Art. 3 
 
 
  Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n.  1
del 1963, le parole: «, alle Province ed ai Comuni»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «ed  ai  Comuni,  anche  nella  forma   di   Citta'
metropolitane,». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo del primo comma dell'articolo 10 del  citato
          Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 10. Lo  Stato  puo',  con  legge,  delegare  alla
          Regione,  ed  ai  Comuni,  anche  nella  forma  di   Citta'
          metropolitane,    l'esercizio    di    proprie     funzioni
          amministrative.