Art. 10 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvede
mediante appositi provvedimenti legislativi. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 28 luglio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando