Art. 2 
 
                      Disposizioni applicabili 
 
  1. Al Ministero dell'economia e delle  finanze,  all'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli e all'Agenzia delle  entrate  si  applicano  le
disposizioni vigenti contenute nel titolo II del decreto  legislativo
n. 150 del 2009, con le seguenti modalita': 
  a) articolo 7, ad esclusione del comma 2, lettera b)  e  nel  primo
periodo del comma 3, delle  parole  «secondo  le  direttive  adottate
dalla Commissione di cui all'articolo 13,  secondo  quanto  stabilito
dal comma 2 del medesimo articolo»; 
  b) articolo  10,  nei  termini,  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabiliti dall'articolo  3  del  presente  decreto;  per  quanto  non
espressamente previsto nel presente articolo  si  applica  l'articolo
10; 
  c) articolo 12, comma 1, con esclusione della lettera a); 
  d) articolo  13,  nei  termini,  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente  decreto;  per  quanto
non  espressamente  previsto  nel  presente   articolo   si   applica
l'articolo 13; 
  e) articolo 14 nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti
dagli  articoli  4  e  5  del  presente  decreto;  per   quanto   non
espressamente previsto nei presenti articoli  si  applica  l'articolo
14. 
  2. Al Ministero dell'economia e delle  finanze,  all'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli e all'Agenzia delle  entrate  si  applicano  le
disposizioni vigenti contenute nel titolo III del decreto legislativo
n. 150 del 2009, con le seguenti modalita': 
  a) articolo 18, comma 1, con esclusione delle parole «i  dipendenti
che conseguono»; comma 2, con  i  limiti  e  le  modalita'  stabiliti
dall'articolo 5 del presente decreto; 
  b) articolo  19,  nei  termini,  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabiliti dall'articolo  5  del  presente  decreto;  per  quanto  non
espressamente previsto nel presente articolo  si  applica  l'articolo
19; 
  c) articolo 21,  secondo  i  criteri  individuati  nei  Sistemi  di
misurazione e valutazione adottati ai sensi del precedente  comma  1,
lettera a); 
  d) articolo 22,  secondo  i  criteri  individuati  nei  Sistemi  di
misurazione e valutazione adottati ai sensi del precedente  comma  1,
lettera a); 
  e) articolo 23, con esclusione, al comma 3, delle parole «ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2, lettera a)»; 
  f) articolo 24, con esclusione, al comma 3, delle  parole  «di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera a)». 
  3.  Restano  fermi  i  compiti  di  controllo  strategico  di   cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
286, che spettano all'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance,  costituito  ai  sensi  dell'articolo  14  del   decreto
legislativo  n.  150  del   2009,   nei   confronti   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali. 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'art. 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
          150, citato nelle note alle premesse, e' il seguente: 
              «Art. 7 (Sistema di  misurazione  e  valutazione  della
          performance). - 1. Le  amministrazioni  pubbliche  valutano
          annualmente la performance organizzativa e  individuale.  A
          tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di
          misurazione e valutazione della performance. 
              2. La  funzione  di  misurazione  e  valutazione  delle
          performance e' svolta: 
              a) dagli Organismi indipendenti  di  valutazione  della
          performance di cui all'art. 14, cui compete la  misurazione
          e  valutazione  della  performance  di  ciascuna  struttura
          amministrativa nel suo complesso, nonche'  la  proposta  di
          valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai  sensi  del
          comma 4, lettera e), del medesimo articolo; 
              b) dalla Commissione di cui all'art. 13  ai  sensi  del
          comma 6 del medesimo articolo; 
              c) dai dirigenti di ciascuna  amministrazione,  secondo
          quanto previsto agli articoli 16 e  17,  comma  1,  lettera
          e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
          modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto. 
              3.». 
              - L'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150, e' il seguente: 
              «Art. 10 (Piano della  performance  e  Relazione  sulla
          performance). - 1.  Al  fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  ed  attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma  2,
          lettera d), redigono annualmente: 
              a) entro il  31  gennaio,  un  documento  programmatico
          triennale, denominato Piano della performance  da  adottare
          in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
          finanziaria e di bilancio, che individua  gli  indirizzi  e
          gli obiettivi strategici  ed  operativi  e  definisce,  con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
              b) un  documento,  da  adottare  entro  il  30  giugno,
          denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5.  In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano   della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.». 
