Art. 4 Funzioni di valutazione della performance 1. Le funzioni relative alla valutazione della performance sono svolte dall'Organismo indipendente, costituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai soggetti destinatari della direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' relativamente alle Agenzie fiscali, avvalendosi dei risultati dell'attivita' di monitoraggio e verifica della gestione rispetto agli obiettivi negoziati in Convenzione dal Ministero. Tale Organismo opera con indipendenza di giudizio, riferendo direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2. In particolare, l'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) svolge l'attivita' di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; b) supporta gli organi di governo e di amministrazione nelle attivita' di definizione degli obiettivi e degli indicatori, di monitoraggio, di valutazione e di controllo strategico; c) garantisce la trasparenza dei risultati conseguiti; d) fornisce supporto tecnico e metodologico agli organi di governo e di amministrazione nell'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance; e) svolge un ruolo di impulso e di propulsione nella materia di cui all'articolo 3 del presente decreto, promuove e sviluppa la cultura della trasparenza e dell'integrita', verificando l'attuazione dei relativi adempimenti; f) cura il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, degli adempimenti in materia di trasparenza e integrita' dei controlli interni, promuovendo e attestando l'assolvimento dei relativi obblighi ed elabora, per il Ministero dell'economia e delle finanze, una Relazione annuale sullo stato dello stesso; g) valida la Relazione sulla performance del Ministero dell'economia e delle finanze; h) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo e di amministrazione; i) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal presente regolamento, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita', in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze e di quello delle Agenzie, nonche' con la specificita' delle relative funzioni istituzionali; j) propone al Ministro dell'economia e delle finanze la valutazione dei capi Dipartimento del Ministero e dei direttori dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia del demanio e l'attribuzione ad essi della relativa retribuzione di risultato.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, si vedano le note all'art.2. - Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999, si vedano le note all'art. 2.