Art. 3 
 
        Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi recanti la compiuta  attuazione  della  Convenzione,  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  previsione  di  norme  volte  a  migliorare  la  cooperazione
giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia  verso  gli  Stati
parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela
della liberta' individuale e nel rispetto  altresi'  dei  principi  e
criteri direttivi di cui all'articolo 4; 
    b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al
fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli
Stati parte della  Convenzione  sia  attuata  in  maniera  rapida  ed
efficace, fermo restando il rispetto dei diritti  individuali  e  dei
principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo
e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4  novembre  1950  e
resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955,  n.  848,  e  nel  rispetto
altresi' dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4; 
    c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento  interno
al  fine  di  garantire,  conformemente  a  quanto  stabilito   dalla
Convenzione,   l'assistenza   giudiziaria   nei   procedimenti    per
l'applicazione  di  sanzioni  amministrative  con  riferimento   alle
richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione
europea; 
    d) previsione di  forme  specifiche  di  assistenza  giudiziaria,
relativamente alla disciplina delle condizioni per la restituzione di
cose  pertinenti   al   reato   conformemente   a   quanto   previsto
dall'articolo  8  della  Convenzione   nonche'   relativamente   alle
procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a  fini
investigativi,  ai  sensi  dell'articolo  9,   paragrafo   2,   della
Convenzione; previsione della disciplina  dell'efficacia  processuale
delle audizioni  compiute  mediante  videoconferenza  secondo  quanto
previsto dal titolo II  della  Convenzione,  anche  tenuto  conto  di
quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271;  previsione   della
possibilita' per la polizia giudiziaria o per il  pubblico  ministero
di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in  caso
di  indagini  riguardanti   delitti   per   i   quali   e'   prevista
l'estradizione o quando appare necessario ai fini della  cattura  dei
responsabili; 
    e) previsione dell'applicazione del principio di reciprocita', ai
sensi dell'ultimo periodo  del  paragrafo  3  dell'articolo  6  della
Convenzione, nei confronti del Regno Unito  e  dell'Irlanda,  qualora
tali Stati membri si avvalgano della facolta'  prevista  dalla  prima
parte del medesimo paragrafo 3; 
    f)  disciplina  delle  richieste,  delle  informazioni  e   delle
operazioni di  intercettazione  delle  telecomunicazioni  all'estero,
conformemente a quanto stabilito dal titolo III della  Convenzione  e
nel rispetto dei  principi  fondamentali  dell'ordinamento  giuridico
dello Stato; 
    g)  previsione  della  responsabilita'  civile   e   penale   dei
funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato
alle consegne sorvegliate di cui all'articolo  12  della  Convenzione
per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente  al
diritto italiano. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta dei Ministri della giustizia, degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.  Gli  schemi  dei  decreti
legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, corredati di  relazione  tecnica,  che  dia  conto  della
neutralita' finanziaria dei medesimi decreti, affinche' su  essi  sia
espresso il parere  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per
materia  e  per  i  profili  finanziari  entro  trenta  giorni  dalla
trasmissione. Decorso  tale  termine,  ciascun  decreto  puo'  essere
comunque adottato. Qualora il termine per  l'espressione  del  parere
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  finale
per l'esercizio della  delega,  o  successivamente,  quest'ultimo  e'
prorogato di sessanta giorni. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  La  legge  4  agosto  1955,  n.  848  (Ratifica   ed
          esecuzione  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei
          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  firmata  a
          Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo  addizionale  alla
          Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre  1955,  n.
          221. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, paragrafo 3, art. 8,
          art. 9, paragrafo 2, e art.  12  della  citata  Convenzione
          stabilita  dal  Consiglio  conformemente  all'art.  34  del
          trattato  sull'Unione  europea,   relativa   all'assistenza
          giudiziaria  in  materia  penale  tra  gli   Stati   membri
          dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000: 
              «Art.  6  (Trasmissione  di  richieste  di   assistenza
          giudiziaria). - 1. e 2. (Omissis). 
              3. In deroga al paragrafo 1, il Regno Unito e l'Irlanda
          possono rispettivamente, all'atto  della  notifica  di  cui
          all'art. 27, paragrafo 2, dichiarare che le richieste e  le
          comunicazioni   loro   dirette,   come   precisato    nella
          dichiarazione,  devono  essere  trasmesse   attraverso   le
          rispettive autorita' centrali. In  qualsiasi  momento  tali
          Stati membri possono, mediante un'ulteriore  dichiarazione,
          limitare la portata di tale  dichiarazione  allo  scopo  di
          dare maggiore efficacia al paragrafo 1. Essi  procedono  in
          tal senso  quando  sono  messe  in  applicazione  nei  loro
          confronti le disposizioni sull'assistenza giudiziaria della
          convenzione  di  applicazione  dell'accordo  di   Schengen.
