Art. 3
Incentivazione della produzione ecocompatibile di AEE
1. Le misure previste relative alla progettazione ecocompatibile
delle AEE fanno riferimento al decreto legislativo 16 febbraio 2011,
n. 15, e agli specifici regolamenti europei citati in premessa.
2. Ai fini dell'ottimizzazione del «fine vita» delle AEE, ovvero
dell'insieme delle attivita' necessarie per il corretto trattamento,
recupero e riciclaggio dei rifiuti delle AEE, i produttori prevedono
l'implementazione di strategie di eco-progettazione volte a
facilitare le operazioni di riuso e riciclo, incluse quelle relative
a:
a) uso di materiali riciclabili e biodegradabili;
b) riduzione della quantita' e della diversita' dei materiali;
c) aumento della riciclabilita' del prodotto e delle sue
componenti;
d) limitazione dell'uso di sostanze pericolose;
e) ottimizzazione del disassemblaggio del prodotto.
3. I produttori di AEE che, a seguito della verifica della
documentazione presentata al Comitato di vigilanza e di controllo
sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei
relativi rifiuti (di seguito Comitato) prima dell'immissione sul
mercato delle AEE, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49, dimostrano di avere ridotto il costo di
gestione di fine vita dell'AEE, possono richiedere una riduzione
dell'eco-contributo secondo quanto previsto dal comma 4. La
documentazione da presentare contiene le relazioni e i dati riportati
nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, ed eventuali altre informazioni che il produttore
ritiene necessarie.
4. Il Comitato, avvalendosi dell'Istituto Superiore per la
Protezione dell'ambiente (di seguito ISPRA), valuta la documentazione
presentata dai produttori, secondo la griglia di valutazione di cui
all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, tenendo conto altresi' del possesso delle certificazioni
della serie ISO 14001 e successive, relative alla gestione ambientale
dei processi e dei prodotti, e rilascia un'attestazione per il
prodotto che risulta idoneo a ricevere la riduzione
dell'ecocontributo. La percentuale di riduzione dell'ecocontributo e'
valutata dal Comitato in relazione al risparmio effettivo di gestione
del fine vita dell'AEE. La riduzione percentuale dell'eco-contributo,
ottenuta come riduzione del peso dell'immesso a consumo, e'
determinata secondo le modalita' contenute nella griglia di
valutazione di cui all'Allegato 2.
5. Il produttore, in possesso dell'attestazione di cui al comma 4,
nella dichiarazione di immesso sul mercato annuale al Registro
nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, applica il coefficiente di
riduzione del peso per le sole tipologie di AEE per le quali ha
ricevuto l'attestazione.
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, e'
riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 35 (Comitato di vigilanza e di controllo). - 1.
Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei
RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi
rifiuti, gia' istituito presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall'articolo 19 del
decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, svolge i
seguenti compiti:
a) predispone ed aggiorna il Registro nazionale di
cui all'art. 29, sulla base delle comunicazioni delle
Camere di commercio previste allo stesso art. 29, comma 8;
b) raccoglie, esclusivamente in formato elettronico,
i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle
garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a
comunicare al Registro nazionale ai sensi dell'art. 29,
comma 6;
c) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera
b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
d) programma e dispone, sulla base di apposito piano,
ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano
le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione,
sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);
e) vigila affinche' le apparecchiature immesse sul
mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
produttore ed il simbolo di cui all'Allegato IX ed
affinche' i produttori che forniscono apparecchiature
elettriche ed elettroniche mediante tecniche di
comunicazione a distanza informino il Registro sulla
conformita' alle disposizioni di cui all'art. 29;
f) assicura il monitoraggio sull'attuazione del
presente decreto legislativo;
g) funge da punto di riferimento per la
rappresentazione di diverse problematiche da parte degli
interessati, e del Centro di coordinamento ed in
particolare, in mancanza di una specifica valutazione a
livello europeo, si esprime circa l'applicabilita' o meno
del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non
elencate agli Allegati II e IV;
h) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a
garantire l'uniforme applicazione del presente decreto
legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche
sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa
ai Ministeri competenti;
i) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare le informazioni in suo possesso
che siano necessarie ai fini della predisposizione delle
relazioni di cui all'art. 31, comma 2.
2. Con apposita delibera, il Comitato definisce i
criteri di determinazione delle quote di mercato di cui
alla lettera c) del comma 1, anche in considerazione, ove
possibile, del diverso impatto ambientale delle singole
tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta l'analisi
del ciclo di vita dei beni che puo' essere facoltativamente
presentata da ciascun produttore con riferimento alle
proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le
quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito
www.registroraee.it, previo avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione delle quote
di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro
di coordinamento.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si
avvale dell'ISPRA e, in particolare, per le ispezioni di
cui al comma 1, lettera d), il Comitato puo' avvalersi
anche della collaborazione della Guardia di finanza.
4. L'attivita' e il funzionamento del Comitato sono
disciplinati con regolamento interno adottato dal medesimo
Comitato, nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto. La Segreteria del Comitato e' assicurata
dall'ISPRA.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto
legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 29 (Registro nazionale dei soggetti obbligati al
finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE). - 1. Il
Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento
dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante
ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185,
garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni
necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del
presente decreto legislativo e il corretto trattamento dei
RAEE, nonche' idonee a consentire la definizione delle
quote di mercato di cui all'art. 35, comma 1, lettera c).
2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i
produttori prima che inizino ad operare nel territorio
italiano, secondo le modalita' indicate all'art. 1 del
regolamento 25 settembre 2007, n. 185.
3. All'interno di tale Registro, oltre alla sezione
relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE
domestici, e' istituita una apposita sezione relativa ai
sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'art. 9.
4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui
al comma 1 puo' immettere sul mercato dette apparecchiature
solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio
di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve
indicare, qualora il codice di attivita' non individui
esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo
specifico codice di attivita' che lo individua come tale,
nonche' il sistema attraverso il quale intende adempiere
agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di
garanzia previsti dal presente decreto.
5. L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle
pertinenti informazioni, e' effettuata esclusivamente per
via telematica dal produttore o dal rappresentante
autorizzato ai sensi dell'art. 30, secondo le modalita'
indicate all'art. 3 del regolamento 25 settembre 2007, n.
185. Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata dal
rappresentate autorizzato, tale soggetto risponde degli
obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche
con riferimento agli oneri di registrazione di cui al
presente comma.
6. All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il
produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le
informazioni previste all'Allegato X e si impegna ad
aggiornarle opportunamente.
7. Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati,
il Registro nazionale predispone all'interno del proprio
sito web istituzionale, appositi rimandi (link) agli altri
registri nazionali.
8. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento
del Registro, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di
vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al
Registro come produttori di AEE.».