Art. 14 
 
 
     Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  istituito,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato
per  gli  indicatori  di  benessere  equo  e   sostenibile   di   cui
all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
introdotto dalla  presente  legge.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal
Ministro dell'economia e delle finanze o  da  un  suo  rappresentante
delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT  e  il  Governatore
della Banca d'Italia, o loro  rappresentanti  delegati,  nonche'  due
esperti  della   materia   di   comprovata   esperienza   scientifica
provenienti da universita' ed enti di ricerca. 
  2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire,
sulla  base  dell'esperienza   maturata   a   livello   nazionale   e
internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui
all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
introdotto  dalla  presente  legge.  I   predetti   indicatori   sono
successivamente adottati con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  previo   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti,  da  esprimere  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale  termine
il decreto puo' essere  comunque  adottato,  anche  in  mancanza  dei
pareri. 
  3. La partecipazione al Comitato di cui al  comma  1  e'  svolta  a
titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o  rimborso  di
spese a qualunque titolo richiesto. 
  4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui  al  comma
1, anche ai fini del supporto  logistico  e  amministrativo,  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.