IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n.  247,  ed  in  particolare  gli
articoli 1, comma 3, e 27, comma 3; 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 17
luglio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli  atti  normativi  nell'adunanza  dell'11  febbraio
2016; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota del 22 giugno 2016; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1.  Il  presente  regolamento   stabilisce   le   regole   per   il
funzionamento dell'assemblea di cui all'articolo 27  della  legge  31
dicembre 2012, n.  247,  e  per  la  sua  convocazione,  nonche'  per
l'assunzione delle relative delibere.  
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3,  e  27
          della legge 31 dicembre  2012,  n.  247  (Nuova  disciplina
          dell'ordinamento della professione forense): 
              «Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). -  1.-2.
          (Omissis). 
              3. All'attuazione  della  presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei
          regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato
          di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
          disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,
          ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente
          comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
          sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle
          commissioni parlamentari competenti. 
              (Omissis).». 
              «Art. 27 (L'assemblea). - 1. L'assemblea e'  costituita
          dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi  speciali.
          Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio
          consuntivo e quello preventivo;  esprime  il  parere  sugli
          argomenti sottoposti ad essa dal consiglio;  esercita  ogni
          altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale. 
              2.  L'assemblea,  previa  delibera  del  consiglio,  e'
          convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal
          vicepresidente  o  dal   consigliere   piu'   anziano   per
          iscrizione. 
              3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e  per
          la  sua  convocazione,  nonche'  per   l'assunzione   delle
          relative delibere, sono stabilite da  apposito  regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 1  e  con  le  modalita'  nello
          stesso stabilite. 
              4. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una  volta
          l'anno  per  l'approvazione  dei   bilanci   consuntivo   e
          preventivo. L'assemblea per la elezione  del  consiglio  si
          svolge, per il rinnovo normale, entro il  mese  di  gennaio
          successivo alla scadenza. 
              5.  Il  consiglio  delibera  altresi'  la  convocazione
          dell'assemblea  ogniqualvolta  lo  ritenga   necessario   o
          qualora ne  faccia  richiesta  almeno  un  terzo  dei  suoi
          componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.».