Art. 4 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 270-quinquies sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con  finalita'  di
terrorismo). - Chiunque, al di fuori dei casi di  cui  agli  articoli
270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione  beni
o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o
in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalita' di
terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' punito con la reclusione
da sette a quindici anni, indipendentemente  dall'effettivo  utilizzo
dei fondi per la commissione delle citate condotte. 
  Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo
comma e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 
  Art. 270-quinquies.2  (Sottrazione di beni o  denaro  sottoposti  a
sequestro). -  Chiunque  sottrae,  distrugge,  disperde,  sopprime  o
deteriora beni o denaro, sottoposti  a  sequestro  per  prevenire  il
finanziamento delle condotte  con  finalita'  di  terrorismo  di  cui
all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione  da  due  a  sei
anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000»; 
    b) dopo l'articolo 270-sexies e' inserito il seguente: 
  «Art.  270-septies  (Confisca). -  Nel  caso  di  condanna   o   di
applicazione della pena ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale per taluno dei delitti  commessi  con  finalita'  di
terrorismo di cui  all'articolo  270-sexies  e'  sempre  disposta  la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere  il
reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto  o  il
profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero,
quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il  reo  ha
la disponibilita',  per  un  valore  corrispondente  a  tale  prezzo,
prodotto o profitto»; 
      c) dopo l'articolo 280-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 280-ter. (Atti di terrorismo nucleare). - E'  punito  con  la
reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le  finalita'
di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 
    1) procura a se' o ad altri materia radioattiva; 
    2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. 
  E' punito con la reclusione non inferiore ad anni  venti  chiunque,
con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 
    1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 
    2) utilizza o danneggia un impianto  nucleare  in  modo  tale  da
rilasciare  o  con  il  concreto   pericolo   che   rilasci   materia
radioattiva. 
  Le pene di cui al primo e al secondo comma  si  applicano  altresi'
quando la  condotta  ivi  descritta  abbia  ad  oggetto  materiali  o
aggressivi chimici o batteriologici».