Art. 3 
 
 
                  Copertura finanziaria delle leggi 
 
  1. All'articolo 17 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  alinea,  il  primo  e  il  secondo  periodo  sono
sostituiti  dai  seguenti:  «In  attuazione  dell'articolo  81  della
Costituzione, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  6  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, e  dall'articolo  21  della  presente
legge, ciascuna legge che comporti  nuovi  o  maggiori  oneri  indica
espressamente, per  ciascun  anno  e  per  ogni  intervento  da  essa
previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di
spesa, ovvero le  relative  previsioni  di  spesa,  provvedendo  alla
contestuale copertura finanziaria dei medesimi  oneri  ai  sensi  del
presente comma. Nel  caso  si  verifichino  nuove  o  maggiori  spese
rispetto alle previsioni, alla  compensazione  dei  relativi  effetti
finanziari  si  provvede  ai  sensi  dei  commi  12-bis,   12-ter   e
12-quater.»; 
    b) al comma 1: 
      1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano
l'evoluzione della spesa  previsti  dalla  normativa  vigente,  dalle
quali derivino risparmi di spesa»; 
  2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) mediante riduzione di precedenti  autorizzazioni  legislative
di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o
in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla
contestuale iscrizione delle risorse  da  utilizzare  come  copertura
nello stato di previsione dell'entrata, disponendone  il  versamento.
Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la  congruita'  della
copertura e' valutata  anche  in  relazione  all'effettiva  riduzione
della capacita' di spesa dei Ministeri»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria  delle  leggi  che
comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate  non  possono
essere utilizzate le risorse  derivanti  dalla  quota  dell'otto  per
mille del gettito dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
attribuita alla diretta gestione statale ai sensi  dell'articolo  47,
secondo comma, della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  ne'  quelle
derivanti dall'autorizzazione  di  spesa  concernente  la  quota  del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, che  risultino  effettivamente  utilizzate  sulla  base
delle scelte dei contribuenti»; 
    d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Per le disposizioni corredate di  clausole  di  neutralita'
finanziaria,  la  relazione  tecnica  riporta  la  valutazione  degli
effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli  elementi
idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti  sui  saldi
di finanza  pubblica,  attraverso  l'indicazione  dell'entita'  delle
risorse  gia'  esistenti  nel  bilancio  e  delle   relative   unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle disposizioni
medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso,  la
clausola di neutralita' finanziaria non puo' essere prevista nel caso
di spese di natura obbligatoria»; 
    e) al comma 7, il quarto e il quinto periodo sono soppressi; 
    f) il comma 12 e' sostituito dai seguenti: 
  «12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla  base  delle
informazioni  trasmesse  dai  Ministeri   competenti,   provvede   al
monitoraggio degli  oneri  derivanti  dalle  leggi  che  indicano  le
previsioni di  spesa  di  cui  al  comma  1,  al  fine  di  prevenire
l'eventuale verificarsi di scostamenti  dell'andamento  dei  medesimi
oneri rispetto alle previsioni. 
  12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di
cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa
delle misure  correttive  di  cui  al  comma  12-quater,  sentito  il
Ministro competente, con proprio decreto, provvede,  per  l'esercizio
in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello  stato  di
previsione del Ministero competente,  nel  rispetto  dei  vincoli  di
spesa derivanti dalla  lettera  a)  del  comma  5  dell'articolo  21.
Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla  copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con   decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri,  mediante  riduzione   degli   stanziamenti
iscritti negli stati di previsione  della  spesa,  nel  rispetto  dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo
21. Gli  schemi  dei  decreti  di  cui  ai  precedenti  periodi  sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle  Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il
termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei
decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause  che
hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione  dei
dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione  degli  oneri
previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le  Commissioni  non   si
esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono
essere adottati in via definitiva. 
  12-ter.  Nel  caso  di  scostamenti  non  compensabili  nel   corso
dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si  provvede  ai
sensi del comma 13. 
  12-quater. Per gli esercizi successivi  a  quello  in  corso,  alla
compensazione degli effetti che eccedono le  previsioni  si  provvede
con la legge di bilancio, ai sensi  dell'articolo  21,  comma  1-ter,
lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere  normativo
correttive della maggiore spesa»; 
    g) al comma 13, primo  periodo,  le  parole:  «dell'articolo  81,
quarto comma, della Costituzione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 81 della Costituzione». 
  2. All'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, le  parole:  «dell'articolo  81,  quarto  comma,  della
Costituzione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo  81,
terzo comma, della Costituzione». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
              1. In attuazione dell'art. 81 della Costituzione, fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  6  della  legge   24
          dicembre 2012, n. 243, e dall'art. 21 della presente legge,
          ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori  oneri  indica
          espressamente, per ciascun anno e per  ogni  intervento  da
          essa previsto, la spesa autorizzata, che  si  intende  come
          limite massimo di spesa, ovvero le relative  previsioni  di
          spesa, provvedendo alla contestuale  copertura  finanziaria
          dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si
          verifichino  nuove   o   maggiori   spese   rispetto   alle
          previsioni,  alla  compensazione   dei   relativi   effetti
          finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter  e
          12-quater.  La  copertura  finanziaria  delle   leggi   che
          comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero  minori  entrate,
          e'  determinata  esclusivamente  attraverso   le   seguenti
          modalita': 
                a) mediante utilizzo  degli  accantonamenti  iscritti
          nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso
          sia l'utilizzo di accantonamenti  del  conto  capitale  per
          iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per  finalita'
          difformi di  accantonamenti  per  regolazioni  contabili  e
          debitorie e per provvedimenti in  adempimento  di  obblighi
          internazionali; 
              a-bis) mediante modifica o soppressione  dei  parametri
          che  regolano  l'evoluzione  della  spesa  previsti   dalla
          normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa; 
              b)  mediante  riduzione  di  precedenti  autorizzazioni
          legislative  di  spesa.  Ove  dette  autorizzazioni   siano
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
          stato   di   previsione   dell'entrata,   disponendone   il
          versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
          la  congruita'  della  copertura  e'  valutata   anche   in
          relazione all'effettiva riduzione della capacita' di  spesa
          dei Ministeri; 
                c) mediante modificazioni legislative che  comportino
          nuove o maggiori entrate; resta in  ogni  caso  esclusa  la
          copertura di nuovi  o  maggiori  oneri  di  parte  corrente
          attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate  in
          conto capitale. 
