Art. 7 
 
Provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca  ai  sensi
  dell'articolo  18   della   Convenzione   internazionale   per   la
  soppressione di atti di terrorismo nucleare 
 
  1. L'autorita' giudiziaria che  dispone  il  sequestro  di  materia
radioattiva o di un ordigno nucleare ovvero di un impianto  nucleare,
nei procedimenti relativi a taluno dei delitti  di  cui  all'articolo
280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della  presente
legge, ne da' immediata comunicazione  al  prefetto  territorialmente
competente,   il   quale,   informati   i   Ministri    dell'interno,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute
e la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri -  Dipartimento  della
protezione  civile,  su  parere  dell'ISIN,  adotta  i  provvedimenti
adeguati per la loro messa  in  sicurezza.  In  caso  di  urgenza  il
prefetto puo' comunque adottare i provvedimenti necessari. 
  2. I beni sequestrati o  confiscati  sono  conferiti  all'Operatore
nazionale o al Servizio integrato di cui  al  decreto  legislativo  6
febbraio 2007, n. 52,  che  provvede  a  gestirli  sulla  base  delle
indicazioni operative fornite dall'ISIN. 
  3. Nei casi in cui i beni mobili di cui al comma  1  devono  essere
restituiti a uno Stato parte della Convenzione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentito
l'ISIN, vi provvede di concerto con i  Ministri  dell'interno,  della
giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
stipulando, se del caso, specifici accordi. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52
          (Attuazione  della  direttiva   2003/122/CE   Euratom   sul
          controllo delle  sorgenti  radioattive  sigillate  ad  alta
          attivita' e delle sorgenti  orfane),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95.