Art. 3 
 
 
        Incentivazione della produzione ecocompatibile di AEE 
 
  1. Le misure previste relative  alla  progettazione  ecocompatibile
delle AEE fanno riferimento al decreto legislativo 16 febbraio  2011,
n. 15, e agli specifici regolamenti europei citati in premessa. 
  2. Ai fini dell'ottimizzazione del «fine vita»  delle  AEE,  ovvero
dell'insieme delle attivita' necessarie per il corretto  trattamento,
recupero e riciclaggio dei rifiuti delle AEE, i produttori  prevedono
l'implementazione  di  strategie   di   eco-progettazione   volte   a
facilitare le operazioni di riuso e riciclo, incluse quelle  relative
a: 
    a) uso di materiali riciclabili e biodegradabili; 
    b) riduzione della quantita' e della diversita' dei materiali; 
    c)  aumento  della  riciclabilita'  del  prodotto  e  delle   sue
componenti; 
    d) limitazione dell'uso di sostanze pericolose; 
    e) ottimizzazione del disassemblaggio del prodotto. 
  3. I  produttori  di  AEE  che,  a  seguito  della  verifica  della
documentazione presentata al Comitato di  vigilanza  e  di  controllo
sulla gestione dei RAEE  e  delle  pile,  degli  accumulatori  e  dei
relativi rifiuti (di  seguito  Comitato)  prima  dell'immissione  sul
mercato delle AEE, ai sensi dell'articolo 35 del decreto  legislativo
14 marzo 2014, n.  49,  dimostrano  di  avere  ridotto  il  costo  di
gestione di fine vita  dell'AEE,  possono  richiedere  una  riduzione
dell'eco-contributo  secondo  quanto  previsto  dal   comma   4.   La
documentazione da presentare contiene le relazioni e i dati riportati
nell'Allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
regolamento,  ed  eventuali  altre  informazioni  che  il  produttore
ritiene necessarie. 
  4.  Il  Comitato,  avvalendosi  dell'Istituto  Superiore   per   la
Protezione dell'ambiente (di seguito ISPRA), valuta la documentazione
presentata dai produttori, secondo la griglia di valutazione  di  cui
all'Allegato  2,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
regolamento, tenendo conto altresi' del possesso delle certificazioni
della serie ISO 14001 e successive, relative alla gestione ambientale
dei processi e  dei  prodotti,  e  rilascia  un'attestazione  per  il
prodotto   che   risulta   idoneo    a    ricevere    la    riduzione
dell'ecocontributo. La percentuale di riduzione dell'ecocontributo e'
valutata dal Comitato in relazione al risparmio effettivo di gestione
del fine vita dell'AEE. La riduzione percentuale dell'eco-contributo,
ottenuta  come  riduzione  del  peso  dell'immesso  a   consumo,   e'
determinata  secondo  le  modalita'  contenute   nella   griglia   di
valutazione di cui all'Allegato 2. 
  5. Il produttore, in possesso dell'attestazione di cui al comma  4,
nella dichiarazione  di  immesso  sul  mercato  annuale  al  Registro
nazionale,  istituito  ai  sensi   dell'articolo   29   del   decreto
legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  applica  il  coefficiente  di
riduzione del peso per le sole tipologie  di  AEE  per  le  quali  ha
ricevuto l'attestazione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto legislativo 16 febbraio 2011,  n.  15,  e'
          riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 35 del  citato  decreto
          legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 35 (Comitato di vigilanza e di controllo).  -  1.
          Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione  dei
          RAEE e  delle  pile,  degli  accumulatori  e  dei  relativi
          rifiuti, gia' istituito presso il Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e   del   mare   ai   sensi
          dell'articolo 15,  comma  1,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 2005, n. 151,  e  ridefinito  dall'articolo  19  del
          decreto legislativo 20 novembre  2008,  n.  188,  svolge  i
          seguenti compiti: 
                a) predispone ed aggiorna il  Registro  nazionale  di
          cui all'art.  29,  sulla  base  delle  comunicazioni  delle
          Camere di commercio previste allo stesso art. 29, comma 8; 
                b) raccoglie, esclusivamente in formato  elettronico,
          i dati relativi ai prodotti  immessi  sul  mercato  e  alle
          garanzie  finanziarie  che  i  produttori  sono  tenuti   a
          comunicare al Registro nazionale  ai  sensi  dell'art.  29,
          comma 6; 
                c) calcola, sulla base dei dati di cui  alla  lettera
          b), le rispettive quote di mercato dei produttori; 
                d) programma e dispone, sulla base di apposito piano,
          ispezioni nei confronti dei produttori che  non  effettuano
          le comunicazioni di cui alla lettera  b)  e,  su  campione,
          sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); 
                e) vigila affinche' le  apparecchiature  immesse  sul
          mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
          produttore  ed  il  simbolo  di  cui  all'Allegato  IX   ed
          affinche'  i  produttori  che  forniscono   apparecchiature
          elettriche   ed   elettroniche   mediante    tecniche    di
          comunicazione  a  distanza  informino  il  Registro   sulla
          conformita' alle disposizioni di cui all'art. 29; 
                f)  assicura  il  monitoraggio  sull'attuazione   del
          presente decreto legislativo; 
                g)   funge   da   punto   di   riferimento   per   la
          rappresentazione di diverse problematiche  da  parte  degli
          interessati,  e  del  Centro   di   coordinamento   ed   in
          particolare, in mancanza di  una  specifica  valutazione  a
          livello europeo, si esprime circa l'applicabilita'  o  meno
          del presente decreto legislativo a  tipologie  di  AEE  non
          elencate agli Allegati II e IV; 
                h) favorisce l'adozione di iniziative  finalizzate  a
          garantire  l'uniforme  applicazione  del  presente  decreto
          legislativo  e  dei  suoi  provvedimenti  attuativi,  anche
          sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa
          ai Ministeri competenti; 
                i) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare le informazioni in  suo  possesso
          che siano necessarie ai fini  della  predisposizione  delle
          relazioni di cui all'art. 31, comma 2. 
