Art. 6
Monitoraggio
1. L'ISPRA, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, assicura il monitoraggio del
raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V del medesimo
decreto legislativo e trasmette annualmente al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione
contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle
quantita' e sulle categorie di AEE riutilizzate e preparate per il
riutilizzo. A tal fine i centri e le reti accreditate di
riparazione/riutilizzo costituite ai sensi dell'articolo 5,
trasmettono ad ISPRA entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi
ai quantitativi di AEE trattati nell'anno precedente.
2. Il Centro di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 33, comma 5,
lettera i), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nel
predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale
di prevenzione, tiene conto delle azione intraprese e programmate con
specifico riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 4 e
5.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 giugno 2016
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 2313
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 31 (Monitoraggio e comunicazioni). - 1. L'ISPRA
assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi
indicati all'Allegato V e trasmette annualmente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare una relazione contenente informazioni, comprese stime
circostanziate, sulle quantita' e sulle categorie di AEE
immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali,
preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate,
nonche' sui RAEE raccolti separatamente esportati, per
peso.
(Omissis).».
- Per i riferimenti al testo dell'art. 33 del citato
decreto legislativo n. 49 del 2014, si veda nelle note
all'art. 4.