              - L'art. 12 del citato decreto legislativo  27  ottobre
          2009, n. 150, e' il seguente: 
              «Art. 12 (Soggetti). - 1. Nel processo di misurazione e
          valutazione della performance organizzativa  e  individuale
          delle amministrazioni pubbliche intervengono: 
              a) un organismo centrale, denominato: «Commissione  per
          la  valutazione,  la  trasparenza  e   l'integrita'   delle
          amministrazioni pubbliche», di cui all'art. 13; 
              b) gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione  della
          performance di cui all'art. 14; 
              c) l'organo di  indirizzo  politico  amministrativo  di
          ciascuna amministrazione; 
              d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.». 
              - L'art. 13 del citato decreto legislativo  27  ottobre
          2009, n. 150, e' il seguente: 
              Art. 13 (Commissione per la valutazione, la trasparenza
          e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche).  -  1.  In
          attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera f), della legge  4
          marzo 2009, n. 15,  e'  istituita  la  Commissione  per  la
          valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'    delle
          amministrazioni   pubbliche,    di    seguito    denominata
          "Commissione", che opera in posizione  di  indipendenza  di
          giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena  autonomia,   in
          collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          - Dipartimento della funzione pubblica e con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato  ed   eventualmente   in
          raccordo con altri enti o  istituzioni  pubbliche,  con  il
          compito  di   indirizzare,   coordinare   e   sovrintendere
          all'esercizio indipendente delle funzioni  di  valutazione,
          di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione,  di
          assicurare la comparabilita' e la visibilita' degli  indici
          di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro
          per l'attuazione del programma  di  Governo  sull'attivita'
          svolta. 
              2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  Regioni  e
          delle Province autonome, l'Anci,  l'Upi  e  la  Commissione
          sono  definiti  i  protocolli  di  collaborazione  per   la
          realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8. 
              3.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale  composto   dal
          presidente e da quattro componenti scelti  tra  esperti  di
          elevata       professionalita',       anche        estranei
          all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia  e
          all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
          di notoria indipendenza e comprovata esperienza in  materia
          di contrasto alla corruzione, di management  e  misurazione
          della performance, nonche' di gestione  e  valutazione  del
          personale. Il presidente  e  i  componenti  sono  nominati,
          tenuto conto  del  principio  delle  pari  opportunita'  di
          genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  previo  parere
          favorevole  delle   Commissioni   parlamentari   competenti
          espresso a maggioranza dei due  terzi  dei  componenti.  Il
          presidente e' nominato su  proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno;
          i componenti sono nominati su proposta del Ministro per  la
          pubblica   amministrazione   e   la   semplificazione.   Il
          presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere
          scelti  tra  persone  che  rivestono   incarichi   pubblici
          elettivi o cariche in partiti politici o in  organizzazioni
          sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e  cariche
          nei tre anni precedenti la nomina  e,  in  ogni  caso,  non
          devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
          le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati  per
          un periodo di sei anni  e  non  possono  essere  confermati
          nella carica. 
              4. La struttura operativa della Commissione e'  diretta
          da un Segretario generale nominato con deliberazione  della
          Commissione  medesima   tra   soggetti   aventi   specifica
          professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
          campo del lavoro pubblico.  La  Commissione  definisce  con
          propri  regolamenti  le  norme   concernenti   il   proprio
          funzionamento  e  determina,  altresi',  i  contingenti  di
          personale di cui avvalersi entro il limite  massimo  di  30
          unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
          mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
          comando o fuori ruolo, cui si applica l'art. 17, comma  14,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127,  o  mediante  personale
          con  contratto  a  tempo  determinato.  Nei  limiti   delle
          disponibilita' di bilancio la Commissione puo' avvalersi di
          non piu' di  10  esperti  di  elevata  professionalita'  ed
          esperienza sui temi della misurazione e  della  valutazione
          della performance e della prevenzione e  della  lotta  alla
          corruzione,   con   contratti   di   diritto   privato   di
          collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con
          il  Presidente  dell'ARAN,  puo'  altresi'  avvalersi   del
          personale  e  delle  strutture  dell'ARAN.   Puo'   inoltre
          richiedere    indagini,    accertamenti     e     relazioni
          all'Ispettorato per la funzione pubblica. 
