Art. 3 Disposizioni in materia di misurazione e valutazione della performance 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta annualmente: a) entro il 30 aprile, l'Atto di indirizzo per la definizione delle priorita' politiche del Ministero dell'economia e delle finanze; b) entro il 30 settembre, l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale. 2. Entro 10 giorni dall'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze emana la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione, in cui definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare. 3. Entro il 31 gennaio il Ministro dell'economia e delle finanze, con il supporto metodologico dell'Organismo indipendente di valutazione, redige, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2009, il Piano della performance, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione; individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici, strutturali e operativi, definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance del Ministero, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, assicura l'effettuazione, in corso e al termine di esercizio, del monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo, anche ai fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura annualmente, anche sulla base degli elementi forniti dall'Organismo indipendente di valutazione: a) entro il 31 marzo che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati relativamente al Ministero dell'economia e delle finanze ed entro il 31 maggio che sia evidenziata, con riferimento all'anno precedente, la consuntivazione delle risorse; tali risultati vengono illustrati dall'Amministrazione nella Relazione sulla performance, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009; b) entro il 30 aprile, la valutazione dei capi dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze; c) entro il 30 giugno che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate, relativamente all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Agenzia del demanio; d) entro il 31 luglio, la valutazione dei direttori dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia del demanio. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del decreto 20 dicembre 2010 recante «Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'economia e delle finanze», adegua, sentito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle strutture del Ministero, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale. 7. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Ministero e le Agenzie tengono conto, in materia di misurazione e valutazione della performance, degli indirizzi definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 8. Il Ministero, sentito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, assicura, nelle Convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che i Sistemi per la misurazione e la valutazione della performance dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano adottati in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, relativamente alle proprie strutture e al proprio personale, tenendo conto degli indirizzi definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 10, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note alle premesse.