Art. 5 
 
 
            Prevenzione e preparazione per il riutilizzo 
 
  1. I produttori di AEE coerentemente con  le  misure  previste  dal
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti  di  cui  all'articolo
180, comma 1-bis, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
favoriscono azioni volte a: 
    a) aumentare la durata e l'affidabilita' del prodotto; 
    b) facilitare la manutenzione e la riparazione; 
    c) facilitare lo sviluppo tecnico e la progettazione modulare dei
prodotti. 
  2. I produttori di AEE promuovono e  favoriscono  l'istituzione  di
corsi di formazione per addetti  ai  centri  e  reti  accreditati  di
riparazione/riutilizzo  di  riutilizzo  accreditati  in   conformita'
all'articolo 180-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152. I produttori di AEE sostengono  la  costituzione
di centri e reti accreditate di riparazione e riutilizzo di  AEE  per
garantirne il ricondizionamento. I prodotti  ricondizionati,  immessi
sul mercato dopo  90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  sono  coperti  da  garanzia  minima  di   12   mesi   e
riconoscibili ai consumatori finali per la  presenza  di  un'apposita
etichetta che reca l'indicazione «prodotto ricondizionato». 
  3. I produttori di AEE promuovono apposite campagne informative sui
temi di  cui  ai  commi  1  e  2  rivolte  ai  consumatori  finali  e
finalizzate alla prevenzione  della  produzione  di  RAEE  e  all'uso
consapevole dei prodotti. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo  dell'art.  180,  comma  1-bis,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 180-bis, comma 1, lettera b),  del
          citato decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato
          nelle note all'art. 4.