Art. 4
Azioni di promozione della cooperazione tra produttori di AEE ed
operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio.
1. I produttori di AEE forniscono agli operatori degli impianti di
trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, nonche' agli
operatori dei centri di riutilizzo ai sensi dell'articolo 180-bis,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e
di trattamento adeguato, come previsto dall'articolo 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
2. I produttori di AEE e gli operatori degli impianti di
trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, stipulano tra
loro appositi accordi di programma finalizzati alla definizione di
linee guida per la progettazione, produzione, attivita' di
smontaggio, di recupero e riciclo ecocompatibili. Tali linee guida
sono predisposte per singole categoria di AEE di cui all'Allegato II
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
3. Per favorire le azioni di promozione della cooperazione tra
produttori di AEE e operatori degli impianti di trattamento adeguato
e di recupero e riciclaggio, il Centro di coordinamento, di cui
all'articolo 33, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, mette
a disposizione un'apposita banca dati, secondo le modalita' previste
dall'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.
49, aggiornata con le informazioni periodicamente fornite dai
produttori di AEE.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 180-bis, comma 1,
lettera b) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione
per il riutilizzo dei rifiuti). - 1. Le pubbliche
amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive
competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei
prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.
Tali iniziative possono consistere anche in:
(Omissis).;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il
sostegno di centri e reti accreditati di
riparazione/riutilizzo;
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo
n. 49 del 2014, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 33 e dell'Allegato II al citato
decreto legislativo n. 49 del 2014, e' riportato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O.