Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  Convenzione  del
Consiglio  d'Europa  per  la  prevenzione  del  terrorismo,  fatta  a
Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione  internazionale  per  la
soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York  il  14
settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea
per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo  il  15  maggio
2003, alla Convenzione del Consiglio  d'Europa  sul  riciclaggio,  la
ricerca, il sequestro e la confisca  dei  proventi  di  reato  e  sul
finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio  2005,  e
al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per
la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.