Art. 3 
 
Disposizioni  in  materia  di   misurazione   e   valutazione   della
                             performance 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta annualmente: 
  a) entro il 30 aprile, l'Atto di indirizzo per la definizione delle
priorita' politiche del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  b) entro il 30 settembre, l'Atto di indirizzo per il  conseguimento
degli obiettivi di politica fiscale. 
  2. Entro 10 giorni dall'approvazione della legge  di  bilancio,  il
Ministro dell'economia e delle finanze emana la direttiva annuale per
l'azione amministrativa e la gestione, in  cui  definisce  obiettivi,
priorita', piani e programmi da attuare. 
  3. Entro il 31 gennaio il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
con  il  supporto   metodologico   dell'Organismo   indipendente   di
valutazione, redige, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera  a),
del decreto legislativo n. 150 del 2009, il Piano della  performance,
in coerenza con  i  documenti  di  programmazione  finanziaria  e  di
bilancio e tenuto conto delle risultanze del controllo  di  gestione;
individua gli indirizzi e gli  obiettivi  strategici,  strutturali  e
operativi,  definisce  gli  indicatori  per  la  misurazione   e   la
valutazione della performance del Ministero,  nonche'  gli  obiettivi
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  supporto
dell'Organismo indipendente di valutazione, assicura l'effettuazione,
in corso e al termine di esercizio, del monitoraggio  dell'attuazione
degli obiettivi di cui al comma 2 del  presente  articolo,  anche  ai
fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi. 
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura  annualmente,
anche sulla base degli elementi forniti  dall'Organismo  indipendente
di valutazione: 
  a) entro il 31  marzo  che  siano  evidenziati  a  consuntivo,  con
riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto  agli
obiettivi programmati  relativamente  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze  ed  entro  il  31  maggio  che  sia  evidenziata,  con
riferimento all'anno precedente, la  consuntivazione  delle  risorse;
tali  risultati   vengono   illustrati   dall'Amministrazione   nella
Relazione  sulla   performance,   ai   sensi   di   quanto   previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150
del 2009; 
  b) entro il 30 aprile, la valutazione  dei  capi  dipartimento  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  c) entro il 30 giugno  che  siano  evidenziati  a  consuntivo,  con
riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto  agli
obiettivi  programmati  e  alle  risorse  utilizzate,   relativamente
all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli  e
all'Agenzia del demanio; 
  d) entro il 31 luglio, la valutazione  dei  direttori  dell'Agenzia
delle  entrate,  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei   monopoli   e
dell'Agenzia del demanio. 
  6. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  del
decreto 20  dicembre  2010  recante  «Il  sistema  di  misurazione  e
valutazione della performance del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze», adegua, sentito  l'Organismo  indipendente  di  valutazione
della performance, il Sistema per la  misurazione  e  la  valutazione
della  performance  delle  strutture  del  Ministero,  del  personale
dirigenziale e del personale non dirigenziale. 
  7. Nell'esercizio delle  proprie  competenze,  il  Ministero  e  le
Agenzie tengono conto, in materia di misurazione e valutazione  della
performance, degli indirizzi definiti dalla Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
  8. Il Ministero, sentito l'Organismo  indipendente  di  valutazione
della performance, assicura, nelle Convenzioni  di  cui  all'articolo
59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  che  i
Sistemi  per  la  misurazione  e  la  valutazione  della  performance
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
siano adottati in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lettera a)  del
presente decreto, relativamente alle proprie strutture e  al  proprio
personale, tenendo conto degli indirizzi  definiti  dalla  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 10, comma 1, lettera a) e  b),
          del decreto legislativo n. 150 del 2009, si vedano le  note
          alle premesse. 
              - Per il testo  dell'art.  59,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n.  300  del  1999,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.