Art. 9 
 
 
                    Conto riassuntivo del Tesoro 
 
  1. All'articolo 44-bis, comma 3,  terzo  periodo,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il dato del debito  statale  e
con il saldo di cassa del  settore  statale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con  le  emissioni  nette  di  titoli  di  Stato  e  altri
strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore
statale». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  44-bis  della  citata
          legge n. 196  del  2009,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  44-bis.  Revisione  del  Conto  riassuntivo  del
          Tesoro 
              1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato
          con riferimento  al  mese  di  gennaio  2017,  il  relativo
          contenuto e' rivisto secondo i criteri di cui  al  presente
          articolo  e  pubblicato  in  apposita  sezione   del   sito
          istituzionale del Ministero dell'economia e delle  finanze.
          I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto  ai  sensi
          dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione  digitale,  di
          cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  sono
          riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24  gennaio
          2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
          del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  senza
          ulteriori restrizioni diverse  dall'obbligo  di  citare  la
          fonte e di rispettarne l'integrita'. 
              2. Il  Conto  riassuntivo  del  Tesoro  costituisce  la
          rendicontazione mensile delle riscossioni e  dei  pagamenti
          relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante  sia
          la gestione del  bilancio  dello  Stato  sia  quella  della
          tesoreria statale. Quest'ultima comprende le movimentazioni
          finanziarie relative al debito fluttuante e  alla  gestione
          della liquidita',  ai  conti  aperti  presso  la  tesoreria
          statale, alle partite sospese da regolare, ai  depositi  in
          contanti. 
              3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla  gestione
          del   bilancio   statale   sono   distinti    secondo    le
          classificazioni correnti della struttura del  bilancio.  Le
          riscossioni e i  pagamenti  riferiti  alla  gestione  della
          tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano
          il  formarsi  o  l'estinguersi  di  partite   debitorie   o
          creditorie  originate  dalla  gestione  di  tesoreria.   Il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
          all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le  quali  i
          dati contabili della gestione  del  bilancio  statale  sono
          integrati con quelli della gestione della tesoreria e  sono
          raccordati con le emissioni nette  di  titoli  di  Stato  e
          altri strumenti a breve e lungo termine e con il  saldo  di
          cassa del settore statale.".