Art. 3 
 
 
          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 
                        4 luglio 2014, n. 102 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo  n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Nel  calcolo
dell'obiettivo di risparmio di  cui  al  comma  1,  si  applicano  le
specifiche modalita' previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a)  e
d), della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto  riguarda
la suddetta lettera d),  esclusivamente  i  risparmi  energetici  che
possono  essere  misurati  e   verificati,   risultanti   da   azioni
individuali la cui  attuazione  e'  avvenuta  successivamente  al  31
dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.»; 
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai  sensi  dell'articolo  13
del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, il GSE, entro il 30  giugno  di  ogni  anno,  pubblica  i
risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato  nonche'
complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi. 
  4-ter. I soggetti obbligati di cui al  meccanismo  dei  certificati
bianchi,  forniscono,  su  richiesta  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e comunque non piu' di una volta l'anno: 
    a) informazioni statistiche aggregate  sui  loro  clienti  finali
qualora   evidenzino   cambiamenti   significativi   rispetto    alle
informazioni presentate in precedenza. Il  Ministero  dello  sviluppo
economico rende  pubbliche  tali  informazioni  in  forma  anonima  e
aggregata; 
    b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi,
ove opportuno, profili di carico,  segmentazione  della  clientela  e
ubicazione  geografica   dei   clienti,   tutelando,   al   contempo,
l'integrita' e la riservatezza delle informazioni conformemente  alle
disposizione in materia di trattamento dei  dati  personali  e  delle
informazioni commerciali di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 4 luglio
          2014,  n.  102,  citato  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   7.   (Regime   obbligatorio    di    efficienza
          energetica).  -  1.  L'obiettivo  di  risparmio   nazionale
          cumulato  di  energia  finale  da  conseguire  nel  periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre  2020,  e'
          determinato secondo la metodologia di attuazione  ai  sensi
          dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE. 
              1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio  di  cui
          al comma 1, si applicano le specifiche  modalita'  previste
          dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d), della  direttiva
          2012/27/UE,  contabilizzando,  per   quanto   riguarda   la
          suddetta lettera d), esclusivamente i  risparmi  energetici
          che possono essere misurati  e  verificati,  risultanti  da
          azioni  individuali   la   cui   attuazione   e'   avvenuta
          successivamente al 31 dicembre 2008  e  che  continuano  ad
          avere un impatto nel 2020. 
              2. Il regime obbligatorio di efficienza  energetica  di
          cui all'articolo 7 della  citata  direttiva  2012/27/UE  e'
          costituito dal meccanismo dei certificati bianchi di cui ai
          decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n.
          164 e relativi  provvedimenti  di  attuazione,  secondo  le
          condizioni di cui al presente articolo. 
              3. Il meccanismo dei  certificati  bianchi  di  cui  al
          comma 2 dovra' garantire il conseguimento di  un  risparmio
          energetico al 31 dicembre 2020 non  inferiore  al  sessanta
          per cento dell'obiettivo di risparmio energetico  nazionale
          cumulato di cui al comma 1. Il restante volume di  risparmi
          di  energia   e'   ottenuto   attraverso   le   misure   di
          incentivazione    degli    interventi     di     incremento
          dell'efficienza energetica vigenti. 
              4. I provvedimenti concernenti la determinazione  degli
          obiettivi quantitativi nazionali  di  risparmio  energetico
          per gli anni successivi al 2016,  di  cui  all'articolo  4,
          comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          28 dicembre 2012, definiscono una traiettoria coerente  con
          l'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la  previsione
          del comma 3. Gli  stessi  provvedimenti  possono  prevedere
          un'estensione  dell'ambito   dei   soggetti   obbligati   e
          modalita'  alternative   o   aggiuntive   di   assolvimento
          dell'obbligo,  qualora  cio'  fosse   necessario   per   il
          conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 
              4-bis.  Avvalendosi  dei  dati   acquisiti   ai   sensi
          dell'articolo 13 del decreto 28 dicembre 2012 del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica  i  risparmi
          energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonche'
          complessivamente nel quadro del meccanismo dei  certificati
          bianchi. 
