Art. 4 
 
              Funzioni di valutazione della performance 
 
  1. Le funzioni relative alla  valutazione  della  performance  sono
svolte dall'Organismo indipendente, costituito ai sensi dell'articolo
14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai soggetti
destinatari  della  direttiva  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, nonche' relativamente alle Agenzie fiscali, avvalendosi  dei
risultati dell'attivita' di monitoraggio e  verifica  della  gestione
rispetto agli obiettivi negoziati in Convenzione dal Ministero.  Tale
Organismo opera con indipendenza di giudizio, riferendo  direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
  2. In particolare, l'Organismo indipendente  di  valutazione  della
performance: 
  a) svolge l'attivita' di valutazione e controllo strategico di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  b) supporta gli  organi  di  governo  e  di  amministrazione  nelle
attivita' di definizione  degli  obiettivi  e  degli  indicatori,  di
monitoraggio, di valutazione e di controllo strategico; 
  c) garantisce la trasparenza dei risultati conseguiti; 
  d) fornisce supporto tecnico e metodologico agli organi di  governo
e di amministrazione nell'attuazione delle varie fasi  del  ciclo  di
gestione della performance; 
  e) svolge un ruolo di impulso e di propulsione nella materia di cui
all'articolo 3 del presente decreto, promuove e sviluppa  la  cultura
della trasparenza e  dell'integrita',  verificando  l'attuazione  dei
relativi adempimenti; 
  f) cura il monitoraggio del funzionamento complessivo  del  sistema
della valutazione, degli adempimenti  in  materia  di  trasparenza  e
integrita'  dei   controlli   interni,   promuovendo   e   attestando
l'assolvimento dei relativi obblighi ed  elabora,  per  il  Ministero
dell'economia e delle finanze,  una  Relazione  annuale  sullo  stato
dello stesso; 
  g)  valida   la   Relazione   sulla   performance   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  h) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti
organi interni di governo e di amministrazione; 
  i) garantisce la correttezza  dei  processi  di  misurazione  e  di
valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto
dal presente regolamento, dai  contratti  collettivi  nazionali,  dai
contratti integrativi, nel rispetto del principio  di  valorizzazione
del merito e della professionalita', in  quanto  compatibile  con  la
peculiarita' dell'ordinamento del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e di quello delle Agenzie, nonche' con la specificita'  delle
relative funzioni istituzionali; 
  j) propone al Ministro dell'economia e delle finanze la valutazione
dei capi Dipartimento del  Ministero  e  dei  direttori  dell'Agenzia
delle  entrate,  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei   monopoli   e
dell'Agenzia del demanio e  l'attribuzione  ad  essi  della  relativa
retribuzione di risultato. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo  n.
          150 del 2009, si vedano le note all'art.2. 
              - Per il testo dell'art. 6 del decreto  legislativo  n.
          286 del 1999, si vedano le note all'art. 2.