Art. 10 
 
 
Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema  bancario  e
                               postale 
 
  1. Dopo l'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 44-quater (Gestioni delle amministrazioni statali  presso  il
sistema bancario e postale)  -  1.  L'apertura  di  conti  presso  il
sistema bancario e postale da parte di amministrazioni  dello  Stato,
per la gestione di specifici  interventi  e  per  la  raccolta  e  la
gestione di versamenti a favore del bilancio statale,  e'  consentita
solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata  e
documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni  dalla
presentazione della  richiesta,  l'autorizzazione  e'  da  intendersi
concessa. Gli interessi realizzati  su  tali  depositi  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di  apertura  di  conti
bancari o postali  per  la  gestione  di  interventi  in  assenza  di
apposita  previsione  normativa  o  dell'autorizzazione  di  cui   al
presente comma, le somme  ivi  giacenti,  unitamente  agli  interessi
maturati, sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente.
In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono
soggetti a sanzione pecuniaria nella  misura  pari  al  doppio  degli
interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata  di  un
importo pari al 2 per cento della  somma  giacente.  La  sanzione  e'
irrogata con decreto del Ministro  competente  e  applicata  mediante
corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili. 
  2.  Le  amministrazioni  dello  Stato  trasmettono   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro il 31  gennaio  di  ogni  anno,  l'elenco
delle gestioni di risorse di propria titolarita' per  le  quali  sono
stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative
giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione,  per  ciascuna
gestione, della norma o  dell'autorizzazione  che  ne  ha  consentito
l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e  il  31
gennaio  le  medesime   amministrazioni   trasmettono   altresi'   la
rendicontazione delle entrate e delle spese  e  la  variazione  delle
giacenze afferenti ai conti  correnti  bancari  e  postali  riferite,
rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove
mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto
termine e'  rilevante  ai  fini  della  performance  individuale  dei
dirigenti responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  3. Il competente organo di controllo di regolarita'  amministrativa
e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1  e
2 e  comunica  le  eventuali  inadempienze  alla  direzione  generale
competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni». 
  2. Per l'anno 2016, la trasmissione al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze delle informazioni di  cui  al  comma  2  dell'articolo
44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal  comma
1 del presente articolo, e' effettuata  dalle  amministrazioni  dello
Stato entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  3. All'articolo 346 del regolamento di  cui  al  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, i commi dal quarto al tredicesimo sono abrogati. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 346 del  regio  decreto
          23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento  per  l'amministrazione
          del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 346. I  funzionari  delegati  sono  personalmente
          responsabili  delle  somme  prelevate  in   proprio   sulle
          aperture di credito disposte a loro favore. 
              Essi devono  limitare  tali  prelevamenti,  nei  limiti
          autorizzati, alle sole somme  occorrenti  per  i  pagamenti
          d'importo non superiore a L. 20.000 e per  quelli  che  non
          sia possibile disporre mediante  ordinativi  a  favore  dei
          creditori. 
              Delle somme prelevate non possono fare uso  diverso  da
          quello  per  cui  vennero  autorizzati  ad  effettuare   il
          prelevamento e  sono  soggetti  agli  obblighi  imposti  ai
          depositari dalle leggi civili. 
              4- 13. (abrogati).".