Art. 4 
 
 
          Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 
                        4 luglio 2014, n. 102 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo  n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Le  diagnosi
energetiche non includono clausole che impediscono  il  trasferimento
dei risultati  della  diagnosi  stessa  a  un  fornitore  di  servizi
energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non
si opponga.»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'accesso dei
partecipanti al mercato che offre i servizi energetici e'  basato  su
criteri trasparenti e non discriminatori.»; 
    c) al comma 9, dopo le parole: «dicembre 2014», sono inserite  le
seguenti parole: «, e successivamente con  cadenza  annuale  fino  al
2020,». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 4 luglio
          2014, n. 102, citato nelle note alle premesse,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 8. (Diagnosi energetiche e  sistemi  di  gestione
          dell'energia). - 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi
          energetica, condotta da  societa'  di  servizi  energetici,
          esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e  da
          ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS,  nei  siti
          produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il  5
          dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformita'
          ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto.  Tale
          obbligo non  si  applica  alle  grandi  imprese  che  hanno
          adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO
          50001 o EN ISO  14001,  a  condizione  che  il  sistema  di
          gestione  in  questione   includa   un   audit   energetico
          realizzato in conformita' ai dettati di cui all'allegato  2
          al presente decreto. I  risultati  di  tali  diagnosi  sono
          comunicati  all'ENEA   e   all'ISPRA   che   ne   cura   la
          conservazione. 
              1-bis. Le diagnosi energetiche non  includono  clausole
          che  impediscono  il  trasferimento  dei  risultati   della
          diagnosi  stessa  a  un  fornitore  di  servizi  energetici
          qualificato o accreditato, a condizione che il cliente  non
          si opponga. 
              2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, le  diagnosi  di  cui  al  comma  1  sono
          eseguite da soggetti certificati da  organismi  accreditati
          ai sensi del regolamento comunitario  n.  765  del  2008  o
          firmatari   degli   accordi   internazionali    di    mutuo
          riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352,  UNI  CEI
          11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12,  comma
          3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli
          installatori di elementi edilizi connessi al  miglioramento
          delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo  schema
          volontario EMAS l'organismo preposto e' ISPRA. 
              2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che  offre
          i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non
          discriminatori. 
              3. Le imprese a forte consumo di energia  che  ricadono
          nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma
          3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  sono
          tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1,  con  le
          medesime scadenze, indipendentemente dalla loro  dimensione
          e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli
          interventi di efficienza individuati dalle diagnosi  stesse
          o in alternativa ad adottare sistemi di  gestione  conformi
          alle norme ISO 50001. 
              4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in
          prossimita' di reti di teleriscaldamento o  in  prossimita'
          di impianti cogenerativi ad alto  rendimento,  la  diagnosi
          contiene anche una valutazione della fattibilita'  tecnica,
          della convenienza economica  e  del  beneficio  ambientale,
          derivante  dall'utilizzo  del  calore  cogenerato   o   dal
          collegamento alla rete locale di teleriscaldamento. 
              5. L'ENEA istituisce e gestisce una  banca  dati  delle
          imprese soggette  a  diagnosi  energetica  nel  quale  sono
          riportate almeno  l'anagrafica  del  soggetto  obbligato  e
          dell'auditor, la data di esecuzione  della  diagnosi  e  il
          rapporto di diagnosi. 
              6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare  la
          conformita' delle diagnosi alle prescrizioni  del  presente
          articolo, tramite una selezione annuale di una  percentuale
          statisticamente  significativa  della   popolazione   delle
          imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3,  almeno
          pari al 3 percento. ENEA svolge il controllo  sul  100  per
          cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa.
          L'attivita' di controllo potra' prevedere  anche  verifiche
          in situ. 
              7. In caso di inottemperanza riscontrata nei  confronti
          dei   soggetti   obbligati,   si   applica   la    sanzione
          amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16. 
              8. Entro il 30 giugno di  ogni  anno  ENEA,  a  partire
          dall'anno  2016,  comunica  al  Ministero  dello   sviluppo
          economico e al Ministero dell'ambiente,  della  tutela  del
          territorio e del mare, lo stato di attuazione  dell'obbligo
          di cui ai commi 1 e 3 e pubblica  un  rapporto  di  sintesi
          sulle attivita' diagnostiche complessivamente svolte e  sui
          risultati raggiunti. 
              9. Entro il 31 dicembre  2014,  e  successivamente  con
          cadenza annuale fino al 2020, il Ministero  dello  sviluppo
          economico, di  concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente,
          della tutela del territorio e del mare, pubblica  un  bando
          per  il  cofinanziamento  di  programmi  presentati   dalle
          Regioni  finalizzati  a  sostenere  la   realizzazione   di
          diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione  nelle  PMI  di
          sistemi di  gestione  conformi  alle  norme  ISO  50001.  I
          programmi di sostegno presentati  dalle  Regioni  prevedono
          che gli incentivi siano concessi alle imprese  beneficiarie
          nel rispetto della normativa  sugli  aiuti  di  Stato  e  a
          seguito  della  effettiva  realizzazione  delle  misure  di
          efficientamento  energetico  identificate  dalla   diagnosi
          energetica  o  dell'ottenimento  della  certificazione  ISO
          50001. 
              10. All'attuazione delle attivita' previste al comma  9
          si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla  quota
          spettante  al  Ministero  dello  sviluppo   economico   dei
          proventi annui delle aste delle quote di emissione  di  CO2
          di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13  marzo
          2013, n. 30, destinati ai progetti  energetico  ambientali,
          con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e  6  dello
          stesso  articolo  19,  previa  verifica  dell'entita'   dei
          proventi disponibili annualmente. 
              11. All'attuazione delle attivita' previste ai commi  5
          e 6 del presente articolo si provvede nel limite massimo di
          0,3 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2014  al
          2020, a valere sulla quota  spettante  al  Ministero  dello
          sviluppo economico dei  proventi  annui  delle  aste  delle
          quote di emissione  di  CO2  di  cui  all'articolo  19  del
          decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.  30,  destinati  ai
          progetti energetico ambientali,  con  le  modalita'  e  nei
          limiti di cui ai commi 3 e  6  dello  stesso  articolo  19,
          previa  verifica  dell'entita'  dei  proventi   disponibili
          annualmente.».