Art. 4 
 
 
Sostituzione dell'articolo 11 della legge  costituzionale  n.  1  del
                                1963 
 
  1. L'articolo 11 della  legge  costituzionale  n.  1  del  1963  e'
sostituito dal seguente: «Art. 11. - 1. I Comuni, anche  nella  forma
di Citta' metropolitane, sono  titolari  di  funzioni  amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,  secondo
le rispettive competenze. 
  2. In attuazione dei  principi  di  adeguatezza,  sussidiarieta'  e
differenziazione, la  legge  regionale  disciplina  le  forme,  anche
obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali. 
  3. La  Regione  assicura  i  finanziamenti  per  l'esercizio  delle
funzioni conferite».