Art. 4 Azioni di promozione della cooperazione tra produttori di AEE ed operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio. 1. I produttori di AEE forniscono agli operatori degli impianti di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, nonche' agli operatori dei centri di riutilizzo ai sensi dell'articolo 180-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato, come previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 2. I produttori di AEE e gli operatori degli impianti di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, stipulano tra loro appositi accordi di programma finalizzati alla definizione di linee guida per la progettazione, produzione, attivita' di smontaggio, di recupero e riciclo ecocompatibili. Tali linee guida sono predisposte per singole categoria di AEE di cui all'Allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 3. Per favorire le azioni di promozione della cooperazione tra produttori di AEE e operatori degli impianti di trattamento adeguato e di recupero e riciclaggio, il Centro di coordinamento, di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, mette a disposizione un'apposita banca dati, secondo le modalita' previste dall'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, aggiornata con le informazioni periodicamente fornite dai produttori di AEE.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 180-bis, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti). - 1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in: (Omissis).; b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo; (Omissis).». - Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 33 e dell'Allegato II al citato decreto legislativo n. 49 del 2014, e' riportato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O.