Art. 5 
 
Modifica al decreto-legge 18 febbraio 2015,  n.  7,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 
 
  1. All'articolo 8,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  18
febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
aprile 2015, n. 43, dopo la parola: «270-quinquies,» e'  inserita  la
seguente: «270-quinquies.1,». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, lettera a),
          del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,  n.  43  (Misure
          urgenti per il contrasto del terrorismo, anche  di  matrice
          internazionale,    nonche'    proroga    delle     missioni
          internazionali delle Forze armate e di polizia,  iniziative
          di cooperazione allo sviluppo e  sostegno  ai  processi  di
          ricostruzione  e  partecipazione  alle   iniziative   delle
          Organizzazioni internazionali  per  il  consolidamento  dei
          processi di pace e  di  stabilizzazione),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Disposizioni in materia di garanzie funzionali
          e di tutela,  anche  processuale,  del  personale  e  delle
          strutture dei servizi di informazione per la sicurezza).  -
          (Omissis). 
              2. Fino al 31 gennaio 2018: 
                a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'art.
          18 della legge 3 agosto 2007,  n.  124,  condotte  previste
          dalla legge come reato per le quali non  e'  opponibile  il
          segreto di Stato a norma  dell'art.  39,  comma  11,  della
          medesima  legge  n.  124  del  2007,  ad  eccezione   delle
          fattispecie  di  cui  agli  articoli  270,  secondo  comma,
          270-ter,    270-quater,    270-quater.1,     270-quinquies,
          270-quinquies.1, 302, 306, secondo  comma,  e  414,  quarto
          comma, del codice penale; 
              (Omissis).».