Art. 5 
 
 
                Assestamento e variazioni di bilancio 
 
  1. All'articolo 33 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le  parole:  «previsioni  di  bilancio»  sono
inserite le seguenti: «formulate a legislazione vigente»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con il disegno di legge  di  cui  al  comma  1  possono  essere
proposte,   limitatamente   all'esercizio   in   corso,    variazioni
compensative tra le dotazioni  finanziarie  previste  a  legislazione
vigente, anche relative ad unita' di voto diverse, restando  comunque
precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per
finanziare spese correnti»; 
    c) dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti: 
  «4-septies. Il disegno di legge di assestamento e' corredato di una
relazione tecnica, in cui si da' conto della coerenza del valore  del
saldo  netto  da  finanziare  o  da  impiegare  con   gli   obiettivi
programmatici di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  lettera  e).  La
relazione e' aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di  legge
di assestamento tra i due rami del Parlamento. 
  4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11,  lettera  f),
e' aggiornato sulla base del disegno  di  legge  di  assestamento  e,
successivamente, sulla base delle eventuali  modifiche  apportate  al
medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 33 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 33. Assestamento e variazioni di bilancio 
              1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro
          dell'economia e delle finanze presenta un disegno di  legge
          ai fini  dell'assestamento  delle  previsioni  di  bilancio
          formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta  della
          consistenza dei residui attivi e passivi accertata in  sede
          di  rendiconto  dell'esercizio  scaduto  il   31   dicembre
          precedente. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato  a  provvedere  alle  variazioni  di   bilancio
          occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi
          pubblicati successivamente alla presentazione del  bilancio
          di previsione indicando, per ciascuna unita' elementare  di
          bilancio, ai fini della gestione e  della  rendicontazione,
          le dotazioni sia di competenza sia di cassa. 
              3. Con il disegno di legge di cui al  comma  1  possono
          essere  proposte,  limitatamente  all'esercizio  in  corso,
          variazioni  compensative  tra  le   dotazioni   finanziarie
          previste a legislazione vigente, anche relative  ad  unita'
          di voto  diverse,  restando  comunque  precluso  l'utilizzo
          degli stanziamenti di conto capitale per  finanziare  spese
          correnti. 
              4. Con decreto del Ministro competente,  da  comunicare
          alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere
          rimodulate in termini di  competenza  e  di  cassa,  previa
          verifica del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
          dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma  del
          proprio stato di previsione,  con  esclusione  dei  fattori
          legislativi di cui all'art. 21,  comma  5,  lettera  b),  e
          comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti  dalla
          lettera  a)  del  medesimo  comma  5  dell'art.  21.  Resta
          precluso l'utilizzo degli stanziamenti di  spesa  in  conto
          capitale per finanziare spese correnti. 
              4-bis. Con decreti direttoriali,  previa  verifica  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato ai fini del  rispetto
          dei saldi di  finanza  pubblica,  possono  essere  disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di  ciascuna
          azione, con  esclusione  dei  fattori  legislativi  di  cui
          all'art. 21, comma 5, lettera b), e comunque  nel  rispetto
          dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili  di
          cui alla lettera a) del  medesimo  comma  5  dell'art.  21.
          Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti  di  spesa  in
          conto capitale per finanziare spese correnti. 
              4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun
          Ministero  possono  essere  effettuate,  ad  invarianza  di
          effetti  sui  saldi   di   finanza   pubblica,   variazioni
          compensative, in termini di competenza e di  cassa,  aventi
          ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se  appartenenti  a
          titoli  diversi,  iscritti  nella  categoria   2   (consumi
          intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi),
          con esclusione dei fattori legislativi di cui all'art.  21,
          comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di
          spesa derivanti dalla  lettera  a)  del  medesimo  comma  5
          dell'art. 21. Resta precluso l'utilizzo degli  stanziamenti
          in conto capitale  per  finanziare  spese  correnti.  Salvo
          quanto  previsto  dal   comma   4-quater,   le   variazioni
          compensative di cui al  primo  periodo  sono  disposte  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  su
          proposta del Ministro competente. 
              4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di
          cui al comma 4-ter abbiano  ad  oggetto  spese  concernenti
          l'acquisto di beni  e  servizi  comuni  a  piu'  centri  di
          responsabilita' amministrativa, gestite  nell'ambito  dello
          stesso  Ministero  da  un  unico  ufficio  o  struttura  di
          servizio, ai sensi dell'art. 4 del  decreto  legislativo  7
          agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono  essere
          disposte  con  decreto  interdirettoriale   del   dirigente
          generale, cui fa capo il predetto ufficio  o  struttura  di
          servizio  del  Ministero  interessato,   e   dell'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio  della
          Ragioneria generale dello Stato, da comunicare  alla  Corte
          dei conti. 
              4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti
          le  disponibilita'  di  cassa  occorrenti  per  disporre  i
          pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei
          piani finanziari dei pagamenti, con  decreto  del  Ministro
          competente, da comunicare al Parlamento ed alla  Corte  dei
          conti, in ciascun stato di previsione della spesa,  possono
          essere disposte, tra unita' elementari di bilancio, ai fini
          della  gestione   e   della   rendicontazione,   variazioni
          compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti
          effettuati mediante l'emissione di ruoli  di  spesa  fissa,
          previa verifica da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, della compatibilita' delle  medesime  con  gli
          obiettivi programmati di finanza pubblica. 
              4-sexies. Le  variazioni  di  bilancio  in  termini  di
          competenza, cassa e residui, necessarie  alla  ripartizione
          nel corso dell'esercizio  finanziario,  anche  tra  diversi
          Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per  legge  sono
          disposte, salvo che non  sia  diversamente  previsto  dalla
          legge medesima, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze su proposta dei Ministri interessati. 
              4-septies. Il  disegno  di  legge  di  assestamento  e'
          corredato di una relazione tecnica, in  cui  si  da'  conto
          della coerenza del valore del saldo netto da  finanziare  o
          da  impiegare  con  gli  obiettivi  programmatici  di   cui
          all'art.  10,  comma  2,  lettera  e).  La   relazione   e'
          aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge  di
          assestamento tra i due rami del Parlamento. 
              4-octies. Il budget  di  cui  all'art.  21,  comma  11,
          lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno  di  legge
          di  assestamento  e,  successivamente,  sulla  base   delle
          eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di  legge
          a seguito dell'esame parlamentare.".