              2. Con  apposita  delibera,  il  Comitato  definisce  i
          criteri di determinazione delle quote  di  mercato  di  cui
          alla lettera c) del comma 1, anche in  considerazione,  ove
          possibile, del diverso  impatto  ambientale  delle  singole
          tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta  l'analisi
          del ciclo di vita dei beni che puo' essere facoltativamente
          presentata  da  ciascun  produttore  con  riferimento  alle
          proprie  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche.  Le
          quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito
          www.registroraee.it,   previo   avviso   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione  delle  quote
          di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale  del  Centro
          di coordinamento. 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1  il  Comitato  si
          avvale dell'ISPRA e, in particolare, per  le  ispezioni  di
          cui al comma 1, lettera  d),  il  Comitato  puo'  avvalersi
          anche della collaborazione della Guardia di finanza. 
              4. L'attivita' e il  funzionamento  del  Comitato  sono
          disciplinati con regolamento interno adottato dal  medesimo
          Comitato, nel  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          decreto.  La  Segreteria   del   Comitato   e'   assicurata
          dall'ISPRA.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 29 del  citato  decreto
          legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 29 (Registro nazionale dei soggetti obbligati  al
          finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE).  -  1.  Il
          Registro nazionale dei soggetti obbligati al  finanziamento
          dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito  e  funzionante
          ai  sensi  del  regolamento  25  settembre  2007,  n.  185,
          garantisce la  raccolta  e  la  tenuta  delle  informazioni
          necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni  del
          presente decreto legislativo e il corretto trattamento  dei
          RAEE, nonche' idonee  a  consentire  la  definizione  delle
          quote di mercato di cui all'art. 35, comma 1, lettera c). 
              2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro  nazionale,  i
          produttori prima che  inizino  ad  operare  nel  territorio
          italiano, secondo le  modalita'  indicate  all'art.  1  del
          regolamento 25 settembre 2007, n. 185. 
              3. All'interno di tale  Registro,  oltre  alla  sezione
          relativa  ai  sistemi  collettivi  di  gestione  dei   RAEE
          domestici, e' istituita una apposita  sezione  relativa  ai
          sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'art. 9. 
              4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi  di  cui
          al comma 1 puo' immettere sul mercato dette apparecchiature
          solo a seguito di iscrizione presso la Camera di  commercio
          di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve
          indicare, qualora il  codice  di  attivita'  non  individui
          esplicitamente la natura di produttore  di  AAE,  anche  lo
          specifico codice di attivita' che lo individua  come  tale,
          nonche' il sistema attraverso il  quale  intende  adempiere
          agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di
          garanzia previsti dal presente decreto. 
              5. L'iscrizione al registro,  con  l'indicazione  delle
          pertinenti informazioni, e' effettuata  esclusivamente  per
          via  telematica  dal  produttore   o   dal   rappresentante
          autorizzato ai sensi dell'art.  30,  secondo  le  modalita'
          indicate all'art. 3 del regolamento 25 settembre  2007,  n.
          185. Nel  caso  in  cui  l'iscrizione  sia  effettuata  dal
          rappresentate autorizzato,  tale  soggetto  risponde  degli
          obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche
          con riferimento agli  oneri  di  registrazione  di  cui  al
          presente comma. 
              6. All'atto dell'iscrizione al  Registro  nazionale  il
          produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce  le
          informazioni  previste  all'Allegato  X  e  si  impegna  ad
          aggiornarle opportunamente. 
              7. Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati,
          il Registro nazionale predispone  all'interno  del  proprio
          sito web istituzionale, appositi rimandi (link) agli  altri
          registri nazionali. 
              8. Ai fini della predisposizione  e  dell'aggiornamento
          del  Registro,   le   Camere   di   commercio,   industria,
          artigianato  e  agricoltura  comunicano  al   Comitato   di
          vigilanza e controllo l'elenco delle  imprese  iscritte  al
          Registro come produttori di AEE.».