Art. 7 
 
 
          Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 
                        4 luglio 2014, n. 102 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole  «potenziale  di
efficienza esistente» sono inserite le seguenti:  «attraverso  misure
concrete e investimenti per introdurre nelle  infrastrutture  a  rete
miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi e efficienti  in
termini di costi»; 
    b) al comma 2, le parole «Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle  seguenti:  «Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»; 
    c) al comma 3, le parole «Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle  seguenti:  «Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo  dell'art.  11  del  decreto  legislativo  4
          luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11. (Trasformazione, trasmissione e distribuzione
          dell'energia). - 1. L'Autorita' per l'energia elettrica  il
          gas ed il sistema idrico, nel rispetto  delle  esigenze  di
          sicurezza  dei  sistemi,  in  coerenza  con  gli  obiettivi
          nazionali e comunitari, di medio e lungo termine e relative
          traiettorie, in materia di energia e clima, contemperando i
          costi e i benefici connessi e su  indirizzo  del  Ministero
          dello sviluppo economico per quanto riguarda le lettere c),
          d), e) ed f), provvede: 
              a)  previa  valutazione  dei  potenziali   di   aumento
          dell'efficienza energetica delle infrastrutture per il  gas
          e l'energia elettrica e comunque entro il 30 giugno 2015  e
          tenuto  conto  di  quanto  previsto  alla  lettera  c),  ad
          introdurre  nelle  regolazione  della  remunerazione  delle
          attivita'  di   sviluppo   e   gestione   delle   reti   di
          trasmissione, trasporto e distribuzione, specifiche  misure
          per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare
          l'efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli
          operatori di rete verso lo sfruttamento del  potenziale  di
          efficienza   esistente   attraverso   misure   concrete   e
          investimenti per introdurre  nelle  infrastrutture  a  rete
          miglioramenti  dell'efficienza  energetica  vantaggiosi   e
          efficienti in termini di costi, di cui  tener  conto  nella
          programmazione  degli  interventi  previsti  nei  piani  di
          sviluppo delle infrastrutture; 
              b) ove necessario, ad aggiornare entro  il  termine  di
          cui alla lettera a) la disciplina di accesso  e  uso  della
          rete elettrica, al fine di garantire  la  conformita'  agli
          allegato 6 e 7 del presente decreto; 
              c) a verificare ed eventualmente aggiornare  le  misure
          di attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4,
          e dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo  3
          marzo 2011, n. 28,  al  fine  di  sostenere  la  diffusione
          efficiente delle  fonti  rinnovabili  e  della  generazione
          distribuita; 
              d) in coerenza con le disposizioni di cui  all'articolo
          11 del decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5
          luglio 2012 e all'articolo  25  del  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 6 luglio  2012,  a  consentire  la
          partecipazione della generazione distribuita,  delle  fonti
          rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della
          domanda al mercato dell'energia e dei servizi, stabilendo i
          requisiti e le modalita' di  partecipazione  delle  singole
          unita' di consumo e di produzione; 
              e) fatte salve  le  restrizioni  di  carattere  tecnico
          insite nella gestione delle reti, a regolare l'accesso e la
          partecipazione della domanda ai mercati  di  bilanciamento,
          di riserva e di altri  servizi  di  sistema,  definendo  le
          modalita'  tecniche  con  cui  i  gestori  dei  sistemi  di
          trasmissione e distribuzione organizzano la  partecipazione
          dei fornitori di servizi e  dei  consumatori,  inclusi  gli
          aggregatori di  unita'  di  consumo  ovvero  di  unita'  di
          consumo e di unita' di produzione, sulla base dei requisiti
          tecnici di detti mercati  e  delle  capacita'  di  gestione
          della domanda e degli aggregati; 
              f) ad  adottare  disposizioni  affinche',  nei  vincoli
          derivanti dalle esigenze di  sicurezza,  il  dispacciamento
          dell'energia elettrica sia  effettuato  con  precedenza,  a
          parita'  di  offerta  economica,   nell'ordine,   a   fonti
          rinnovabili non  programmabili,  altri  impianti  da  fonti
          rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico, entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  a
          decorrere dal 2015, redige una relazione sulle modalita' di
          attuazione di cui al comma 1 e la  sottopone  al  Ministero
          dello sviluppo  economico  e  alle  competenti  Commissioni
          parlamentari. 
              3. Con uno o piu' provvedimenti e  con  riferimento  ai
          clienti domestici, l'Autorita' per l'energia elettrica,  il
          gas e il sistema idrico adegua le componenti della  tariffa
          elettrica da  essa  stessa  definite,  con  l'obiettivo  di
          superare la struttura progressiva  rispetto  ai  consumi  e
          adeguare le  predette  componenti  ai  costi  del  relativo
          servizio, secondo  criteri  di  gradualita'.  L'adeguamento
          della struttura tariffaria deve essere  tale  da  stimolare
          comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire  il
          conseguimento degli obiettivi di  efficienza  energetica  e
          non  determina  impatti  sulle  categorie  di  utenti   con
          struttura tariffaria non  progressiva.  Su  proposta  della
          stessa Autorita', il Ministro dello sviluppo economico,  in
          relazione alla valutazione ex-ante dell'impatto conseguente
          all'adeguamento  e  al   fine   di   tutelare   i   clienti
          appartenenti a fasce economicamente svantaggiate, definisce
          eventuali  nuovi  criteri  per  la   determinazione   delle
          compensazioni della spesa sostenuta  per  la  fornitura  di
          energia elettrica, di cui al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 41  del  18  febbraio  2008,  recante
          determinazione  dei  criteri  per  la   definizione   delle
          compensazioni della spesa sostenuta  per  la  fornitura  di
          energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati
          e per i clienti in gravi condizione di salute.».