Art. 4 
 
            Delega al Governo per la riforma del libro XI 
                   del codice di procedura penale 
 
  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
legislativi per la riforma del  libro  XI  del  codice  di  procedura
penale, con le modalita' e nei  termini  previsti  dal  comma  2  del
presente articolo e nel rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) prevedere che: 
      1) nei rapporti con gli Stati  membri  dell'Unione  europea  le
estradizioni, le domande di  assistenza  giudiziaria  internazionali,
gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione  all'estero
delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le  autorita'
straniere, relativi all'amministrazione della  giustizia  in  materia
penale,  sono  disciplinati  dalle  norme  del  Trattato  sull'Unione
europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche'
dagli atti normativi adottati in attuazione  dei  medesimi.  Se  tali
norme mancano o non dispongono diversamente, si  applicano  le  norme
delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di
diritto internazionale generale. Se anche tali norme  mancano  o  non
dispongono diversamente, si applicano  le  norme  del  libro  XI  del
codice di procedura penale; 
      2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri  dell'Unione
europea  le  estradizioni,  le  domande  di  assistenza   giudiziaria
internazionali,  gli  effetti  delle   sentenze   penali   straniere,
l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane  e  gli  altri
rapporti con le  autorita'  straniere,  relativi  all'amministrazione
della giustizia in materia  penale,  sono  disciplinati  dalle  norme
delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme
di diritto internazionale generale.  Se  tali  norme  mancano  o  non
dispongono diversamente, si applicano  le  norme  del  libro  XI  del
codice di procedura penale; 
    b)  prevedere,  in  ogni  caso,  il  potere  del  Ministro  della
giustizia di non dare corso alle domande di  assistenza  giudiziaria,
alle  richieste  in  materia  di  estradizione,  nonche'  alle  altre
richieste riguardanti i rapporti con le autorita' straniere  relativi
all'amministrazione della giustizia  in  materia  penale,  quando  lo
Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocita'; 
    c)  in  materia   di   disciplina   processuale   dell'assistenza
giudiziaria a fini di giustizia penale: 
      1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di  non
dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei
rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato  nei
casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati
ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione
europea e che, nei  rapporti  con  Stati  diversi  da  quelli  membri
dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in  caso  di
pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali
dello Stato, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria; 
      2) prevedere che le richieste  di  assistenza  giudiziaria  per
attivita' di acquisizione probatoria e sequestro di beni  a  fini  di
confisca siano trasmesse al procuratore della  Repubblica  presso  il
tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere; 
      3)  prevedere  che,  se  la  richiesta  riguarda   acquisizioni
probatorie da  compiere  davanti  al  giudice  ovvero  attivita'  che
secondo  la  legge  dello   Stato   non   possono   svolgersi   senza
l'autorizzazione  del  giudice,  il  procuratore   della   Repubblica
presenti senza  ritardo  le  proprie  richieste  al  giudice  per  le
indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che,
nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il  procuratore
della Repubblica provveda con decreto motivato senza ritardo; 
      4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle
procedure di esecuzione di atti da compiere in  distretti  giudiziari
diversi e procedure semplificate  per  la  definizione  di  eventuali
contrasti e conflitti; prevedere, qualora si tratti di attivita'  che
secondo  la  legge  dello   Stato   non   possono   svolgersi   senza
l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del
conflitto, la Corte di cassazione decida secondo  le  forme  previste
dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale,  in
quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma  1,
e' comunicato soltanto al Procuratore generale  presso  la  Corte  di
cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli  atti  all'autorita'
giudiziaria designata, comunicando la decisione  al  Ministero  della
giustizia;  prevedere,  qualora  si  tratti  di  attivita'   per   lo
svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in
caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter
del codice di procedura penale; 
      5) prevedere che l'autorita' giudiziaria  non  dia  corso  alla
domanda di assistenza giudiziaria: 
