Art. 5
Prevenzione e preparazione per il riutilizzo
1. I produttori di AEE coerentemente con le misure previste dal
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo
180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
favoriscono azioni volte a:
a) aumentare la durata e l'affidabilita' del prodotto;
b) facilitare la manutenzione e la riparazione;
c) facilitare lo sviluppo tecnico e la progettazione modulare dei
prodotti.
2. I produttori di AEE promuovono e favoriscono l'istituzione di
corsi di formazione per addetti ai centri e reti accreditati di
riparazione/riutilizzo di riutilizzo accreditati in conformita'
all'articolo 180-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. I produttori di AEE sostengono la costituzione
di centri e reti accreditate di riparazione e riutilizzo di AEE per
garantirne il ricondizionamento. I prodotti ricondizionati, immessi
sul mercato dopo 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, sono coperti da garanzia minima di 12 mesi e
riconoscibili ai consumatori finali per la presenza di un'apposita
etichetta che reca l'indicazione «prodotto ricondizionato».
3. I produttori di AEE promuovono apposite campagne informative sui
temi di cui ai commi 1 e 2 rivolte ai consumatori finali e
finalizzate alla prevenzione della produzione di RAEE e all'uso
consapevole dei prodotti.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 180, comma 1-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 180-bis, comma 1, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato
nelle note all'art. 4.