Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge, si intendono: 
    a)  per  «materia  radioattiva»:  le  materie  nucleari  e  altre
sostanze radioattive contenenti nuclidi che  sono  caratterizzati  da
disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di  uno  o  piu'
tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni  o
raggi gamma, e che, per le loro proprieta'  radiologiche  o  fissili,
possono  causare  la  morte,  gravi  lesioni  alle  persone  o  danni
rilevanti a beni o all'ambiente; 
    b) per «materie nucleari»: il plutonio, eccetto  quello  con  una
concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238,
l'uranio 233, l'uranio arricchito negli isotopi 235 o  233,  l'uranio
contenente una miscela di isotopi come  si  manifesta  in  natura  in
forma diversa da quella di minerale o  residuo  di  minerale,  ovvero
ogni materiale contenente una o piu' delle suddette categorie; 
    c) per «uranio arricchito negli  isotopi  235  o  233»:  l'uranio
contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantita'  tale  che
il rapporto di quantita' della somma di questi isotopi con  l'isotopo
238 e' maggiore del rapporto dell'isotopo  235  rispetto  all'isotopo
238 che si manifesta in natura; 
    d) per «impianto nucleare»: 
      1) ogni reattore nucleare, inclusi  i  reattori  installati  in
natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali da  utilizzare  come
fonte di  energia  per  la  propulsione  di  tali  natanti,  veicoli,
aeromobili od oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo; 
      2) ogni  impianto  o  mezzo  di  trasporto  utilizzato  per  la
produzione, l'immagazzinamento, il  trattamento  o  il  trasporto  di
materia radioattiva; 
    e) per «ordigno nucleare»: 
      1) ogni congegno esplosivo nucleare; 
      2) ogni dispositivo a dispersione  di  materia  radioattiva  od
ogni ordigno a emissione di radiazioni  che,  in  ragione  delle  sue
proprieta' radiologiche, causa la morte, gravi  lesioni  personali  o
danni sostanziali a beni o all'ambiente; 
    f) per «ISIN»: l'Ispettorato nazionale per la sicurezza  nucleare
e la radioprotezione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 45. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (Attuazione della direttiva
          2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro  comunitario  per
          la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare
          esaurito e dei rifiuti radioattivi): 
              «Art. 6 (Autorita' di regolamentazione  competente).  -
          1. L'autorita' di regolamentazione competente in materia di
          sicurezza nucleare e di  radioprotezione  e'  l'Ispettorato
          nazionale per la sicurezza nucleare  e  la  radioprotezione
          (ISIN). 
              2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti  di  autorita'
          nazionale per la  regolamentazione  tecnica  espletando  le
          istruttorie  connesse   ai   processi   autorizzativi,   le
          valutazioni tecniche, il controllo  e  la  vigilanza  delle
          installazioni  nucleari  non  piu'  in   esercizio   e   in
          disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli  impianti  e
          delle  attivita'  connesse  alla   gestione   dei   rifiuti
          radioattivi e del  combustibile  nucleare  esaurito,  delle
          materie nucleari, della  protezione  fisica  passiva  delle
          materie e delle  installazioni  nucleari,  delle  attivita'
          d'impiego delle sorgenti  di  radiazioni  ionizzanti  e  di
          trasporto delle materie radioattive  emanando  altresi'  le
          certificazioni previste dalla normativa vigente in tema  di
          trasporto  di  materie  radioattive  stesse.  Emana   guide
          tecniche  e  fornisce  supporto  ai  ministeri   competenti
          nell'elaborazione  di  atti  di  rango  legislativo   nelle
          materie  di  competenza.  Fornisce  supporto  tecnico  alle
          autorita'   di   protezione   civile   nel   campo    della
          pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche
          e  nucleari,  svolge  le  attivita'  di   controllo   della
          radioattivita' ambientale previste dalla normativa  vigente
          ed assicura  gli  adempimenti  dello  Stato  italiano  agli
          obblighi  derivanti  dagli  accordi  internazionali   sulle
          salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato
          italiano   nell'ambito   delle   attivita'   svolte   dalle
          organizzazioni internazionali e dall'Unione  europea  nelle
          materie di  competenza  e  la  partecipazione  ai  processi
          internazionali e comunitari di valutazione della  sicurezza
          nucleare degli  impianti  nucleari  e  delle  attivita'  di
          gestione  del  combustibile  irraggiato   e   dei   rifiuti
          radioattivi in altri paesi. 
              3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che
          durano in carica sette anni, non rinnovabili. 
              4. Il direttore dell'ISIN e' nominato entro  90  giorni
          dall'entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  ministri  da  adottarsi  su  proposta   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
          acquisiti   i   pareri   favorevoli    delle    Commissioni
          parlamentari competenti. In nessun caso  la  nomina  potra'
          essere effettuata in caso di mancanza del  predetto  parere
          espresso, a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  dalle
          predette Commissioni, entro trenta giorni dalla  richiesta.
