Art. 10 
 
 
  Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963 
 
  1. Al numero 2)  del  primo  comma  dell'articolo  62  della  legge
costituzionale n. 1 del 1963, le parole:  «,  delle  Province  e  dei
Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei  Comuni,  anche  nella
forma di Citta' metropolitane,». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo  dell'articolo  62  dello  Statuto  speciale
          della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 62. Il Commissario  del  Governo  nella  Regione,
          oltre ad esercitare le funzioni demandategli  dal  presente
          Statuto: 
              1) coordina, in conformita' alle direttive governative,
          l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione; 
              2) vigila sull'esercizio da parte della Regione  e  dei
          Comuni, anche nella forma di  Citta'  metropolitane,  delle
          funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi
          ai Capi delle rispettive Amministrazioni; 
              3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo  Stato  e
          la Regione, salve  le  funzioni  attribuite  dalle  vigenti
          disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello  Stato,
          i  cui  uffici  non  sono  espressamente  trasferiti   alla
          Regione. 
              Al  Commissario  del  Governo  devono  essere   inviate
          tempestivamente dalla Presidenza  del  Consiglio  regionale
          gli ordini del  giorno  delle  sedute  consiliari,  nonche'
          copia dei  processi  verbali  delle  sedute  del  Consiglio
          regionale.".