai
nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere
usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi
dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE
provenienti dai nuclei domestici;
m) "RAEE professionali": i RAEE diversi da quelli
provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);
n) "RAEE equivalenti": i RAEE ritirati a fronte della
fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto
la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita;
o) "RAEE storici": i RAEE derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato prima del 13 agosto 2005;
p) "accordo finanziario": qualsiasi contratto o
accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita
dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura,
indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto
o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano
il trasferimento o la possibilita' del trasferimento della
proprieta' di tale apparecchiatura;
q) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura
di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul
mercato nazionale nel corso di un'attivita' commerciale, a
titolo oneroso o gratuito;
r) "immissione sul mercato": la prima messa a
disposizione di un prodotto sul mercato nazionale
nell'ambito di un'attivita' professionale;
s) "rimozione": l'operazione manuale, meccanica,
chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze,
le miscele e le componenti pericolose sono confinate in un
flusso identificabile o sono una parte identificabile di un
flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una
miscela o una componente e' identificabile se puo' essere
monitorata per verificare che il trattamento e' sicuro per
l'ambiente;
t) "dispositivo medico": un dispositivo medico o un
accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b)
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva
93/42/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sui
dispositivi medici, che costituisca un'AEE;
u) "dispositivo medico-diagnostico in vitro": un
dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi
rispettivamente delle lettere b) o c), dell'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37,
recante attuazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca
un'AEE;
v) "dispositivo medico impiantabile attivo": un
dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi,
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, che costituisca
un'AEE;
z) "rifiuto pericoloso": i rifiuti che presentano le
caratteristiche indicate nell'articolo 183, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
aa) "prevenzione": le misure indicate nell'articolo
183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
bb) "raccolta": le operazioni definite all'articolo
183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare
alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta di cui
alla lettera mm);
cc) "deposito preliminare alla raccolta": il deposito
temporaneo di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 10, e alle
note al punto D15 dell'Allegato I e al punto R13
dell'Allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
dd) "raccolta differenziata": la raccolta definita
nell'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ee) "riutilizzo": le operazioni indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera r), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ff) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni
indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera q), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
gg) "recupero": le operazioni indicate nell'articolo
183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
hh) "riciclaggio": le operazioni di recupero indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ii) "smaltimento": le operazioni indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ll) "trattamento": le operazioni indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
mm) "centro di raccolta dei RAEE": centro di raccolta
definito e disciplinato ai sensi dell'art. 183, comma 1,
lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, presso il quale sono raccolti,
mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse
tipologie di RAEE;
nn) "marchio": immagine, simbolo o iscrizione apposta
sulla apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi
dell'art. 28, che permette l'identificazione del
produttore;
oo) "raggruppamento": ciascuno dei raggruppamenti di
RAEE definiti all'Allegato 1 del regolamento 25 settembre
2007, n. 185;
pp) "luogo di raggruppamento": deposito preliminare
alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai
distributori ai sensi dell'art. 11;
qq) "rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici":
sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i
rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in
impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti
pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel
raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25
settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da
pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza
nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE
professionali.
2. Non e' "produttore" ai sensi della lettera g)
chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o
a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in
qualita' di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della
lettera g).
3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche
destinate all'esportazione il produttore e' considerato
tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.».