              4-ter. I soggetti obbligati di cui  al  meccanismo  dei
          certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero
          dello sviluppo economico e comunque non piu' di  una  volta
          l'anno: 
              a) informazioni statistiche aggregate sui loro  clienti
          finali   qualora   evidenzino   cambiamenti   significativi
          rispetto alle informazioni  presentate  in  precedenza.  Il
          Ministero dello sviluppo  economico  rende  pubbliche  tali
          informazioni in forma anonima e aggregata; 
              informazioni attuali sui consumi  dei  clienti  finali,
          compresi, ove opportuno, profili di  carico,  segmentazione
          della  clientela  e  ubicazione  geografica  dei   clienti,
          tutelando, al  contempo,  l'integrita'  e  la  riservatezza
          delle  informazioni  conformemente  alle  disposizione   in
          materia  di  trattamento  dei  dati   personali   e   delle
          informazioni commerciali di cui al decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196. 
              5. Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il
          31 dicembre 2018, il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          con il supporto dell'ENEA e del  GSE,  redige  un  rapporto
          sullo stato di conseguimento dell'obbligo di cui  al  comma
          1. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume  di
          risparmi  ottenuti   insufficiente   rispetto   all'obbligo
          previsto,  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   di
          concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  introduce,  anche  su   proposta
          dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema
          idrico, misure di potenziamento  del  sistema  di  sostegno
          basato sui certificati bianchi e nuove misure in  grado  di
          dare  maggiore  efficacia  alle  politiche  di   promozione
          dell'efficienza energetica, nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio pubblico.  In  ogni  caso,  gli  stessi  Ministeri
          provvedono, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica  il
          gas ed il sistema idrico, entro 120 giorni  dall'emanazione
          del presente decreto ad aggiornare le linee  guida  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto  del  Ministero  dello
          sviluppo economico del  28  dicembre  2012  concernente  la
          determinazione degli obiettivi  quantitativi  nazionali  di
          risparmio energetico che  devono  essere  perseguiti  dalle
          imprese di distribuzione dell'energia elettrica  e  il  gas
          per gli anni dal 2013 al 2016, per tener  conto  di  quanto
          previsto agli articoli 5 e  15  del  presente  decreto.  Lo
          stesso provvedimento contiene disposizioni  per  migliorare
          l'efficacia del meccanismo, anche con  eventuali  modifiche
          della soglia  dimensionale  richiesta,  per  valorizzare  i
          risparmi  energetici   derivanti   da   misure   volte   al
          miglioramento comportamentale e per prevenire comportamenti
          speculativi. 
              6. Ai fini dell'accesso al Conto termico,  i  contratti
          che rispettano gli elementi minimi di cui  all'allegato  8,
          del  presente  decreto  sono   considerati   contratti   di
          rendimento energetico. In deroga all'articolo 6,  comma  1,
          del Conto termico, il GSE predispone  specifiche  modalita'
          che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni,  di  optare
          per l'erogazione dell'incentivo  attraverso  un  acconto  e
          successivi pagamenti per stato di  avanzamento  lavori.  Al
          suddetto  Conto  termico,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le  parole  da:
          "intesi" ad: "agrario," sono soppresse; 
              b) all'articolo 6, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
              c) «1-bis. L'incentivo erogato ai  sensi  del  presente
          decreto non puo' eccedere, in nessun caso, il 65 per  cento
          delle   spese   sostenute,   come   dichiarate   ai   sensi
          dell'articolo 7, comma 6, lettera d).»; 
              d)  all'articolo  7,   comma   3,   dopo   le   parole:
          "immediatamente esecutivo" sono inserite le seguenti:  "dal
          momento    del    riconoscimento     della     prenotazione
          dell'incentivo da parte del GSE". 
              7. Le Regioni pubblicano in modalita' open  data  entro
          il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi  di
          energia conseguiti  nell'anno  precedente  derivanti  dalle
          misure di incentivazione promosse in ambito locale. 
              8. I risparmi di energia per i quali  non  siano  stati
          riconosciuti  titoli  di  efficienza  energetica,  rispetto
          all'anno   precedente   e   in   condizioni   normalizzate,
          riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese
          che attuano un sistema di  gestione  dell'energia  conforme
          alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti  dal  presente
          decreto sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono
          al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al  presente
          articolo.».