              5. 
              6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio  e  delle
          responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni
          amministrazione: 
              a); 
              b); 
              c); 
              d); 
              e); 
              f); 
              g); 
              h); 
              i); 
              l); 
              m)  definisce  un  programma  di  sostegno  a  progetti
          innovativi e  sperimentali,  concernenti  il  miglioramento
          della performance attraverso le  funzioni  di  misurazione,
          valutazione e controllo; 
              n); 
              o); 
              p) realizza e gestisce, in collaborazione con il  CNIPA
          il portale della trasparenza che  contiene  i  piani  e  le
          relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche. 
              7. 
              8. Presso la Commissione e' istituita  la  Sezione  per
          l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la
          funzione  di  favorire,  all'interno   dell'amministrazioni
          pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della
          trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura
          dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e
          l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine
          predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per
          l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11,  ne  verifica
          l'effettiva adozione e vigila sul rispetto  degli  obblighi
          in  materia   di   trasparenza   da   parte   di   ciascuna
          amministrazione. 
              9. I risultati dell'attivita'  della  Commissione  sono
          pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
          associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
          ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui
          quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione
          annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per
          l'attuazione del programma di Governo. 
              10. Dopo cinque anni, dalla data  di  costituzione,  la
          Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
          dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della
          sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di
          gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di
          integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito
          della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono
          trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e pubblicate  sul  sito  istituzionale  della
          Commissione. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici
          dell'autonoma  gestione  finanziaria  della  Commissione  e
          fissati i compensi per i componenti. 
              12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          competenti, sono dettate disposizioni per il  raccordo  tra
          le attivita' della Commissione  e  quelle  delle  esistenti
          Agenzie di valutazione. Il  sistema  di  valutazione  delle
          attivita' amministrative delle universita' e degli enti  di
          ricerca di  cui  al  Capo  I  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale  di
          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui  all'art.
          3 e in conformita' ai poteri di indirizzo della Commissione
          di cui al comma 5. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  4,  comma  3,
          primo  periodo,  della  legge  4   marzo   2009,   n.   15.
          All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede
          nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
          comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
          di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.». 
              - L'art. 14 del citato decreto legislativo  27  ottobre
          2009, n. 150, e' il seguente: 
              «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.  286
          del  1999,  e   riferisce,   in   proposito,   direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
              a) monitora il funzionamento  complessivo  del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
              b) comunica tempestivamente le  criticita'  riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13; 
              c)  valida  la  Relazione  sulla  performance  di   cui
          all'art. 10 e ne  assicura  la  visibilita'  attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
              d)  garantisce   la   correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
              e) propone, sulla base del sistema di cui  all'art.  7,
          all'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo,   la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
              f) e' responsabile della  corretta  applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13; 
              g) promuove e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
              h)  verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche   di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              - Il testo dell'art. 18 del citato decreto  legislativo
          27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente: 
              «Art. 18 (Criteri e modalita' per la valorizzazione del
          merito  ed  incentivazione  della  performance).  -  1.  Le
          amministrazioni  pubbliche  promuovono  il  merito   e   il
          miglioramento    della    performance    organizzativa    e
          individuale,  anche  attraverso   l'utilizzo   di   sistemi
          premianti  selettivi,   secondo   logiche   meritocratiche,
          nonche' valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori
          performance   attraverso   l'attribuzione   selettiva    di
          incentivi sia economici sia di carriera. 
              2.   E'   vietata   la   distribuzione    in    maniera
          indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi  e
          premi collegati alla performance in assenza delle verifiche
          e attestazioni sui sistemi  di  misurazione  e  valutazione
          adottati ai sensi del presente decreto.». 