        5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla  legge  o  sono
contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; 
        5.2) se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e'
previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato
abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza
giudiziaria; 
        5.3)  se  vi  sono   fondate   ragioni   per   ritenere   che
considerazioni relative alla razza, alla religione,  al  sesso,  alla
nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle  condizioni
personali o sociali possano influire sullo svolgimento  o  sull'esito
del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente  espresso
il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria; 
        5.4) se l'esecuzione della domanda di assistenza  giudiziaria
puo' pregiudicare indagini  o  procedimenti  penali  in  corso  nello
Stato; 
      6) prevedere che l'autorita' giudiziaria possa autorizzare, con
decreto  motivato,  la  presenza   di   rappresentanti   ed   esperti
dell'autorita'  richiedente  alle  attivita'  da  compiere,   dandone
comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da
autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea; 
      7) prevedere che, se durante l'esecuzione  della  richiesta  di
assistenza giudiziaria emerge l'opportunita'  di  compiere  atti  non
indicati nella richiesta medesima, l'autorita' giudiziaria ne informi
senza ritardo l'autorita' richiedente e che questa  possa  presentare
richieste complementari; 
      8) prevedere  che  le  regole  sull'esecuzione  di  domande  di
assistenza giudiziaria si applichino,  in  quanto  compatibili,  alle
richieste presentate, ai  fini  di  un  procedimento  concernente  un
reato, da autorita' amministrative di altri  Stati  e  che,  in  tali
casi, le richieste siano trasmesse per  l'esecuzione  al  procuratore
della Repubblica del  luogo  nel  quale  devono  compiersi  gli  atti
richiesti; 
      9)  prevedere  che,  nei  rapporti  con  altri   Stati   membri
dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali
in vigore per lo Stato, la partecipazione all'udienza  dell'imputato,
del testimone o del perito, che  si  trovino  all'estero  e  che  non
possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo attraverso le  varie
forme di collegamento a distanza, disciplinandone le modalita'  e  le
condizioni di utilizzabilita' anche tenuto conto di  quanto  previsto
dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo n.  271  del  1989,  per  la  partecipazione  a  distanza
dell'imputato; 
      10) prevedere che il procuratore  della  Repubblica  possa,  in
casi predeterminati, concordare con  le  competenti  autorita'  degli
altri Stati  membri  dell'Unione  europea,  ovvero,  se  previsto  da
accordi internazionali in vigore per lo Stato,  di  altri  Stati,  la
costituzione di squadre investigative comuni, dando comunicazione  al
Ministro della  giustizia  dell'avvenuto  accordo  quando  questo  e'
formato con autorita' diverse da quelle di Stati  membri  dell'Unione
europea; 
      11) prevedere che della proposta di costituzione della  squadra
investigativa comune di cui al  numero  10)  sia  data  comunicazione
all'organo titolare delle funzioni  di  coordinamento  investigativo;
prevedere, nel caso di indagini collegate di piu' uffici del pubblico
ministero  italiano,  la  necessita'  della  preventiva  intesa   dei
medesimi, ai fini  della  costituzione  della  squadra  investigativa
comune, e procedure semplificate  per  la  risoluzione  di  eventuali
contrasti; 
      12)  prevedere  l'utilizzabilita'  degli  atti  della   squadra
investigativa comune compiuti all'estero e  non  contrastanti  con  i
principi fondamentali dell'ordinamento  giuridico  dello  Stato,  con
limiti e modalita' analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti
secondo la legge processuale italiana; 
      13) prevedere che possa acquisirsi la  documentazione  relativa
ad atti e informazioni  spontaneamente  trasmessi  dall'autorita'  di
altro  Stato  in  conformita'  ad  accordi   internazionali   e   che
l'autorita' giudiziaria sia vincolata al  rispetto  delle  condizioni
eventualmente poste dall'autorita' di altro Stato all'utilizzabilita'
degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi; 
      14) prevedere che, nei casi in cui  la  domanda  di  assistenza
giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un  perito
o di un imputato  davanti  all'autorita'  giudiziaria  straniera,  il
Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato
richiedente non offra idonea garanzia in ordine  all'immunita'  della
persona  citata;  prevedere  che  sulle  richieste  di  trasferimento
temporaneo a fini  di  indagine  di  persone  detenute  o  internate,
previste da accordi internazionali in vigore per lo  Stato,  provveda
il  Ministro  della  giustizia,   sentita   l'autorita'   giudiziaria
interessata; 
    d) in materia di estradizione: 
      1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di  non
dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo  quando
l'estradizione possa compromettere  la  sovranita',  la  sicurezza  o
altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione  di  non
dare corso alla domanda di estradizione il Ministro  della  giustizia
debba dare  comunicazione  allo  Stato  richiedente  e  all'autorita'
giudiziaria; 
      2)  prevedere  il  potere  del  Ministro  della  giustizia   di
subordinare  a  condizioni  la  concessione  dell'estradizione  e  di
rifiutare l'estradizione del  cittadino,  salvo  quanto  previsto  da
accordi internazionali; 
      3) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia
di estradizione per l'estero, la competenza della  Corte  di  appello
che decide su richiesta del Procuratore generale della Repubblica; 
      4)  prevedere  il  potere  del   Procuratore   generale   della
Repubblica  di  procedere,  oltre  che   all'identificazione,   anche
all'interrogatorio   della   persona   della   quale    e'    chiesta
l'estradizione,   nonche'   quello   di    richiedere    direttamente
all'autorita' di altro Stato la documentazione e le informazioni  che
ritiene  necessarie,  dandone   comunicazione   al   Ministro   della
giustizia; 
      5) prevedere che la rinuncia dell'estradato alla  garanzia  del
principio di specialita'  sia  irrevocabile,  salvo  l'intervento  di
fatti nuovi che modifichino  la  situazione  di  fatto  esistente  al
momento della rinuncia; 
      6) prevedere che, quando non esiste convenzione  o  questa  non
dispone  diversamente,  la  Corte  di   appello   pronunci   sentenza
favorevole   all'estradizione   se   sussistono   gravi   indizi   di
colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e
se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della  quale  e'
domandata l'estradizione non e' in corso procedimento penale  ne'  e'
stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato; 
      7) prevedere che, in ogni caso, la Corte  di  appello  pronunci
sentenza contraria all'estradizione: 
        7.1) se per il fatto per il quale e' domandata l'estradizione
e' prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero; 
        7.2) se per il reato per il  quale  l'estradizione  e'  stata
domandata la persona e' stata o sara' sottoposta  a  un  procedimento
che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali; 
        7.3) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata  domandata
l'estradizione   contiene   disposizioni   contrarie   ai    principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; 
        7.4) se vi e'  motivo  di  ritenere  che  la  persona  verra'
sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di  razza,
di religione, di sesso,  di  nazionalita',  di  lingua,  di  opinioni
politiche o di  condizioni  personali  o  sociali  ovvero  a  pene  o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti o  comunque  ad  atti  che
configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona; 
      8) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare
corso alla richiesta  di  estradizione  dall'estero  se  l'iniziativa
possa pregiudicare la sovranita',  la  sicurezza  o  altri  interessi
essenziali  dello  Stato  e  che  il  Ministro  debba  dare  comunque
comunicazione del diniego all'autorita' giudiziaria procedente; 
      9) prevedere che il Ministro della giustizia sia  competente  a
decidere in ordine all'accettazione  delle  condizioni  eventualmente
poste dallo Stato estero per concedere  l'estradizione,  purche'  non
contrastanti con i principi fondamentali  dell'ordinamento  giuridico
dello Stato, e che l'autorita' giudiziaria sia vincolata al  rispetto
delle condizioni accettate; 
      10) prevedere che la custodia cautelare  subita  all'estero  ai
fini dell'estradizione sia computata ad ogni effetto processuale; 
      11) prevedere  che,  ai  fini  della  richiesta  di  estensione
dell'estradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone  la
custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino  alla
concessione dell'estradizione suppletiva  e  che  e'  revocata  anche
d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima; 
      12) prevedere che nell'estradizione dall'estero il principio di
specialita' operi  come  causa  di  sospensione  del  procedimento  e
dell'esecuzione della pena,  anche  ai  fini  delle  altre  procedure
giurisdizionali finalizzate  alla  consegna  di  persona  imputata  o
condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento
di atti urgenti e l'assunzione di prove  non  rinviabili  o  comunque
idonee a determinare  il  proscioglimento  dell'estradato  per  fatti
anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di
specialita', salvo che norme convenzionali lo escludano,  la  persona
estradata  possa  rinunciare,  dopo  la   consegna,   solo   mediante
dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere  che  la  rinuncia  sia
irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che  modifichino
la situazione esistente al momento della rinuncia stessa; 
      13) prevedere la riparazione per l'ingiusta  detenzione  subita
all'estero a fini estradizionali; 
    e) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati
ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero: 
      1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di  sentenze
penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze  penali  italiane
all'estero secondo criteri di massima semplificazione; 
      2) prevedere, ai  fini  della  garanzia  giurisdizionale  nelle
ipotesi di cui al numero 1), la competenza della Corte di  appello  e
che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se: 
        2.1) la sentenza non e' divenuta irrevocabile  per  le  leggi
dello Stato in cui e' stata pronunciata; 
        2.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai  principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; 
        2.3) la sentenza non  e'  stata  pronunciata  da  un  giudice
indipendente e imparziale ovvero l'imputato non  e'  stato  citato  a
comparire in giudizio davanti all'autorita' straniera ovvero non  gli
e' stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a
lui comprensibile e a essere assistito da un difensore; 
        2.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che  considerazioni
relative alla razza, alla religione,  al  sesso,  alla  nazionalita',
alla lingua, alle opinioni politiche o alle  condizioni  personali  o
sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo; 
        2.5) il fatto per il quale e' stata pronunciata  la  sentenza
non e' previsto come reato dalla legge italiana; 
        2.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona
e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile; 
        2.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona
e' in corso nello Stato procedimento penale; 
        2.8)  la  sentenza  straniera,   di   cui   e'   chiesto   il
riconoscimento ai  fini  dell'esecuzione  di  una  confisca,  ha  per
oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo  la  legge
italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato; 
      3) prevedere che la  Corte  di  appello,  quando  pronuncia  il
riconoscimento ai fini dell'esecuzione  di  una  sentenza  straniera,
determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.  A  tal  fine
essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle
pene previste per lo stesso fatto dalla legge  italiana.  Tale  pena,
per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta
con la sentenza straniera. La quantita' della  pena  e'  determinata,
tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti  dalla
legge  italiana,  sulla  base  di  quella  fissata   nella   sentenza
straniera; tuttavia  tale  quantita'  non  puo'  eccedere  il  limite
massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando  la
quantita' della pena non e' stabilita nella  sentenza  straniera,  la
Corte di appello la determina sulla base dei criteri  indicati  negli
articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale. In nessun caso  la
pena cosi' determinata puo' essere piu'  grave  di  quella  stabilita
nella  sentenza  straniera.  Se  nello  Stato  estero  nel  quale  fu
pronunciata  la   sentenza   l'esecuzione   della   pena   e'   stata
condizionalmente sospesa, la Corte di appello dispone inoltre, con la
sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena  a
norma del codice penale; se in detto Stato  il  condannato  e'  stato
liberato sotto condizione,  la  Corte  di  appello  sostituisce  alla
misura straniera la  liberazione  condizionale  e  il  magistrato  di
sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla  liberta'
vigilata, non puo' aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo
stabilito nei provvedimenti stranieri; 
      4)  prevedere  il  potere  del  Ministro  della  giustizia   di
garantire, nei casi e nei modi  previsti  dalla  legge,  l'osservanza
delle condizioni eventualmente  richieste  in  casi  particolari  per
l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della sentenza
della  quale  e'  stato  chiesto  il  riconoscimento,   purche'   non
contrastanti con i principi fondamentali  dell'ordinamento  giuridico
dello Stato; 
    f) in materia di mutuo  riconoscimento  delle  sentenze  e  delle
altre decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri  Stati  membri
dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dalla lettera e),
ai soli fini della garanzia giurisdizionale: 
      1)  prevedere  che  le  decisioni  giudiziarie   emesse   dalle
competenti autorita' degli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea
possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che  l'autorita'
giudiziaria possa richiedere alle competenti  autorita'  degli  altri
Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in
conformita' al principio  del  mutuo  riconoscimento;  prevedere  che
altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con  le
norme contenute nel codice di procedura penale e che, in  ogni  caso,
l'esecuzione  della  decisione  non  pregiudichi  l'osservanza  degli
obblighi internazionali assunti dallo Stato; 
      2) prevedere che  le  decisioni  giudiziarie  da  eseguire  nel
territorio  dello  Stato  possano   essere   trasmesse   direttamente
all'autorita'    giudiziaria    territorialmente    competente    per
l'esecuzione  e  che  l'autorita'   giudiziaria   possa   trasmettere
direttamente allo Stato di esecuzione le  decisioni  delle  quali  si
chieda  il  riconoscimento,  con  comunicazione  al  Ministro   della
giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per
gli Stati membri dell'Unione europea si  instauri  la  corrispondenza
diretta  tra  le  autorita'  giudiziarie,   anche   ai   fini   della
trasmissione della documentazione e  degli  accertamenti  integrativi
nonche' delle ulteriori informazioni necessari  all'esecuzione  delle
decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento; 
      3)  prevedere  il  potere  del  Ministro  della  giustizia   di
garantire, nei casi e nei modi  previsti  dalla  legge,  l'osservanza
delle condizioni eventualmente  richieste  in  casi  particolari  per
l'esecuzione,  all'estero  o  nel  territorio  dello   Stato,   della
decisione della quale e' stato chiesto il riconoscimento, purche' non
contrastanti con i principi fondamentali  dell'ordinamento  giuridico
dello Stato; 
      4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge,  il
riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche
ai fini dell'esecuzione delle  stesse  all'estero  o  nel  territorio
dello Stato nei confronti di persone giuridiche; 
      5)  prevedere  che  la  decisione  sul   riconoscimento   della
decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con  la
massima urgenza e  comunque  in  tempi  e  con  modalita'  idonei  ad
assicurarne la tempestivita' e l'efficacia; prevedere regole speciali
per  l'esecuzione  di  decisioni  al   riconoscimento   delle   quali
l'interessato ha prestato consenso; 
      6) prevedere che l'autorita'  giudiziaria,  nei  casi  previsti
dalla legge, in conformita' alle  indicazioni  contenute  negli  atti
normativi  dell'Unione  europea,  dia   esecuzione   alle   decisioni
giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea  e  che  non
possa  essere  sindacato  il   merito   della   decisione,   il   cui
riconoscimento sia  chiesto  dall'autorita'  di  altri  Stati  membri
dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie
ad assicurare in ogni caso  il  rispetto  dei  principi  fondamentali
dell'ordinamento giuridico dello Stato; 
      7) prevedere l'impugnabilita', senza effetto  sospensivo  della
loro esecutivita', delle  decisioni  di  riconoscimento,  salvi  casi
specifici da regolare in  ragione  della  rilevanza  dei  beni  della
persona coinvolti dalle procedure di riconoscimento; 
      8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti  dei  terzi  di
buona   fede   eventualmente   pregiudicati   dall'esecuzione   della
decisione; 
    g) in materia di trasferimento dei  procedimenti  giurisdizionali
prevedere condizioni e forme del medesimo, assicurando, per  il  caso
del trasferimento in favore della giurisdizione di altro Stato: 
      1) che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato
e possa esercitare il potere di diniego; 
      2)  che  la  giurisdizione  in  cui  favore   e'   operato   il
trasferimento sia interessata da piu' stretti legami territoriali con
il fatto per il quale si procede o con le fonti di  prova,  cosi'  da
renderla maggiormente idonea alla decisione. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati  entro  il
termine di un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, su proposta del  Ministro  della  giustizia.  Gli  schemi  dei
decreti legislativi,  a  seguito  di  deliberazione  preliminare  del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e  al
Senato  della  Repubblica,  corredati  di  relazione   tecnica,   per
l'espressione dei pareri  da  parte  delle  commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i  profili  finanziari,  che  sono  resi
entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine,
ciascun decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per
l'espressione del parere scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza  del  termine  finale  per  l'esercizio  della   delega,   o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.  Nella
redazione dei decreti legislativi di  cui  al  presente  articolo  il
Governo tiene conto delle  eventuali  modificazioni  della  normativa
vigente comunque intervenute fino  al  momento  dell'esercizio  della
delega.  I  predetti  decreti  legislativi  contengono  altresi'   le
disposizioni  necessarie  al  coordinamento  con   le   altre   norme
legislative vigenti nella stessa materia. 
