Art. 19 
 
                      Controllo della qualita' 
 
  1. L'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Controllo della qualita'). - 1. Gli iscritti nel Registro
che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i  componenti
del collegio sindacale che esercitano la revisione  legale  ai  sensi
del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo  2477  del  codice
civile, sono soggetti a controllo della qualita'. 
  2. Il controllo di qualita' sugli iscritti al  Registro  che  siano
soci o amministratori di una  societa'  di  revisione  legale  o  che
collaborino alla revisione legale in una societa' di revisione legale
si intende svolto per mezzo del controllo di qualita' sulla  societa'
di revisione medesima. In ogni caso, tali  soggetti  sono  sottoposti
direttamente al controllo di qualita' qualora sia loro  personalmente
conferito almeno un incarico di revisione legale o  siano  componenti
di un collegio sindacale che esercita la revisione  legale  ai  sensi
del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo  2477  del  codice
civile. 
  3. Le disposizioni del presente capo si applicano agli iscritti nel
Registro che svolgono incarichi di revisione legale del  bilancio  di
esercizio e consolidato di  enti  diversi  dagli  enti  di  interesse
pubblico. 
  4. Il controllo di qualita' sui revisori legali e sulle societa' di
revisione legale che  svolgono  incarichi  di  revisione  legale  del
bilancio di esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico  e'
disciplinato dall'articolo 26 del Regolamento europeo. 
  5. Gli iscritti nel Registro che svolgono  incarichi  di  revisione
legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi  dagli
enti di interesse pubblico sono  soggetti  a  controllo  di  qualita'
sulla base di un'analisi del rischio e,  laddove  abbiano  svolto  la
revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato  di  imprese
che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis),
almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni  decorre  dall'esercizio
successivo a quello in cui si e'  concluso  il  precedente  controllo
oppure da quello in cui il revisore legale o la societa' di revisione
legale ha acquisito  almeno  un  incarico  di  revisione  legale  del
bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i  limiti
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis). 
  6. Il controllo della qualita' e' effettuato da persone fisiche  in
possesso di un'adeguata formazione  ed  esperienza  professionale  in
materia di revisione dei conti e  di  informativa  finanziaria  e  di
bilancio, nonche' della formazione specifica in materia di  controllo
della qualita' di cui all'articolo 5-bis. 
  7. I soggetti di cui al comma 6 sono revisori legali  iscritti  nel
Registro che: 
    a) hanno svolto, per almeno 5  anni  continuativi,  incarichi  di
revisione legale in qualita' di responsabili dell'incarico; 
    b) sono stati, per  almeno  5  anni  continuativi,  dipendenti  o
collaboratori  di  societa'  di  revisione  iscritte   nel   Registro
partecipando agli incarichi  di  revisione  legale  con  funzioni  di
direzione e supervisione; 
    c) sono stati, per almeno  5  anni  continuativi,  dipendenti  di
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono  attivita'  di
vigilanza sulla revisione legale. 
  8. I  soggetti  incaricati  del  controllo  della  qualita'  devono
rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano  venuti  a
conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. 
  9. Non possono essere incaricati dei controlli  i  revisori  legali
che hanno incarichi di  revisione  legale  e  i  soggetti  che  hanno
rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o
di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione  di  cariche
sociali, con un revisore legale  o  con  una  societa'  di  revisione
legale. 
  10. Una persona fisica non puo'  partecipare  come  controllore  al
controllo della qualita' di un revisore legale o di una  societa'  di
revisione legale prima che siano trascorsi tre anni dalla  cessazione
del rapporto di lavoro come  socio  o  dipendente  o  di  ogni  altro
rapporto di associazione con  tale  revisore  legale  o  societa'  di
revisione legale. 
  11. Una persona fisica non puo'  partecipare  come  controllore  al
controllo della qualita' di un revisore legale o di una  societa'  di
revisione legale se e' coniuge o convivente, parente o  affine  entro
il quarto grado del revisore legale  sottoposto  al  controllo  o  di
revisori legali che siano soci, amministratori o collaboratori  della
societa'  di  revisione  legale  sottoposta  al   controllo,   o   se
intrattenga con essi o con la societa' di revisione legale sottoposta
a  controllo  relazioni  d'affari  o  finanziarie  che   ne   possono
compromettere l'indipendenza. 
  12. La selezione delle  persone  fisiche  da  assegnare  a  ciascun
incarico di controllo della qualita' avviene in base a una  procedura
obiettiva volta a  escludere  ogni  conflitto  di  interesse  tra  le
persone incaricate del controllo e il revisore legale o  la  societa'
di revisione legale oggetto del controllo. 
  13. Il controllo della qualita', basato su  una  verifica  adeguata
dei documenti selezionati, include una valutazione della  conformita'
ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza  applicabili,
della quantita' e qualita' delle risorse impiegate, dei corrispettivi
per la revisione, nonche' del  sistema  interno  di  controllo  della
qualita' nella societa' di revisione legale. 
  14. I controlli della qualita'  sono  appropriati  e  proporzionati
alla portata e alla complessita' dell'attivita' svolta  dal  revisore
legale o dalla societa' di revisione legale oggetto di controllo. 
  15. Il soggetto sottoposto a controllo della qualita' e'  tenuto  a
collaborare con il soggetto incaricato del  controllo.  Egli  e',  in
particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo
l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni,  a  consegnare  i
documenti e le carte di lavoro richiesti. 
  16. I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono una
relazione contenente la descrizione degli esiti del  controllo  e  le
eventuali raccomandazioni al  revisore  legale  o  alla  societa'  di
revisione   legale   di   effettuare   specifici   interventi,    con
l'indicazione del termine entro cui tali  interventi  sono  posti  in
essere. 
  17. Il revisore legale e la societa' di revisione legale provvedono
a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al  comma
16, entro il termine nella  stessa  definito.  In  caso  di  mancata,
incompleta o tardiva effettuazione di tali  interventi  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva
competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli  24  e
26, commi 1, 1-ter e 1-quater.».