Art. 3 Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della liberta' individuale e nel rispetto altresi' dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4; b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e nel rispetto altresi' dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4; c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea; d) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, relativamente alla disciplina delle condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione nonche' relativamente alle procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; previsione della possibilita' per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali e' prevista l'estradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili; e) previsione dell'applicazione del principio di reciprocita', ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, nei confronti del Regno Unito e dell'Irlanda, qualora tali Stati membri si avvalgano della facolta' prevista dalla prima parte del medesimo paragrafo 3; f) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; g) previsione della responsabilita' civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi decreti, affinche' su essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, ciascun decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
Note all'art. 3: - La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221. - Si riporta il testo dell'art. 6, paragrafo 3, art. 8, art. 9, paragrafo 2, e art. 12 della citata Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'art. 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000: «Art. 6 (Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria). - 1. e 2. (Omissis). 3. In deroga al paragrafo 1, il Regno Unito e l'Irlanda possono rispettivamente, all'atto della notifica di cui all'art. 27, paragrafo 2, dichiarare che le richieste e le comunicazioni loro dirette, come precisato nella dichiarazione, devono essere trasmesse attraverso le rispettive autorita' centrali. In qualsiasi momento tali Stati membri possono, mediante un'ulteriore dichiarazione, limitare la portata di tale dichiarazione allo scopo di dare maggiore efficacia al paragrafo 1. Essi procedono in tal senso quando sono messe in applicazione nei loro confronti le disposizioni sull'assistenza giudiziaria della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Ciascuno Stato membro puo' applicare il principio di reciprocita' in relazione alle dichiarazioni di cui sopra. (Omissis).». «Art. 8 (Restituzione). - 1. Lo Stato membro richiesto, a domanda dello Stato membro richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, puo' mettere a disposizione dello Stato membro richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati. 2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, nonche' dell'art. 24, paragrafo 2, e dell'art. 29 del trattato Benelux, lo Stato membro richiesto puo' rinunciare alla restituzione dei beni prima o dopo la loro consegna allo Stato membro richiedente, qualora cio' possa favorire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede. 3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni prima della loro consegna allo Stato membro richiedente, lo Stato membro richiesto non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto all'impugnazione a norma delle disposizioni di legge in materia tributaria o doganale nei confronti di tali beni. Una rinuncia di cui al paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato membro richiesto di riscuotere imposte o diritti dal legittimo proprietario.». «Art. 9 (Trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine). - (Omissis). 2. L'accordo specifica le modalita' del trasferimento temporaneo della persona e il termine entro il quale deve avvenire il suo rientro nel territorio dello Stato membro richiedente. (Omissis).». «Art. 12 (Consegne sorvegliate). - 1. Ciascuno Stato membro si impegna a garantire che, su richiesta di un altro Stato membro, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione. 2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate e' presa in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti dello Stato membro richiesto, nel rispetto del diritto nazionale di tale Stato. 3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nello Stato membro richiesto. Le autorita' competenti di tale Stato membro mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.». - Il Titolo II della citata Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'art. 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, reca: «Richiesta di forme specifiche di assistenza giudiziaria». - Si riporta il testo dell'art. 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271: «Art. 205-ter (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'art. 146-bis. 2. Non puo' procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilita' di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilita' di colloquiare riservatamente con il suo assistito. 3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto e' compiuto o quella usata per rivolgergli le domande. 4. La detenzione dell'imputato all'estero non puo' comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando e' possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non da' il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 420-ter del codice. 5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalita' e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'art. 147-bis.».