          Il Direttore: 
                a) ha la rappresentanza legale dell'ISIN; 
                b) svolge le funzioni di direzione,  coordinamento  e
          controllo della struttura; 
                c) definisce le linee  strategiche  e  gli  obiettivi
          operativi dell'ISIN; 
                d) definisce le procedure organizzative interne e  le
          tempistiche di riferimento per l'elaborazione degli atti  e
          dei pareri di spettanza dell'ISIN; 
                e) emana le tariffe da applicare  agli  operatori  ai
          sensi del comma 18 del presente articolo per lo svolgimento
          dei servizi dell'ISIN; 
                f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura
          nell'ambito di  istruttorie  autorizzative  condotte  dalle
          amministrazioni pubbliche e gli  atti  di  approvazione  su
          istanza degli operatori; 
                g) svolge il ruolo di rappresentanza per  le  materie
          di competenza nei consessi comunitari e internazionali; 
                h) trasmette al Governo e al Parlamento una relazione
          annuale sulle attivita'  svolte  dall'ISIN  e  sullo  stato
          della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. 
              5. Il Direttore e' scelto  tra  persone  di  indiscussa
          moralita'  e  indipendenza,  di  comprovata  e  documentata
          esperienza e professionalita' ed elevata  qualificazione  e
          competenza nei  settori  della  sicurezza  nucleare,  della
          radioprotezione,  della  tutela   dell'ambiente   e   sulla
          valutazione di progetti complessi e di  difesa  contro  gli
          eventi estremi naturali o incidentali.  Per  almeno  dodici
          mesi dalla cessazione dell'incarico, il Direttore non  puo'
          intrattenere, direttamente o  indirettamente,  rapporti  di
          collaborazione, di consulenza o di impiego con  le  imprese
          operanti nel settore di competenza,  ne'  con  le  relative
          associazioni. La violazione  di  tale  divieto  e'  punita,
          salvo che il fatto  costituisca  reato,  con  una  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   pari   ad   una    annualita'
          dell'importo del corrispettivo percepito.  All'imprenditore
          e all'associazione che  abbiano  violato  tale  divieto  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5
          per cento del fatturato e, comunque, non inferiore  a  euro
          150.000 e non superiore ad euro 10  milioni,  e,  nei  casi
          piu' gravi o quando il  comportamento  illecito  sia  stato
          reiterato,  la  revoca  dell'atto  autorizzativo   inerente
          all'attivita' illecitamente condotta ai sensi del  presente
          comma. I limiti massimo e  minimo  di  tale  sanzione  sono
          rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          rilevato dall'ISTAT. 
              6. La Consulta e' costituita da 3 esperti, di  cui  uno
          con funzioni di coordinamento  organizzativo  interno  alla
          medesima, scelti tra  persone  di  indiscussa  moralita'  e
          indipendenza, di  comprovata  e  documentata  esperienza  e
          professionalita' ed elevata qualificazione e competenza nei
          settori della sicurezza  nucleare,  della  radioprotezione,
          della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di  progetti
          complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali  o
          incidentali. I  componenti  della  Consulta  sono  nominati
          entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente
          decreto,  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio   dei   ministri   da
          adottarsi su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  acquisiti  i  pareri
          favorevoli delle Commissioni  parlamentari  competenti.  In
          nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di
          mancanza  del  predetto  parere  espresso,  a   maggioranza
          assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni,  entro
          trenta giorni dalla richiesta. La Consulta  esprime  parere
          obbligatorio: 
                a) sui piani di attivita', sugli atti programmatici e
          sugli  obiettivi  operativi  nonche'   sulle   tariffe   da
          applicare agli operatori; 
                b)  in  merito  alle   procedure   operative   e   ai
          regolamenti interni dell'ISIN; 
                c)  sulle  proposte  di  guide  tecniche  predisposte
          dall'ISIN. 
              7.  Il  trattamento  economico  del  direttore  e   dei
          componenti della Consulta e' determinato  con  decreto  del
          Ministro  dello   sviluppo   economico   e   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli
          oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  sono
          coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15  e
          17 del presente articolo. 
              8. L'ISIN e' dotato di risorse di personale di  provata
          competenza tecnica  nelle  specifiche  aree  di  pertinenza
          dell'Ispettorato, nel  limite  massimo  di  60  unita'.  Le
          risorse  sono  costituite  dall'organico  del  Dipartimento
          nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA,  da
          altro personale ISPRA e da  risorse  provenienti  da  altre
          pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il  personale
          non proveniente da ISPRA e' collocato all'ISIN in posizione
          di  comando  e  conservera'  il  trattamento  giuridico  ed
          economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di
          appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si
          applica quanto previsto  all'articolo  70,  comma  12,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              9. Non puo' essere nominato direttore,  ne'  componente
          della Consulta ne'  puo'  far  parte  dell'ISIN  colui  che
          esercita,   direttamente   o   indirettamente,    attivita'
          professionale  o  di  consulenza,   e'   amministratore   o
          dipendente  di  soggetti  privati  operanti  nel   settore,
          ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei  partiti
          politici, ha interessi diretti o  indiretti  nelle  imprese
          operanti   nel   settore,   o   ricadenti   nei   casi   di
          incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi  presso
          le pubbliche amministrazioni e presso gli enti  privati  in
          controllo pubblico  ai  sensi  del  decreto  legislativo  8
          aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni. 