  3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui ai  commi  1  e  2,  il  Governo  puo'
adottare uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura  di  cui
ai medesimi commi 1 e 2. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il Libro XI del  codice  di  procedura  penale  reca:
          «Rapporti giurisdizionali con autorita' straniere.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  32,  127,  54,
          54-bis e 54-ter del codice di procedura penale: 
              «Art. 32 (Risoluzione del conflitto). - 1. I  conflitti
          sono decisi dalla  corte  di  cassazione  con  sentenza  in
          camera di consiglio secondo  le  forme  previste  dall'art.
          127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli  atti
          e i documenti che ritiene necessari. 
              2.  L'estratto   della   sentenza   e'   immediatamente
          comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico  ministero
          presso i medesimi  giudici  ed  e'  notificato  alle  parti
          private. 
              3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e
          27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre
          dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.». 
              «Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio).  -  1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o il presidente del collegio fissa la data  dell'udienza  e
          ne  fa  dare  avviso  alle  parti,   alle   altre   persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Se l'imputato e' privo di difensore,  l'avviso  e'  dato  a
          quello di ufficio. 
              2. Fino a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono
          essere presentate memorie in cancelleria. 
              3.  Il  pubblico  ministero,  gli   altri   destinatari
          dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se  compaiono.
          Se l'interessato e' detenuto o  internato  in  luogo  posto
          fuori della circoscrizione del giudice e ne  fa  richiesta,
          deve essere sentito  prima  del  giorno  dell'udienza,  dal
          magistrato di sorveglianza del luogo. 
              4. L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento dell'imputato o del condannato che  ha  chiesto
          di essere sentito personalmente e che non  sia  detenuto  o
          internato in luogo diverso da quello  in  cui  ha  sede  il
          giudice. 
              5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste  a
          pena di nullita'. 
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 
              7. Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma  1,
          che possono proporre ricorso per cassazione. 
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato. 
              9.  L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo   del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza formalita' di procedura,  salvo  che  sia  altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 
              10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in  forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.». 
              «Art. 54 (Contrasti negativi tra pubblici ministeri). -
          1.  Il  pubblico  ministero,   se   durante   le   indagini
          preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza
          di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le
          funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del
          pubblico ministero presso il giudice competente. 
              2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli  atti,  se
          ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha  trasmessi,
          informa il procuratore generale presso la corte di  appello
          ovvero, qualora  appartenga  a  un  diverso  distretto,  il
          procuratore generale presso  la  corte  di  cassazione.  Il
          procuratore generale, esaminati gli atti,  determina  quale
          ufficio del pubblico ministero  deve  procedere  e  ne  da'
          comunicazione agli uffici interessati. 
              3. Gli atti  di  indagine  preliminare  compiuti  prima
          della trasmissione o della designazione indicate nei  commi
          1 e 2  possono  essere  utilizzati  nei  casi  e  nei  modi
          previsti dalla legge. 