              - Il testo dell'art.  19  del  decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150 prevede: 
              Art.  19  (Criteri  per   la   differenziazione   delle
          valutazioni). - 1.  In  ogni  amministrazione,  l'Organismo
          indipendente,  sulla  base  dei  livelli   di   performance
          attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di
          cui  al  Titolo  II  del  presente  decreto,  compila   una
          graduatoria delle  valutazioni  individuali  del  personale
          dirigenziale, distinto per livello generale e  non,  e  del
          personale non dirigenziale. 
              2. In ogni graduatoria di cui al comma 1  il  personale
          e' distribuito in differenti livelli di performance in modo
          che: 
              a) il venticinque per cento e' collocato  nella  fascia
          di merito alta, alla quale corrisponde  l'attribuzione  del
          cinquanta per cento delle risorse destinate al  trattamento
          accessorio collegato alla performance individuale; 
              b) il cinquanta per cento e' collocato nella fascia  di
          merito intermedia, alla  quale  corrisponde  l'attribuzione
          del  cinquanta  per  cento  delle  risorse   destinate   al
          trattamento   accessorio   collegato    alla    performance
          individuale; 
              c) il restante venticinque per cento e' collocato nella
          fascia  di  merito  bassa,  alla  quale   non   corrisponde
          l'attribuzione di alcun  trattamento  accessorio  collegato
          alla performance individuale. 
              3.  Per  i  dirigenti  si  applicano   i   criteri   di
          compilazione  della  graduatoria  e  di  attribuzione   del
          trattamento accessorio di cui al comma 2,  con  riferimento
          alla retribuzione di risultato. 
              4.  La  contrattazione  collettiva   integrativa   puo'
          prevedere deroghe  alla  percentuale  del  venticinque  per
          cento di cui alla lettera a) del  comma  2  in  misura  non
          superiore a  cinque  punti  percentuali  in  aumento  o  in
          diminuzione,  con  corrispondente  variazione  compensativa
          delle  percentuali  di  cui  alle  lettere  b)  o  c).   La
          contrattazione  puo'  altresi'   prevedere   deroghe   alla
          composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b)
          e c) e alla  distribuzione  tra  le  medesime  fasce  delle
          risorse destinate ai trattamenti accessori  collegati  alla
          performance individuale. 
              5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede  al
          monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4,  al  fine  di
          verificare il rispetto dei principi di  selettivita'  e  di
          meritocrazia e riferisce in proposito al  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione. 
              (6. Le disposizioni di cui  ai  commi  2  e  3  non  si
          applicano  al  personale  dipendente,  se  il  numero   dei
          dipendenti  in   servizio   nell'amministrazione   non   e'
          superiore a quindici e, ai  dirigenti,  se  il  numero  dei
          dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore
          a   cinque.   In   ogni   caso,   deve   essere   garantita
          l'attribuzione  selettiva  della  quota  prevalente   delle
          risorse  destinate  al  trattamento  economico   accessorio
          collegato alla performance, in applicazione  del  principio
          di differenziazione del merito, ad una parte  limitata  del
          personale dirigente e non dirigente.». 
              - Il testo dell'art. 21 del citato decreto  legislativo
          27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente: 
              «Art. 21 (Bonus annuale  delle  eccellenze).  -  1.  E'
          istituito, nell'ambito delle risorse di cui al comma  3-bis
          dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          come modificato dall'art. 57,  comma  1,  lettera  c),  del
          presente decreto, il  bonus  annuale  delle  eccellenze  al
          quale concorre il personale, dirigenziale e non, che si  e'
          collocato nella fascia  di  merito  alta  nelle  rispettive
          graduatorie di cui all'art. 19, comma  2,  lettera  a).  Il
          bonus e' assegnato alle performance eccellenti  individuate
          in  non  piu'  del  cinque   per   cento   del   personale,
          dirigenziale e non, che  si  e'  collocato  nella  predetta
          fascia di merito alta. 
              2.   Nei   limiti   delle   risorse   disponibili,   la
          contrattazione collettiva nazionale  determina  l'ammontare
          del bonus annuale delle eccellenze. 
              3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al
          comma 1 puo' accedere agli strumenti premianti di cui  agli
          articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso. 
