Art. 12 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le province della regione Friuli-Venezia Giulia  esistenti  alla
data di entrata in vigore della presente  legge  costituzionale  sono
soppresse a decorrere dalla data stabilita  con  legge  regionale  e,
comunque,  non  prima  della  scadenza  naturale  del   mandato   dei
rispettivi organi elettivi gia' in carica. 
  2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento
delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di  citta'
metropolitane, o alla regione, con le risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici. 
  3. Fino alla data di soppressione fissata ai sensi del comma 1,  le
province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente. 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 luglio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando