Art. 5 Criteri per la differenziazione delle valutazioni 1. Fermo restando quanto stabilito per l'Agenzia delle entrate e per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 3, comma 8 e dal comma 8 del presente articolo, il sistema di misurazione e valutazione della performance e' organizzato sulla base dei seguenti criteri meritocratici di differenziazione: a) articolazione in fasce di merito; b) grado di realizzazione della performance; c) ripartizione delle risorse in base a pesi ponderati. 2. L'articolazione in fasce di merito di cui al comma 1, lettera a) e' definita su quattro livelli. 3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate mantengono la struttura delle fasce di merito previste nei propri sistemi di misurazione e valutazione adeguandole, laddove necessario, al disposto del comma 2. 4. Le fasce di merito sono articolate in: a) fascia di merito alta; b) fascia di merito medio-alta; c) fascia di merito media; d) fascia di merito bassa, che non da' luogo alla attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance. 5. Nelle fasce di merito di cui al comma 4, lettere a) e b), non puo' essere collocato piu' del 70 per cento dei dipendenti; nelle fasce di merito di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma 4 non puo' essere collocato meno del 30 per cento del personale. 6. La contrattazione collettiva integrativa puo' prevedere deroghe alla percentuale del 70 per cento di cui al comma 5, in misura non superiore a 10 punti percentuali, in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa della percentuale del 30 per cento. 7. Per l'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti si applicano i criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. 8. I Sistemi di misurazione e valutazione adottati dalle predette Amministrazioni sono verificati dall'Organismo indipendente di valutazione. 9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141. 10. All'esito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' dei decreti attuativi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate al presente decreto le modifiche eventualmente necessarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 15 giugno 2016 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1979
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 2011, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti alla legge n. 124 del 2015, si vedano le note alle premesse.