Art. 6 
 
 
                         Impegni e pagamenti 
 
  1. All'articolo 34 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo,  le  parole  da:  «nei  limiti  dei
pertinenti stanziamenti» fino alla fine del periodo  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel rispetto delle leggi vigenti e, nei  limiti  dei
pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio,  con  imputazione  agli
esercizi in cui le obbligazioni  sono  esigibili,  dando  pubblicita'
mediante divulgazione  periodica  delle  informazioni  relative  agli
impegni assunti  per  gli  esercizi  in  cui  l'obbligazione  diviene
esigibile»; 
    b)  al  comma  7,  le  parole:  «,  di  tale  piano  viene   data
pubblicita'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «.  Le  informazioni
contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese  pubbliche  con
cadenza periodica». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 34 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 34. Impegno e pagamento 
              1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad  essi
          demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti  delle
          risorse   assegnate   in   bilancio.   Restano   ferme   le
          disposizioni speciali che  attribuiscono  la  competenza  a
          disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali
          dello Stato dotati di autonomia contabile. 
              2. Con riferimento alle somme  dovute  dallo  Stato  in
          relazione  all'adempimento   di   obbligazioni   giuridiche
          perfezionate  sono  assunti  gli  impegni  di  spesa,   nel
          rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti  dei  pertinenti
          stanziamenti iscritti in  bilancio,  con  imputazione  agli
          esercizi in  cui  le  obbligazioni  sono  esigibili,  dando
          pubblicita'   mediante   divulgazione    periodica    delle
          informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
          in cui l'obbligazione diviene esigibile.  L'assunzione  dei
          suddetti  impegni  e'  possibile  solo  in  presenza  della
          necessaria copertura finanziaria e  dei  seguenti  elementi
          costitutivi: la ragione del debito,  l'importo  ovvero  gli
          importi da pagare, l'esercizio finanziario o  gli  esercizi
          finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento
          e   il   soggetto   creditore   univocamente   individuato.
          L'assunzione dell'impegno e', altresi',  consentita,  ferma
          restando la presenza degli altri  elementi  costitutivi  di
          cui al secondo periodo, nei casi di trasferimenti di  somme
          ad amministrazioni pubbliche per i quali il  creditore  sia
          individuato  solo  all'esito   di   un   iter   procedurale
          legislativamente disciplinato. 
              3. Per  le  spese  afferenti  all'acquisto  di  beni  e
          servizi, sia di  parte  corrente  che  in  conto  capitale,
          l'assunzione dell'impegno e'  subordinata  alla  preventiva
          registrazione, sul sistema informativo in uso presso  tutti
          i Ministeri per la gestione  integrata  della  contabilita'
          economica e finanziaria, dei contratti o degli  ordini  che
          ne costituiscono il presupposto. 
              4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative
          al personale, sono imputate alla  competenza  del  bilancio
          dell'anno finanziario in cui vengono  disposti  i  relativi
          pagamenti. 
              5. Per gli impegni  di  spesa  in  conto  capitale  che
          prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi  si
          applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 2. 
              6.  Alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  il  31
          dicembre, nessun  impegno  puo'  essere  assunto  a  carico
          dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio  e
          le  ragionerie  territoriali  dello  Stato  per  le   spese
          decentrate non possono dare corso agli atti di impegno  che
          dovessero pervenire dopo  tale  data,  fatti  salvi  quelli
          direttamente conseguenti a: 
                a) variazioni di bilancio disposte  con  decreto  del
          Ministro   dell'economia   e   delle    finanze    connesse
          all'applicazione di  provvedimenti  legislativi  pubblicati
          nell'ultimo quadrimestre dell'anno; 
                b) variazioni di bilancio disposte  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo
          mese dell'anno, relative a  riassegnazioni  di  entrate  di
          scopo nonche' alla attribuzione delle risorse di  fondi  la
          cui ripartizione, tra i capitoli interessati,  e'  disposta
          con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  a
          seguito dell'adozione di  un  provvedimento  amministrativo
          che ne stabilisce la destinazione. 
              7.  Al  fine  di  consentire  la   programmazione   dei
          pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni  di
          cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della
          gestione,  in  relazione  a  ciascun  impegno  assunto  sui
          capitoli di bilancio di propria pertinenza, con  esclusione
          delle spese relative alle competenze fisse e accessorie  da
          corrispondere  al  personale  e  al  rimborso  del   debito
          pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi,  ha  l'obbligo
          di    predisporre    ed     aggiornare,     contestualmente
          all'assunzione del  medesimo  impegno,  un  apposito  piano
          finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del  quale
          ordina e paga le spese. Le informazioni contenute nei piani
          finanziari di pagamento sono  rese  pubbliche  con  cadenza
          periodica. 
              8. Il piano finanziario dei  pagamenti  riporta,  quali
          elementi necessari e presupposti del pagamento  stesso,  in
          relazione a  ciascun  impegno,  l'ammontare  del  debito  e
          l'esatta  individuazione  della  persona   del   creditore,
          supportati  dai  titoli  e  dai  documenti  comprovanti  il
          diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a  scadenza
          l'obbligazione. 
              9. Ai fini della predisposizione del piano  finanziario
          dei  pagamenti,  va  altresi'  considerato  ogni   elemento
          necessario  e   presupposto   del   pagamento,   rilevabile
          nell'ambito  della  complessiva  attivita'   procedimentale
          antecedente il pagamento medesimo ed  all'interno  di  ogni
          singolo atto ad esso collegato. 
              10. Gli uffici di controllo,  effettuano,  con  cadenza
          mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei  commi
          7, 8 e 9.  In  caso  di  mancato  rispetto  degli  obblighi
          previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano
          finanziario      dei      pagamenti       (Cronoprogramma),
          l'amministrazione inadempiente  non  potra'  accedere  alle
          risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28  e
          29,  fino  a  quando  dal  predetto  monitoraggio  non  sia
          verificato il rispetto dei suddetti obblighi. 
              11. A partire dal 1° gennaio 2017, e' fatto divieto  di
          disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di
          pagamento per le spese relative  a  fitti,  censi,  canoni,
          livelli e altre  spese  di  importo  e  scadenza  fissi  ed
          accertati. 
              12. Le spese di cui al comma 11  sono  pagate  mediante
          mandati informatici.".