Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  di  cui
all'articolo 3 del  decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,
nonche' le seguenti definizioni: 
  a) «numero CAS»:  identificativo  numerico,  attribuito  a  livello
globale dal Chemical Abstracts Service; 
  b) «modellizzazione»: processo cognitivo che porta alla costruzione
di  un  modello,  ovvero  di  una  rappresentazione  teorica,   della
struttura e del comportamento di un oggetto o di un evento osservati; 
  c) «distanza di danno»: la distanza che intercorre  dalla  sorgente
di un incidente al punto in cui il danno e' riscontrato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo n. 105 del 2015: 
              «Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto valgono le seguenti definizioni: 
              a) "stabilimento": tutta l'area sottoposta al controllo
          di  un  gestore,  nella  quale   sono   presenti   sostanze
          pericolose all'interno di uno o piu' impianti, comprese  le
          infrastrutture  o  le  attivita'  comuni  o  connesse;  gli
          stabilimenti sono stabilimenti di  soglia  inferiore  o  di
          soglia superiore; 
              b) "stabilimento di soglia inferiore": uno stabilimento
          nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantita'
          pari o superiori alle quantita' elencate  nella  colonna  2
          della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato
          1, ma in quantita' inferiori alle quantita' elencate  nella
          colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3  della  parte  2
          dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola  della
          sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1; 
              c) "stabilimento di soglia superiore": uno stabilimento
          nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantita'
          pari o superiori alle quantita' elencate  nella  colonna  3
          della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato
          1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria  di
          cui alla nota 4 dell'allegato 1; 
              d) "stabilimento adiacente": uno  stabilimento  ubicato
          in prossimita' tale di un altro stabilimento  da  aumentare
          il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante; 
              e) "nuovo stabilimento": 
              1) uno stabilimento che avvia le  attivita'  o  che  e'
          costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale  data,
          oppure 
              2) un sito di  attivita'  che  rientra  nell'ambito  di
          applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno  stabilimento
          di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di  soglia
          superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a
          tale data, per modifiche ai suoi impianti o  attivita'  che
          determinino  un  cambiamento  del  suo   inventario   delle
          sostanze pericolose; 
              f) "stabilimento preesistente": uno stabilimento che il
          31 maggio 2015  rientra  nell'ambito  di  applicazione  del
          decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  334,  e  che,  a
          decorrere  dal  1°  giugno  2015,  rientra  nell'ambito  di
          applicazione della direttiva  2012/18/UE,  senza  modifiche
          della  sua  classificazione  come  stabilimento  di  soglia
          inferiore o stabilimento di soglia superiore; 
              g) "altro  stabilimento":  un  sito  di  attivita'  che
          rientra  nell'ambito  di   applicazione   della   direttiva
          2012/18/UE, o uno  stabilimento  di  soglia  inferiore  che
          diventa uno stabilimento di soglia superiore  o  viceversa,
          il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi
          diversi da quelli di cui alla lettera e); 
              h) "impianto": un'unita'  tecnica  all'interno  di  uno
          stabilimento e  che  si  trovi  fuori  terra  o  a  livello
          sotterraneo,   nel   quale   sono   prodotte,   utilizzate,
          maneggiate o immagazzinate  le  sostanze  pericolose;  esso
          comprende  tutte  le  apparecchiature,  le  strutture,   le
          condotte,  i  macchinari,  gli  utensili,  le   diramazioni
          ferroviarie private, le banchine,  i  pontili  che  servono
          l'impianto, i moli, i magazzini e  le  strutture  analoghe,
          galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale
          impianto; 
              i) "gestore": qualsiasi persona fisica o giuridica  che
          detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a
          cui e' stato delegato il  potere  economico  o  decisionale
          determinante per l'esercizio tecnico dello  stabilimento  o
          dell'impianto stesso; 
              l) "sostanza pericolosa": una sostanza o miscela di cui
          alla parte 1 o elencata  nella  parte  2  dell'allegato  1,
          sotto forma  di  materia  prima,  prodotto,  sottoprodotto,
          residuo o prodotto intermedio; 
              m) "miscela": una miscela o una soluzione  composta  di
          due o piu' sostanze; 
              n) "presenza  di  sostanze  pericolose":  la  presenza,
          reale   o   prevista,   di   sostanze   pericolose    nello
          stabilimento,  oppure  di  sostanze   pericolose   che   e'
          ragionevole prevedere che possano essere generate, in  caso
          di  perdita  del  controllo  dei  processi,   comprese   le
          attivita'  di  deposito,  in  un  impianto  in  seno   allo
          stabilimento, in quantita' pari o superiori alle  quantita'
          limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato
          1; 
              o) "incidente rilevante": un evento quale un'emissione,
          un incendio o un'esplosione di  grande  entita',  dovuto  a
          sviluppi   incontrollati   che   si   verifichino   durante
          l'attivita'  di  uno  stabilimento  soggetto  al   presente
          decreto e che dia luogo a un pericolo  grave,  immediato  o
          differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno  o
          all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o
          piu' sostanze pericolose; 
              p) "pericolo": la proprieta' intrinseca di una sostanza
          pericolosa o della  situazione  fisica,  esistente  in  uno
          stabilimento, di provocare danni per la  salute  umana  e/o
          per l'ambiente; 
              q) "rischio": la probabilita' che un determinato evento
          si  verifichi  in  un  dato  periodo   o   in   circostanze
          specifiche; 
              r) "deposito": la presenza di una  certa  quantita'  di
          sostanze pericolose a scopo di  immagazzinamento,  deposito
          per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio; 
              s) "deposito temporaneo intermedio": deposito dovuto  a
          sosta temporanea richiesta dalle condizioni  di  trasporto,
          di traffico o ai fini del cambio del modo o  del  mezzo  di
          trasporto,  non   finalizzato   al   trattamento   e   allo
          stoccaggio; 
              t) "pubblico": una o piu' persone fisiche o  giuridiche
          nonche',   ai   sensi   della   disciplina   vigente,    le
          associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
              u) "pubblico interessato": il pubblico  che  subisce  o
          puo'  subire  gli  effetti  delle  decisioni  adottate   su
          questioni disciplinate dall'articolo 24, comma 1, o che  ha
          un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della
          presente definizione le organizzazioni non governative  che
          promuovono la protezione dell'ambiente e che  soddisfano  i
          requisiti previsti dalla disciplina vigente si  considerano
          portatrici di un siffatto interesse; 
              v) "ispezioni": tutte le azioni di  controllo,  incluse
          le  visite  in  situ,  delle  misure,  dei  sistemi,  delle
          relazioni interne e dei  documenti  di  follow-up,  nonche'
          qualsiasi attivita' di follow-up eventualmente  necessaria,
          compiute da o per conto dell'autorita' competente  al  fine
          di controllare  e  promuovere  il  rispetto  dei  requisiti
          fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.».