Art. 5 
 
          Criteri per la differenziazione delle valutazioni 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito per l'Agenzia  delle  entrate  e
per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 3, comma 8  e
dal comma 8 del  presente  articolo,  il  sistema  di  misurazione  e
valutazione della performance e' organizzato sulla base dei  seguenti
criteri meritocratici di differenziazione: 
  a) articolazione in fasce di merito; 
  b) grado di realizzazione della performance; 
  c) ripartizione delle risorse in base a pesi ponderati. 
  2. L'articolazione in fasce di merito di cui al comma 1, lettera a)
e' definita su quattro livelli. 
  3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle  entrate
mantengono la struttura delle fasce di  merito  previste  nei  propri
sistemi di misurazione e valutazione adeguandole, laddove necessario,
al disposto del comma 2. 
  4. Le fasce di merito sono articolate in: 
  a) fascia di merito alta; 
  b) fascia di merito medio-alta; 
  c) fascia di merito media; 
  d) fascia di merito bassa, che non da' luogo alla  attribuzione  di
alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance. 
  5. Nelle fasce di merito di cui al comma 4, lettere a)  e  b),  non
puo' essere collocato piu' del 70 per  cento  dei  dipendenti;  nelle
fasce di merito di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma 4  non
puo' essere collocato meno del 30 per cento del personale. 
  6. La contrattazione collettiva integrativa puo' prevedere  deroghe
alla percentuale del 70 per cento di cui al comma 5,  in  misura  non
superiore a 10 punti percentuali, in aumento o  in  diminuzione,  con
corrispondente variazione compensativa della percentuale del  30  per
cento. 
  7. Per l'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti
si applicano i criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. 
  8. I Sistemi di misurazione e valutazione adottati  dalle  predette
Amministrazioni  sono  verificati  dall'Organismo   indipendente   di
valutazione. 
  9. Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  1,  del
decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141. 
  10. All'esito dell'emanazione del regolamento di  cui  all'articolo
19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  nonche'  dei
decreti attuativi di cui alla legge  7  agosto  2015,  n.  124,  sono
apportate al presente decreto le modifiche eventualmente necessarie. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 15 giugno 2016 
 
                                                 p. Il Presidente     
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                    De Vincenti       
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1979 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il  testo  dell'art.  6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo n.  141  del  2011,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'art.  19,  comma  10,  del  decreto
          legge n. 90 del 2014, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla legge  n.  124  del  2015,  si
          vedano le note alle premesse.