              4.  Entro  il  mese  di  aprile  di   ogni   anno,   le
          amministrazioni pubbliche, a conclusione  del  processo  di
          valutazione della performance, assegnano  al  personale  il
          bonus annuale relativo all'esercizio precedente.». 
              - Il testo dell'art. 22 del citato decreto  legislativo
          27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente: 
              «Art. 22 (Premio annuale per l'innovazione). - 1.  Ogni
          amministrazione pubblica istituisce un premio  annuale  per
          l'innovazione,  di  valore  pari  all'ammontare  del  bonus
          annuale di eccellenza, di  cui  all'art.  21,  per  ciascun
          dipendente premiato. 
              2.  Il  premio  viene  assegnato  al  miglior  progetto
          realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo
          cambiamento dei servizi offerti o dei processi  interni  di
          lavoro,  con   un   elevato   impatto   sulla   performance
          dell'organizzazione. 
              3. L'assegnazione del premio per l'innovazione  compete
          all'Organismo indipendente di valutazione della performance
          di  cui  all'art.  14,  sulla  base  di   una   valutazione
          comparativa  delle  candidature   presentate   da   singoli
          dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro. 
              4. Il  progetto  premiato  e'  l'unico  candidabile  al
          Premio nazionale per  l'innovazione  nelle  amministrazioni
          pubbliche,  promosso   dal   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione.». 
              - Il testo dell'art. 23 del citato decreto  legislativo
          27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente: 
              «Art.   23   (Progressioni   economiche).   -   1.   Le
          amministrazioni  pubbliche  riconoscono  selettivamente  le
          progressioni economiche di cui all'art.  52,  comma  1-bis,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.165,   come
          introdotto dall'art. 62 del presente decreto, sulla base di
          quanto  previsto  dai  contratti  collettivi  nazionali   e
          integrativi  di  lavoro  e   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili. 
              2. Le progressioni economiche sono attribuite  in  modo
          selettivo,  ad  una  quota  limitata  di   dipendenti,   in
          relazione allo sviluppo delle competenze  professionali  ed
          ai risultati individuali e collettivi rilevati dal  sistema
          di valutazione. 
              3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi
          dell'art.  19,  comma  2,  lettera   a),   per   tre   anni
          consecutivi,  ovvero  per  cinque  annualita'   anche   non
          consecutive,  costituisce  titolo   prioritario   ai   fini
          dell'attribuzione delle progressioni economiche.». 
              - Il testo dell'art. 24 del citato decreto  legislativo
          27 ottobre 2009, n. 150, e' il seguente: 
              «Art. 24 (Progressioni di  carriera).  -  1.  Ai  sensi
          dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo  n.  165
          del  2001,  come  introdotto  dall'art.  62  del   presente
          decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere  dal  1°
          gennaio 2010, coprono i posti disponibili  nella  dotazione
          organica attraverso  concorsi  pubblici,  con  riserva  non
          superiore al cinquanta per cento  a  favore  del  personale
          interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
          di assunzioni. 
              2. L'attribuzione  dei  posti  riservati  al  personale
          interno e'  finalizzata  a  riconoscere  e  valorizzare  le
          competenze  professionali  sviluppate  dai  dipendenti,  in
          relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. 
              3. La collocazione nella fascia di merito alta, di  cui
          all'art. 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi,
          ovvero  per  cinque  annualita'  anche   non   consecutive,
          costituisce titolo rilevante ai fini della progressione  di
          carriera.». 
              - Il testo dell'art. 6, comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, e' il seguente: 
              «Art. 6 (La valutazione e il controllo  strategico).  -
          L'attivita' di valutazione e controllo  strategico  mira  a
          verificare,  in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri   di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed  altri
          atti di indirizzo  politico.  L'attivita'  stessa  consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate  dalle
          norme,  gli  obiettivi  operativi  prescelti,   le   scelte
          operative effettuate e  le  risorse  umane,  finanziarie  e
          materiali assegnate, nonche'  nella  identificazione  degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per  la  mancata  o  parziale  attuazione,  dei   possibili
          rimedi.».