          Ciascuno  Stato  membro  puo'  applicare  il  principio  di
          reciprocita' in relazione alle dichiarazioni di cui sopra. 
              (Omissis).». 
              «Art. 8 (Restituzione). - 1. Lo Stato membro richiesto,
          a domanda dello Stato membro richiedente e  fatti  salvi  i
          diritti  dei  terzi  in  buona   fede,   puo'   mettere   a
          disposizione dello Stato membro richiedente, ai fini  della
          restituzione al legittimo  proprietario,  i  beni  ottenuti
          attraverso reati. 
              2.  Nell'applicazione  degli  articoli  3  e  6   della
          convenzione  europea  di  assistenza  giudiziaria,  nonche'
          dell'art. 24, paragrafo 2,  e  dell'art.  29  del  trattato
          Benelux, lo Stato membro  richiesto  puo'  rinunciare  alla
          restituzione dei beni prima o dopo la  loro  consegna  allo
          Stato membro richiedente, qualora cio'  possa  favorire  la
          riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano
          impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede. 
              3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei  beni
          prima della loro consegna allo Stato membro richiedente, lo
          Stato membro richiesto  non  fa  valere  alcun  diritto  di
          garanzia o alcun altro  diritto  all'impugnazione  a  norma
          delle  disposizioni  di  legge  in  materia  tributaria   o
          doganale nei confronti di tali beni. Una rinuncia di cui al
          paragrafo 2 non pregiudica il diritto  dello  Stato  membro
          richiesto di riscuotere imposte  o  diritti  dal  legittimo
          proprietario.». 
              «Art. 9 (Trasferimento temporaneo di  persone  detenute
          ai fini di un'indagine). - (Omissis). 
              2. L'accordo specifica le modalita'  del  trasferimento
          temporaneo della persona e il termine entro il  quale  deve
          avvenire il suo rientro nel territorio dello  Stato  membro
          richiedente. 
              (Omissis).». 
              «Art. 12 (Consegne sorvegliate). -  1.  Ciascuno  Stato
          membro si impegna a garantire che, su richiesta di un altro
          Stato   membro,   possano   essere   effettuate    consegne
          sorvegliate nel  suo  territorio  nel  quadro  di  indagini
          penali relative a reati passibili di estradizione. 
              2. La decisione di effettuare consegne  sorvegliate  e'
          presa in ciascun caso specifico dalle autorita'  competenti
          dello Stato membro  richiesto,  nel  rispetto  del  diritto
          nazionale di tale Stato. 
              3. Le consegne sorvegliate sono effettuate  secondo  le
          procedure  vigenti  nello  Stato   membro   richiesto.   Le
          autorita' competenti di tale  Stato  membro  mantengono  il
          diritto  di  iniziativa,  la  direzione  e   il   controllo
          dell'operazione.». 
              - Il Titolo II della citata Convenzione  stabilita  dal
          Consiglio   conformemente   all'art.   34   del    trattato
          sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in
          materia penale tra gli Stati  membri  dell'Unione  europea,
          fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000,  reca:  «Richiesta  di
          forme specifiche di assistenza giudiziaria». 
              - Si riporta il testo dell'art. 205-ter delle norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271: 
              «Art. 205-ter (Partecipazione al  processo  a  distanza
          per l'imputato detenuto all'estero). - 1. La partecipazione
          all'udienza  dell'imputato  detenuto  all'estero,  che  non
          possa essere trasferito in Italia, ha luogo  attraverso  il
          collegamento  audiovisivo,  quando  previsto   da   accordi
          internazionali e secondo la disciplina in  essi  contenuta.
          Per quanto non  espressamente  disciplinato  dagli  accordi
          internazionali,  si  applica  la   disposizione   dell'art.
          146-bis. 
              2. Non puo' procedersi a collegamento audiovisivo se lo
          Stato estero non assicura la possibilita' di  presenza  del
          difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene  assunto
          l'atto e se quest'ultimo non ha possibilita' di colloquiare
          riservatamente con il suo assistito. 
              3. L'imputato ha diritto alla presenza  dell'interprete
          se non conosce la lingua del luogo ove l'atto e' compiuto o
          quella usata per rivolgergli le domande. 
              4. La  detenzione  dell'imputato  all'estero  non  puo'
          comportare la sospensione o  il  differimento  dell'udienza
          quando  e'  possibile  la  partecipazione  all'udienza   in
          collegamento audiovisivo, nei casi in  cui  l'imputato  non
          da' il consenso o rifiuta di assistere.  Si  osservano,  in
          quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 420-ter
          del codice. 
              5.  La   partecipazione   all'udienza   attraverso   il
          collegamento audiovisivo del  testimone  o  del  perito  si
          svolge secondo le modalita' e i presupposti previsti  dagli
          accordi  internazionali.  Per  quanto   non   espressamente
          disciplinato,  si  applica,  in  quanto   compatibile,   la
          disposizione dell'art. 147-bis.».