Art. 6 Punto di contatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare 1. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e' il Ministero della giustizia. 2. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, il pubblico ministero comunica immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale. 3. Il pubblico ministero comunica altresi' immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, allegando copia del relativo provvedimento. 4. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di cui articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, l'autorita' giudiziaria procedente comunica immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento. Da' altresi' immediata comunicazione al Ministro della giustizia del luogo dove i beni sono custoditi e delle modalita' della loro conservazione, per le comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge. 5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, primo periodo, il Ministro della giustizia comunica senza ritardo l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento ovvero l'adozione della misura cautelare agli Stati parte della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), interessati tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel caso di cui al comma 4, secondo periodo, il Ministro della giustizia informa senza ritardo il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.