Art. 6 
 
Punto di contatto  ai  sensi  dell'articolo  7,  paragrafo  4,  della
  Convenzione  internazionale  per  la  soppressione   di   atti   di
  terrorismo nucleare 
 
  1. Il punto di contatto responsabile  della  trasmissione  e  della
ricezione delle informazioni di  cui  all'articolo  7,  paragrafo  4,
della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della
presente legge e' il Ministero della giustizia. 
  2. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui  all'articolo
280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della  presente
legge, il pubblico  ministero  comunica  immediatamente  al  Ministro
della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale. 
  3.  Il  pubblico  ministero  comunica  altresi'  immediatamente  al
Ministro della giustizia l'avvenuta esecuzione  di  un  provvedimento
che applica la misura della  custodia  cautelare  in  carcere  o  gli
arresti domiciliari nei confronti di persone  indagate  in  ordine  a
taluno dei reati di  cui  all'articolo  280-ter  del  codice  penale,
introdotto dall'articolo 4 della presente legge, allegando copia  del
relativo provvedimento. 
  4. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati  di  cui  articolo
280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della  presente
legge, l'autorita' giudiziaria procedente comunica immediatamente  al
Ministro della giustizia il passaggio  in  giudicato  della  sentenza
ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia  del
relativo  provvedimento.  Da'  altresi'  immediata  comunicazione  al
Ministro della giustizia del luogo dove i beni sono custoditi e delle
modalita' della loro  conservazione,  per  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera b), della presente legge. 
  5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, primo periodo, il Ministro
della  giustizia  comunica  senza  ritardo  l'esercizio   dell'azione
penale, l'esito  del  procedimento  ovvero  l'adozione  della  misura
cautelare agli Stati parte della Convenzione di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera  b),  interessati  tramite  il  Segretario  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel caso di cui al comma  4,
secondo periodo, il Ministro della giustizia informa senza ritardo il
direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.