Art. 5 
 
 
         Assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine 
 
  1.  L'assemblea  per  l'elezione  dei  componenti   del   consiglio
dell'ordine circondariale e' convocata con le modalita' ed  entro  il
termine stabiliti  dalle  norme  che  disciplinano  le  modalita'  di
elezione dei  componenti  dei  consigli  degli  ordini  circondariali
forensi. 
  2.  L'assemblea  si  intende  convocata  con  il  provvedimento  di
indizione delle  elezioni  da  parte  del  presidente  del  Consiglio
dell'ordine nei  giorni  individuati  dal  Consiglio  stesso  per  lo
svolgimento delle operazioni elettorali stabiliti in conformita' alle
norme che disciplinano le modalita' di elezione  dei  componenti  dei
consigli degli ordini circondariali forensi.