Art. 2 
 
 
              Modifiche all'articolo 6 e all'allegato 1 
            del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo  n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Il  rispetto
dei requisiti per gli immobili  di  cui  al  comma  1  e'  verificato
attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui  all'articolo
6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.». 
  2. All'allegato 1 del decreto legislativo  n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'ultima riga della tabella: 
      i. alla colonna «Ambito», le  parole:  «regolamento  1222/2009»
sono soppresse; 
      ii. alla colonna «Requisiti minimi  di  efficienza  energetica»
sono aggiunte le seguenti parole: «Conformita' al criterio della piu'
elevata efficienza energetica in relazione al consumo di  carburante,
quale definito dal  regolamento  (CE)  n.  1222/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  del  25  novembre  2009,  sull'etichettatura
degli pneumatici in relazione al consumo di  carburante  e  ad  altri
parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe  piu'  elevata
di aderenza sul bagnato o  di  rumorosita'  esterna  di  rotolamento,
laddove cio' sia  giustificato  da  ragioni  di  sicurezza  o  salute
pubblica». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 4 luglio
          2014,  n.  102,  citato  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  6.  (Acquisti  delle  Pubbliche  amministrazioni
          centrali). - 1. Le pubbliche  amministrazioni  centrali  si
          attengono al rispetto dei requisiti  minimi  di  efficienza
          energetica  di  cui  all'allegato  1,  in  occasione  delle
          procedure per la stipula di  contratti  di  acquisto  o  di
          nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di  prodotti
          e servizi, come indicato al comma 3,  avviate  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  I
          medesimi requisiti  devono  essere  rispettati  nell'ambito
          degli  appalti  di  fornitura  in   regime   di   locazione
          finanziaria. I requisiti minimi  di  efficienza  energetica
          sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il
          bando di gara precisa che i  fornitori  del  servizio  sono
          tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti  minimi
          e  individua  le  modalita'  con  le  quali  gli  offerenti
          dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi. 
              1-bis. Il rispetto dei requisiti per  gli  immobili  di
          cui al comma 1  e'  verificato  attraverso  l'attestato  di
          prestazione energetica di cui all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
              2. L'obbligo di cui al comma  1  si  considera  assolto
          qualora  l'acquisto  di  prodotti,  servizi   ed   immobili
          rispetti almeno le "specifiche  tecniche"  e  le  "clausole
          contrattuali" indicate nei "Criteri ambientali minimi"  per
          le pertinenti categorie di prodotti indicate al  punto  3.6
          del "Piano d'azione per la  sostenibilita'  ambientale  dei
          consumi nel settore  della  Pubblica  Amministrazione  (PAN
          GPP)". 
              3. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli  appalti
          per gli acquisti di prodotti e servizi di  importo  pari  o
          superiore alle soglie di cui all'articolo  28  del  decreto
          legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  In  relazione  agli
          acquisti  ovvero  ai  nuovi  contratti  di   locazione   di
          immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti  i
          contratti, indipendentemente dal relativo importo. 
              4. E' ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo  di  cui
          al comma 1 qualora tale previsione non sia coerente con  le
          valutazioni di costo-efficacia,  fattibilita'  economica  e
          idoneita' tecnica, ovvero nel  caso  in  cui  comporti  una
          severa restrizione della concorrenza. Gli elementi  tecnici
          ed economici a  sostegno  della  deroga  sono  precisati  e
          motivati nei documenti di gara. In materia di immobili,  e'
          ammessa deroga al rispetto dei  requisiti  minimi,  qualora
          l'acquisto sia finalizzato a: 
              a) intraprendere una ristrutturazione importante o  una
          demolizione; 
              b) salvaguardare  l'immobile  in  quanto  ufficialmente
          protetto in virtu'  dell'appartenenza  a  determinate  aree
          ovvero del suo particolare valore architettonico o storico. 
              5. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli  appalti
          delle forze armate solo se la sua applicazione non  sia  in
          contrasto  con  la  natura  e  l'obiettivo  primario  delle
          attivita' delle forze armate. In ogni caso,  l'obbligo  non
          si applica agli  appalti  per  la  fornitura  di  materiale
          militare, ai sensi  del  decreto  legislativo  15  novembre
          2011, n. 208. 
              6. Nel caso in  cui  la  fornitura  preveda  l'acquisto
          contestuale di  un  insieme  di  prodotti,  la  valutazione
          dell'efficienza  energetica   globale   di   tale   insieme
          costituisce criterio di  scelta  prevalente  rispetto  alla
          valutazione dell'efficienza energetica dei singoli prodotti
          che costituiscono l'intera fornitura. 
              7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette  agli
          obblighi  di  cui  al  comma  1  del   presente   articolo,
          individuano,  al  proprio  interno,  uno  o  piu'  soggetti
          responsabili dell'attuazione degli obblighi suddetti. 
              8. La Consip SpA adegua i criteri e  le  procedure  per
          l'acquisto di beni e servizi  alle  disposizioni  contenute
          nel  presente  articolo.  Tutte  le   stazioni   appaltanti
          dovranno applicare il criterio del presente articolo. 
              9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma
          1, comprese le Regioni, le Province Autonome  di  Trento  e
          Bolzano,  gli  Enti  Locali,  ciascuno  nell'ambito   delle
          proprie  competenze,  adeguano  i  propri  ordinamenti   ai
          principi contenuti nel presente articolo.». 
              -  Il  testo  dell'allegato  1   del   citato   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102, modificato dal  presente
          decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  luglio
          2014, n. 165.