Art. 5 
 
Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia
  di estradizione per l'estero a  tutela  dei  diritti  fondamentali:
  termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive 
 
  1. All'articolo 698 del codice di procedura penale, il comma  2  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e'  punito
con  la  pena  di  morte  secondo  la  legge  dello   Stato   estero,
l'estradizione  puo'  essere   concessa   solo   quando   l'autorita'
giudiziaria accerti che e' stata adottata una decisione  irrevocabile
che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa e' stata
inflitta, e' stata  commutata  in  una  pena  diversa,  comunque  nel
rispetto di quanto stabilito dal comma 1». 
  2. Il comma 5 dell'articolo 708 del codice di procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Il termine per la consegna e' di  quindici  giorni  dalla  data
stabilita a norma del comma 4 e,  su  domanda  motivata  dello  Stato
richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni. Il  termine
per la consegna e' sospeso  in  caso  di  sospensione  dell'efficacia
della decisione del Ministro della giustizia da parte del  competente
giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di  deposito
del  provvedimento  di  revoca  del  provvedimento  cautelare  o  del
provvedimento con cui e'  accolto  il  gravame  proposto  avverso  il
provvedimento cautelare o  della  sentenza  che  rigetta  il  ricorso
ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio». 
  3. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Le  misure  coercitive  sono  altresi'  revocate  se  sono
trascorsi tre mesi dalla pronuncia  della  decisione  favorevole  del
Ministro della giustizia sulla richiesta di  estradizione  senza  che
l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il  termine
e' sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato  al  giudice
amministrativo avverso la decisione  del  Ministro  della  giustizia,
fino alla data di deposito della sentenza che rigetta  il  ricorso  o
della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque  per
un periodo non superiore a sei mesi». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  689  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  698  (Reati   politici.   Tutela   dei   diritti
          fondamentali della persona). - 1. Non puo' essere  concessa
          l'estradizione per un  reato  politico  ne'  quando  vi  e'
          ragione di ritenere che l'imputato o il  condannato  verra'
          sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per  motivi
          di razza, di  religione,  di  sesso,  di  nazionalita',  di
          lingua, di opinioni politiche o di condizioni  personali  o
          sociali ovvero a pene o  trattamenti  crudeli,  disumani  o
          degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di
          uno dei diritti fondamentali della persona. 
              2. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione
          e' punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato
          estero, l'estradizione puo'  essere  concessa  solo  quando
          l'autorita' giudiziaria accerti che e' stata  adottata  una
          decisione irrevocabile che irroga una  pena  diversa  dalla
          pena di morte o, se questa  e'  stata  inflitta,  e'  stata
          commutata in una pena diversa,  comunque  nel  rispetto  di
          quanto stabilito dal comma 1.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  708  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 708 (Provvedimento di estradizione. Consegna).  -
          1. Il ministro di  grazia  e  giustizia  decide  in  merito
          all'estradizione   entro   quarantacinque   giorni    dalla
          ricezione  del  verbale   che   da'   atto   del   consenso
          all'estradizione ovvero dalla notizia  della  scadenza  del
          termine per l'impugnazione o dal  deposito  della  sentenza
          della corte di cassazione. 
              2. Scaduto tale termine senza che  sia  intervenuta  la
          decisione del ministro, la persona  della  quale  e'  stata
          chiesta l'estradizione, se detenuta, e' posta in liberta'. 
              3. La persona medesima e' altresi' posta in liberta' in
          caso di diniego dell'estradizione. 
              4. Il Ministro di grazia  e  giustizia  comunica  senza
          indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa e'
          positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla
          quale sara' possibile procedervi,  dando  altresi'  precise
          indicazioni circa le limitazioni  alla  liberta'  personale
          subite dall'estradando ai fini dell'estradizione. 
              5. Il termine per la consegna  e'  di  quindici  giorni
          dalla data stabilita a norma del  comma  4  e,  su  domanda
          motivata dello Stato richiedente, puo' essere prorogato  di
          altri venti giorni. Il termine per la consegna  e'  sospeso
          in caso di sospensione dell'efficacia della  decisione  del
          Ministro della giustizia da parte  del  competente  giudice
          amministrativo  e  riprende  a  decorrere  dalla  data   di
          deposito del  provvedimento  di  revoca  del  provvedimento
          cautelare o del provvedimento con cui e' accolto il gravame
          proposto  avverso  il  provvedimento  cautelare   o   della
          sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione  che
          dichiara l'estinzione del giudizio. 
              6. Il provvedimento  di  concessione  dell'estradizione
          perde  efficacia  se,  nel  termine   fissato,   lo   Stato
          richiedente   non   provvede   a   prendere   in   consegna
          l'estradando; in  tal  caso  quest'ultimo  viene  posto  in
          liberta'.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  714  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 714 (Misure coercitive e sequestro). - 1. In ogni
          tempo la persona della quale  e'  domandata  l'estradizione
          puo' essere sottoposta, a richiesta del ministro di  grazia
          e giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo,
          puo' essere disposto, a richiesta del ministro di grazia  e
          giustizia, il sequestro del corpo del reato  e  delle  cose
          pertinenti   al   reato   per   il   quale   e'   domandata
          l'estradizione. 
              2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          del  titolo  I  del  libro  IV,   riguardanti   le   misure
          coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273  e
          280, e le disposizioni del capo  III  del  titolo  III  del
          libro III. Nell'applicazione  delle  misure  coercitive  si
          tiene conto in particolare dell'esigenza di  garantire  che
          la persona della quale e' domandata l'estradizione  non  si
          sottragga all'eventuale consegna. 
              3. Le misure coercitive  e  il  sequestro  non  possono
          comunque essere disposti se vi sono  ragioni  per  ritenere
          che  non  sussistono  le  condizioni   per   una   sentenza
          favorevole all'estradizione. 
              4. Le misure coercitive sono  revocate  se  dall'inizio
          della loro esecuzione e' trascorso un  anno  senza  che  la
          corte di appello abbia pronunciato la  sentenza  favorevole
          all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per  cassazione
          contro tale sentenza, un anno e  sei  mesi  senza  che  sia
          stato  esaurito  il  procedimento   davanti   all'autorita'
          giudiziaria. A richiesta del  procuratore  generale,  detti
          termini possono essere prorogati, anche piu' volte, per  un
          periodo complessivamente non superiore a tre  mesi,  quando
          e' necessario  procedere  ad  accertamenti  di  particolare
          complessita'. 
              4-bis. Le misure coercitive sono altresi'  revocate  se
          sono trascorsi tre mesi  dalla  pronuncia  della  decisione
          favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta  di
          estradizione senza che l'estradando  sia  stato  consegnato
          allo Stato richiedente. Il termine e' sospeso dalla data di
          deposito del ricorso presentato al  giudice  amministrativo
          avverso la decisione del  Ministro  della  giustizia,  fino
          alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso
          o della decisione che dichiara l'estinzione  del  giudizio,
          comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 
              5.  La  competenza  a  provvedere  a  norma  dei  commi
          precedenti appartiene alla corte di appello  o,  nel  corso
          del procedimento davanti alla  corte  di  cassazione,  alla
          corte medesima.».