Art. 3 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intendono: a) per «materia radioattiva»: le materie nucleari e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o piu' tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma, e che, per le loro proprieta' radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all'ambiente; b) per «materie nucleari»: il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238, l'uranio 233, l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, l'uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o piu' delle suddette categorie; c) per «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233»: l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantita' tale che il rapporto di quantita' della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 e' maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura; d) per «impianto nucleare»: 1) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo; 2) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, l'immagazzinamento, il trattamento o il trasporto di materia radioattiva; e) per «ordigno nucleare»: 1) ogni congegno esplosivo nucleare; 2) ogni dispositivo a dispersione di materia radioattiva od ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprieta' radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni sostanziali a beni o all'ambiente; f) per «ISIN»: l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi): «Art. 6 (Autorita' di regolamentazione competente). - 1. L'autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione e' l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). 2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non piu' in esercizio e in disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attivita' connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attivita' d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresi' le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive stesse. Emana guide tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle autorita' di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attivita' di controllo della radioattivita' ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attivita' svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attivita' di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi. 3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che durano in carica sette anni, non rinnovabili. 4. Il direttore dell'ISIN e' nominato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potra' essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. Il Direttore: a) ha la rappresentanza legale dell'ISIN; b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura; c) definisce le linee strategiche e gli obiettivi operativi dell'ISIN; d) definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche di riferimento per l'elaborazione degli atti e dei pareri di spettanza dell'ISIN; e) emana le tariffe da applicare agli operatori ai sensi del comma 18 del presente articolo per lo svolgimento dei servizi dell'ISIN; f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative condotte dalle amministrazioni pubbliche e gli atti di approvazione su istanza degli operatori; g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza nei consessi comunitari e internazionali; h) trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attivita' svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. 5. Il Direttore e' scelto tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalita' ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il Direttore non puo' intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una annualita' dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore e all'associazione che abbiano violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore ad euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo inerente all'attivita' illecitamente condotta ai sensi del presente comma. I limiti massimo e minimo di tale sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. 6. La Consulta e' costituita da 3 esperti, di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo interno alla medesima, scelti tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalita' ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. I componenti della Consulta sono nominati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. La Consulta esprime parere obbligatorio: a) sui piani di attivita', sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi nonche' sulle tariffe da applicare agli operatori; b) in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN; c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN. 7. Il trattamento economico del direttore e dei componenti della Consulta e' determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 del presente articolo. 8. L'ISIN e' dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unita'. Le risorse sono costituite dall'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA e' collocato all'ISIN in posizione di comando e conservera' il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 9. Non puo' essere nominato direttore, ne' componente della Consulta ne' puo' far parte dell'ISIN colui che esercita, direttamente o indirettamente, attivita' professionale o di consulenza, e' amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni. 10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono dall'incarico al venir meno dei requisiti di cui al comma 9, accertato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Per il personale dell'ISIN, il venir meno dei suddetti requisiti costituisce causa di decadenza dall'incarico. 11. L'ISIN ha autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa ed e' responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale. 12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al comma 1, con modalita' regolamentate da apposita convenzione non onerosa, condizioni di operativita' in base ai seguenti principi e requisiti: a) autonomia gestionale ed organizzativa ai fini dello svolgimento delle attivita' ad essa demandate; b) adozione del regime di separazione funzionale e amministrativa; c) dotazione di servizi e di strutture adeguate; d) fornitura di supporto per la gestione amministrativa del personale e delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi con modalita' separate rispetto all'ISPRA. 13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN puo' avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione o nella gestione di attivita' in campo nucleare. 14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al comma 4 del presente articolo, il direttore dell'ISIN trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, affinche' possano formulare entro 30 giorni le proprie osservazioni, il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato. 15. I mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti, per l'avvio della sua ordinaria attivita', dalle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gia' destinate all'avvio delle attivita' di cui all'articolo 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2011, dalle risorse finanziarie attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, e dalle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN stesso e' autorizzato ad applicare e introitare di cui al comma 17 del presente articolo. Le risorse finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro. 16. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ISIN costituiscono conti separati allegati ai corrispondenti documenti contabili dell'ISPRA. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA, svolge sull'ISIN i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 17. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti ed alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce il sistema da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini e le modalita' di versamento dei diritti sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 18. L'ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di formazione e aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale attribuendo altresi' a quest'ultimo la possibilita' di seguire, ove necessario, specifici programmi di formazione, per contemplare le esigenze del Programma nazionale di cui all'art. 7 per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. 19. Per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive, l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 20. Alla istituzione dell'ISIN si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».