              1.1. In ogni caso, per la copertura  finanziaria  delle
          leggi che comportino nuovi o maggiori oneri  ovvero  minori
          entrate non possono essere utilizzate le risorse  derivanti
          dalla quota dell'otto per mille  del  gettito  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche attribuita  alla  diretta
          gestione statale ai  sensi  dell'art.  47,  secondo  comma,
          della legge 20 maggio 1985, n. 222,  ne'  quelle  derivanti
          dall'autorizzazione  di  spesa  concernente  la  quota  del
          cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 154, della  legge
          23 dicembre 2014,  n.  190,  che  risultino  effettivamente
          utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. 
              1-bis. Le maggiori entrate rispetto a  quelle  iscritte
          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli
          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere
          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti. 
              4.  Ai   fini   della   definizione   della   copertura
          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione
          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di
          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
          di  cassa  e  dell'indebitamento  netto   delle   pubbliche
          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli
          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito
          della stessa copertura finanziaria. 
              5.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti   possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve
          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime
          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione
          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine
          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I
          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I
          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
          tecnica di cui al comma 3. 
              6. I disegni di legge di  iniziativa  regionale  e  del
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)
          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una
          relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui  al
          comma 3. 
              6-bis. Per le disposizioni  corredate  di  clausole  di
          neutralita' finanziaria, la relazione  tecnica  riporta  la
          valutazione  degli  effetti  derivanti  dalle  disposizioni
          medesime,  i  dati  e  gli  elementi  idonei  a  suffragare
          l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di  finanza
          pubblica,  attraverso  l'indicazione   dell'entita'   delle
          risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
          gestionali, utilizzabili per le  finalita'  indicate  dalle
          disposizioni   medesime   anche    attraverso    la    loro
          riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di  neutralita'
          finanziaria non puo' essere prevista nel caso di  spese  di
          natura obbligatoria. 
              7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle quantificazioni. 
              8. La relazione tecnica di cui ai commi  3  e  5  e  il
          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati
          all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento  tra  i
          due rami del Parlamento. 
              9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette  alle
          Camere  una  relazione  sulla  tipologia  delle   coperture
          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo
          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti
          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo
          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze
          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di
          copertura recate dalla legge di delega. 
              10. Le disposizioni che  comportano  nuove  o  maggiori
          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data. 
              11. Per le amministrazioni dello  Stato,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  -.   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici centrali del bilancio e le  ragionerie  territoriali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed  organismi
          pubblici non territoriali gli  organi  di  revisione  e  di
          controllo   provvedono   agli   analoghi   adempimenti   di
          vigilanza,  dandone  completa  informazione  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
              12. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
              12-bis. Qualora siano in procinto  di  verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'art. 21. Qualora i  suddetti  stanziamenti  non  siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti
          di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per
          l'espressione del  parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per i profili finanziari, da  rendere  entro  il
          termine di sette giorni dalla data della trasmissione.  Gli
          schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che
          espone le cause  che  hanno  determinato  gli  scostamenti,
          anche ai  fini  della  revisione  dei  dati  e  dei  metodi
          utilizzati per  la  quantificazione  degli  oneri  previsti
          dalle  predette  leggi.  Qualora  le  Commissioni  non   si
          esprimano entro il termine  di  cui  al  terzo  periodo,  i
          decreti possono essere adottati in via definitiva. 
              12-ter. Nel caso di scostamenti  non  compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13. 
              12-quater. Per gli  esercizi  successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'art.  21,   comma   1-ter,   lettera   f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art.  81
          della Costituzione. La medesima procedura e'  applicata  in
          caso di sentenze definitive  di  organi  giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'art. 61 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
              14.  Le  disposizioni   contenute   nei   provvedimenti
          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono
          l'incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio
          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi
          interessati.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19. Leggi con oneri a carico  dei  bilanci  degli
          enti del settore pubblico 
              1. Le leggi e i  provvedimenti  che  comportano  oneri,
          anche sotto forma di minori entrate, a carico  dei  bilanci
          delle  amministrazioni  pubbliche   devono   contenere   la
          previsione  dell'onere   stesso   e   l'indicazione   della
          copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali
          e pluriennali. 
              2.  Ai  sensi  dell'art.   81,   terzo   comma,   della
          Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano sono tenute a indicare la copertura  finanziaria
          alle leggi che prevedano nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni
          pubbliche  anche  attraverso  il  conferimento   di   nuove
          funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite.
          A tal fine utilizzano le metodologie di copertura  previste
          dall'art. 17."