Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 27 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'art. 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000: «Art. 27 (Entrata in vigore). - 1. La presente convenzione e' sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea lo svolgimento delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione. 3. La presente convenzione entra in vigore per gli otto Stati membri interessati novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, che sia membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ottavo a detta formalita'. 4. La notifica da parte di uno Stato membro successiva al ricevimento dell'ottava notifica di cui al paragrafo 2 fa si' che, 90 giorni dopo detta notifica, la presente convenzione entri in vigore fra tale Stato membro e gli Stati membri per cui essa e' gia' in vigore. 5. Prima che la convenzione entri in vigore a norma del paragrafo 3, ciascuno Stato membro puo' dichiarare, all'atto della notifica di cui al paragrafo 2, o successivamente in qualsiasi altro momento, che applichera' la presente convenzione nelle sue relazioni con gli Stati membri che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data di deposito. 6. La presente convenzione si applica all'assistenza giudiziaria avviata successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data in cui, a norma del paragrafo 5, essa si applica tra gli Stati membri interessati.».