Art. 19 Controllo della qualita' 1. L'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Controllo della qualita'). - 1. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile, sono soggetti a controllo della qualita'. 2. Il controllo di qualita' sugli iscritti al Registro che siano soci o amministratori di una societa' di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una societa' di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualita' sulla societa' di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualita' qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di revisione legale o siano componenti di un collegio sindacale che esercita la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano agli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico. 4. Il controllo di qualita' sui revisori legali e sulle societa' di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico e' disciplinato dall'articolo 26 del Regolamento europeo. 5. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico sono soggetti a controllo di qualita' sulla base di un'analisi del rischio e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis), almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si e' concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore legale o la societa' di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di revisione legale del bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis). 6. Il controllo della qualita' e' effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonche' della formazione specifica in materia di controllo della qualita' di cui all'articolo 5-bis. 7. I soggetti di cui al comma 6 sono revisori legali iscritti nel Registro che: a) hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione legale in qualita' di responsabili dell'incarico; b) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti o collaboratori di societa' di revisione iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di revisione legale con funzioni di direzione e supervisione; c) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attivita' di vigilanza sulla revisione legale. 8. I soggetti incaricati del controllo della qualita' devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. 9. Non possono essere incaricati dei controlli i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una societa' di revisione legale. 10. Una persona fisica non puo' partecipare come controllore al controllo della qualita' di un revisore legale o di una societa' di revisione legale prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o societa' di revisione legale. 11. Una persona fisica non puo' partecipare come controllore al controllo della qualita' di un revisore legale o di una societa' di revisione legale se e' coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore legale sottoposto al controllo o di revisori legali che siano soci, amministratori o collaboratori della societa' di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la societa' di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono compromettere l'indipendenza. 12. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualita' avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la societa' di revisione legale oggetto del controllo. 13. Il controllo della qualita', basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, include una valutazione della conformita' ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantita' e qualita' delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonche' del sistema interno di controllo della qualita' nella societa' di revisione legale. 14. I controlli della qualita' sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessita' dell'attivita' svolta dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale oggetto di controllo. 15. Il soggetto sottoposto a controllo della qualita' e' tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli e', in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti. 16. I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla societa' di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere. 17. Il revisore legale e la societa' di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 16, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater.».