Art. 8 Introduzione dell'articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente: «Art. 156-bis (Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della legge 28 aprile 2015, n. 58, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare, sono stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione delle stesse, da adottare nelle pratiche comportanti l'impiego di dette sostanze, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica». 2. Il decreto di cui all'articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O.