              10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono
          dall'incarico al venir meno dei requisiti di cui  al  comma
          9, accertato con decreto del Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio   dei   ministri   da
          adottarsi su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  acquisiti  i  pareri
          favorevoli delle Commissioni parlamentari  competenti.  Per
          il  personale  dell'ISIN,  il  venir  meno   dei   suddetti
          requisiti costituisce causa di decadenza dall'incarico. 
              11. L'ISIN ha  autonomia  regolamentare,  gestionale  e
          amministrativa ed e' responsabile della sicurezza  nucleare
          e della radioprotezione sul territorio nazionale. 
              12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del  direttore
          dell'ISIN, l'ISPRA effettua  una  riorganizzazione  interna
          dei propri uffici che assicuri alla  struttura  di  cui  al
          comma  1,   con   modalita'   regolamentate   da   apposita
          convenzione non onerosa, condizioni di operativita' in base
          ai seguenti principi e requisiti: 
                a) autonomia  gestionale  ed  organizzativa  ai  fini
          dello svolgimento delle attivita' ad essa demandate; 
                b) adozione del regime di  separazione  funzionale  e
          amministrativa; 
                c) dotazione di servizi e di strutture adeguate; 
                d)   fornitura   di   supporto   per   la    gestione
          amministrativa  del  personale  e   delle   procedure   per
          l'acquisizione di beni e  servizi  con  modalita'  separate
          rispetto all'ISPRA. 
              13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN  puo'
          avvalersi,  previa  la  stipula  di  apposite  convenzioni,
          dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali  per  la
          protezione  dell'ambiente  a  fini  di   supporto   tecnico
          scientifico e di organizzazioni che soddisfino  i  principi
          di trasparenza e indipendenza da soggetti  coinvolti  nella
          promozione o nella gestione di attivita' in campo nucleare. 
              14. Entro 90 giorni dalla data  di  nomina  di  cui  al
          comma 4  del  presente  articolo,  il  direttore  dell'ISIN
          trasmette al Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  al  Ministro  dello   sviluppo
          economico, affinche' possano formulare entro 30  giorni  le
          proprie  osservazioni,   il   regolamento   che   definisce
          l'organizzazione     e     il     funzionamento     interni
          dell'Ispettorato. 
              15. I mezzi finanziari dell'ISIN sono  costituiti,  per
          l'avvio  della  sua  ordinaria  attivita',  dalle   risorse
          finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente,   gia'
          destinate all'avvio delle attivita' di cui all'articolo 29,
          comma 17, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  105  del  7  maggio
          2011, dalle risorse finanziarie  attualmente  assegnate  al
          Dipartimento nucleare, rischio  tecnologico  e  industriale
          dell'ISPRA, e  dalle  risorse  derivanti  dai  diritti  che
          l'ISIN stesso e' autorizzato ad applicare e  introitare  di
          cui  al  comma  17  del  presente  articolo.   Le   risorse
          finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente, di cui
          all'art.  1,  comma  1,  lettera  c),  del  citato  decreto
          ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle  successivamente
          riassegnate  dal   Ministero   dello   sviluppo   economico
          all'ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro. 
              16.  Il  bilancio  preventivo  e  il  conto  consuntivo
          dell'ISIN  costituiscono   conti   separati   allegati   ai
          corrispondenti documenti contabili dell'ISPRA. Il  Collegio
          dei revisori  dei  conti  dell'ISPRA,  svolge  sull'ISIN  i
          compiti previsti dall'articolo 20 del  decreto  legislativo
          30 giugno 2011, n. 123. 
              17. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti
          ed alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati  sono
          tenuti al versamento di un  corrispettivo  da  determinare,
          sulla  base  dei   costi   effettivamente   sostenuti   per
          l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce  il  sistema
          da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi  a
          principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e  dandone
          pubblicazione sul proprio sito web. Le  determinazioni  del
          direttore con le quali sono fissati gli importi, i  termini
          e le modalita' di versamento dei diritti sono approvate con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              18. L'ISIN assicura,  attraverso  idonei  strumenti  di
          formazione e aggiornamento, il mantenimento e  lo  sviluppo
          delle competenze in materia  di  sicurezza  nucleare  e  di
          radioprotezione del proprio personale attribuendo  altresi'
          a quest'ultimo la possibilita' di seguire, ove  necessario,
          specifici  programmi  di  formazione,  per  contemplare  le
          esigenze del Programma nazionale di cui all'art. 7  per  la
          gestione  del   combustibile   esaurito   e   dei   rifiuti
          radioattivi. 
              19. Per l'esercizio delle proprie  funzioni  ispettive,
          l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano  ai  sensi
          dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del  decreto  legislativo
          17 marzo 1995, n. 230. 
              20. Alla istituzione dell'ISIN si provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  previste  a
          legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica.».