Art. 8 
 
                 Introduzione dell'articolo 156-bis 
            del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 
 
  1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.
230, e' inserito il seguente: 
  «Art. 156-bis (Specifiche  disposizioni  per  particolari  sostanze
radioattive). - 1. Fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  5
della legge 28 aprile 2015, n. 58, con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico,  di  concerto  con  i   Ministri   dell'interno,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della  salute
e delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta  dell'Ispettorato
nazionale per la sicurezza  nucleare  e  la  radioprotezione  (ISIN),
anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare,  sono
stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione
delle stesse, da adottare nelle  pratiche  comportanti  l'impiego  di
dette  sostanze,  tenendo  conto  delle   raccomandazioni   formulate
dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica». 
  2. Il decreto di cui all'articolo 156-bis del  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,
e' emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.   230
          (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
          96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in  materia  di  radiazioni
          ionizzanti,  2009/71/Euratom  in   materia   di   sicurezza
          nucleare  degli  impianti  nucleari  e  2011/70/Euratom  in
          materia di gestione sicura del combustibile esaurito e  dei
          rifiuti  radioattivi  derivanti   da   attivita'   civili),
          modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O.