              3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano  in
          ogni  altro  caso  di  contrasto  negativo   fra   pubblici
          ministeri.». 
              «Art.  54-bis  (Contrasti  positivi  tra   uffici   del
          pubblico ministero). -  1.  Quando  il  pubblico  ministero
          riceve notizia che presso un altro ufficio  sono  in  corso
          indagini preliminari a carico della stessa persona e per il
          medesimo fatto in relazione al quale egli procede,  informa
          senza ritardo  il  pubblico  ministero  di  questo  ufficio
          richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'art.
          54 comma 1. 
              2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la  richiesta,
          ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale
          presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a  un
          diverso distretto, il procuratore generale presso la  Corte
          di  cassazione.  Il  procuratore   generale,   assunte   le
          necessarie informazioni, determina  con  decreto  motivato,
          secondo le  regole  sulla  competenza  del  giudice,  quale
          ufficio del pubblico ministero  deve  procedere  e  ne  da'
          comunicazione  agli  uffici  interessati.  All'ufficio  del
          pubblico ministero designato sono immediatamente  trasmessi
          gli atti da parte del diverso ufficio. 
              3. Il contrasto si intende risolto quando, prima  della
          designazione prevista dal comma 2,  uno  degli  uffici  del
          pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti  a
          norma dell'art. 54 comma 1. 
              4.  Gli  atti  di  indagine  preliminare  compiuti  dai
          diversi  uffici  del  pubblico  ministero   sono   comunque
          utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. 
              5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si  applicano  in
          ogni  altro  caso  di  contrasto  positivo   tra   pubblici
          ministeri.». 
              «Art.  54-ter  (Contrasti  tra  pubblici  ministeri  in
          materia  di  criminalita'  organizzata).  -  1.  Quando  il
          contrasto previsto dagli articoli  54  e  54-bis,  riguarda
          taluno dei reati  indicati  nell'art.  51,  commi  3-bis  e
          3-quater, se la decisione spetta  al  procuratore  generale
          presso la Corte di cassazione, questi provvede  sentito  il
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta
          al procuratore generale presso la corte di appello,  questi
          informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
          dei provvedimenti adottati.». 
              - Per l'art. 205-ter  delle  norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  vedi
          nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  133,  133-bis,
          133-ter del codice penale: 
              «Art. 133 (Gravita' del reato: valutazione agli effetti
          della pena).  -  Nell'esercizio  del  potere  discrezionale
          indicato nell'articolo precedente, il  giudice  deve  tener
          conto della gravita' del reato, desunta: 
              1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto,
          dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione; 
              2. dalla gravita' del danno o  del  pericolo  cagionato
          alla persona offesa dal reato; 
              3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa. 
              Il giudice deve tener conto, altresi', della  capacita'
          a delinquere del colpevole, desunta: 
              1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 
              2. dai precedenti penali e  giudiziari  e,  in  genere,
          dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 
              3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 
              4. dalle condizioni di vita  individuale,  familiare  e
          sociale del reo.». 
              «Art.   133-bis   (Condizioni   economiche   del   reo;
          valutazione agli effetti della pena  pecuniaria).  -  Nella
          determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il
          giudice deve tener conto, oltre che  dei  criteri  indicati
          dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche
          del reo. 
              Il  giudice  puo'  aumentare  la  multa   o   l'ammenda
          stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle  sino  ad
          un terzo quando, per  le  condizioni  economiche  del  reo,
          ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che  la
          misura minima sia eccessivamente gravosa.». 
              «Art.  133-ter  (Pagamento  rateale   della   multa   o
          dell'ammenda). - Il giudice, con la sentenza di condanna  o
          con il decreto penale, puo'  disporre,  in  relazione  alle
          condizioni  economiche  del  condannato,  che  la  multa  o
          l'ammenda venga pagata in rate mensili  da  tre  a  trenta.
          Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a euro 15. 
              In ogni momento il condannato puo' estinguere  la  pena
          mediante un unico pagamento.».