Art. 13 
 
 
Semplificazione delle procedure di reiscrizione dei  residui  passivi
                  perenti nel bilancio dello Stato 
 
  1. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270,  le  parole:  «in
termini di competenza e cassa, ad apposito  capitolo  del  competente
centro  di   responsabilita'»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«nell'ambito  della  pertinente  unita'  di  voto,  in   termini   di
competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o  a
nuovo  articolo  di  capitolo  gia'  esistente,  avente  le  medesime
caratteristiche e finalita' del capitolo soppresso». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  aprile  2001,   n.   270
          (Regolamento  di   semplificazione   delle   procedure   di
          reiscrizione nel bilancio dello Stato dei  residui  passivi
          perenti  (n.  36,  allegato  1,  legge  n.  50/1999),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Procedura. 
              1. Accertata  la  fondatezza  della  richiesta  di  cui
          all'art. 2,  il  responsabile  del  competente  ufficio  di
          livello dirigenziale generale richiede  all'amministrazione
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          la  reiscrizione  in  bilancio  delle  risorse   occorrenti
          mediante  trasferimento  di  somme  dai  fondi  di  riserva
          generale, di cui all'art. 7 ed all'art.  8  della  legge  5
          agosto  1978,  n.   468,   al   capitolo   di   provenienza
          dell'amministrazione competente, da effettuarsi con decreto
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica. 
              2. In caso di soppressione del capitolo di provenienza,
          le somme trasferite dai  fondi  di  riserva  generale  sono
          assegnate, nell'ambito della pertinente unita' di voto,  in
          termini di competenza e di cassa, ad apposito  capitolo  di
          nuova istituzione o  a  nuovo  articolo  di  capitolo  gia'
          esistente, avente le medesime caratteristiche  e  finalita'
          del capitolo soppresso. 
              3.   Nell'ambito   delle   dotazioni   complessivamente
          determinate dalla legge di approvazione  del  bilancio,  ai
          sensi del primo comma dell'art.  7  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, una  quota  e'  specificamente  utilizzabile,
          secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, a fini di riassegnazione di  risorse  per  il
          pagamento delle somme relative a residui passivi  di  parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa.".