Art. 6 
 
 
              Convocazione dell'assemblea su richiesta 
 
  1. L'assemblea e'  convocata,  nel  rispetto  del  termine  di  cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, quando ne fa richiesta almeno  un  terzo
dei componenti il  consiglio  dell'ordine,  ovvero  un  decimo  degli
iscritti all'albo. Le firme  dei  richiedenti  sono  autenticate  dal
presidente  del  consiglio  dell'ordine  o  da  consiglieri  da   lui
delegati. Nella domanda, presentata in forma scritta,  sono  indicati
gli argomenti da trattare. 
  2. Quando il presidente del consiglio non provvede, l'assemblea  e'
convocata dal vicepresidente  o  dal  consigliere  piu'  anziano  per
iscrizione. 
  3. Gli argomenti per i quali puo' essere richiesta la  convocazione
devono avere per oggetto l'attivita' del consiglio stesso ovvero ogni
altro argomento ritenuto di interesse, gravita'  ed  urgenza  per  il
circondario. 
  4. Per il  funzionamento  dell'assemblea,  convocata  a  norma  del
presente articolo, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
3.