IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto l'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
ove e' previsto che all'acquisizione  da  parte  della  scuola  della
documentazione risultante dalla diagnosi funzionale segua il  profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione del PEI, e  l'articolo
15 della medesima  legge  che  istituisce  i  gruppi  di  lavoro  per
l'integrazione scolastica articolati a livello di singola istituzione
scolastica e di provincia; 
  Visti gli articoli 2  e  3  della  legge  28  marzo  2003,  n.  53,
concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione  e  di
formazione e la valutazione degli apprendimenti e della qualita'  del
sistema educativo di istruzione e di formazione; 
  Visto l'articolo 13, comma 2-ter, del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante
«Misure urgenti in materia di  istruzione,  universita'  e  ricerca»,
che,   al   fine   di   consentire    il    costante    miglioramento
dell'integrazione   scolastica   degli   alunni   disabili   mediante
l'assegnazione del personale docente  di  sostegno,  dispone  che  le
istituzioni scolastiche trasmettono per  via  telematica  alla  banca
dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di
cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
prive di elementi identificativi degli alunni e che, con decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  adottato
ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,
n. 400, sono definiti, previo parere del Garante  per  la  protezione
dei  dati  personali,  i  criteri  e  le  modalita'  concernenti   la
possibilita' di accesso  ai  dati  di  natura  sensibile  di  cui  al
presente comma e la sicurezza dei medesimi,  assicurando  nell'ambito
dell'Anagrafe  nazionale  degli  studenti  la  separazione   tra   la
partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante  disposizioni  sulla
riforma del sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e,  in
particolare, il comma 181, lettera c), n. 6, della  citata  legge  n.
107/2015, che, nell'esercizio delle deleghe in materia di  inclusione
scolastica,  prevede  la  revisione  e  la  razionalizzazione   degli
organismi  operanti  a   livello   territoriale   per   il   supporto
all'inclusione; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  recante  le
disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  istruzione  nelle
scuole di ogni ordine e grado; 
  Visti gli articoli 20, 21 e 22 del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, recante il «Codice in materia di  protezione  dei  dati
personali», relativi ai principi applicabili al trattamento dei  dati
sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni
dei  diritti,  delle   liberta'   fondamentali   e   della   dignita'
dell'interessato e solo  se  indispensabili  per  svolgere  attivita'
istituzionali che  non  possono  essere  adempiute,  caso  per  caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa; 
  Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005,  n.  76  e  successive
modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 3 relativo  al
sistema nazionale delle anagrafi degli studenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  febbraio  1994
contenente l'«Atto di indirizzo e coordinamento relativo  ai  compiti
delle unita' sanitarie locali  in  materia  di  alunni  portatori  di
handicap»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, con il quale e' stato emanato il regolamento  recante  norme  in
materia di autonomia  didattica  e  organizzativa  delle  istituzioni
scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il Regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, 23 febbraio 2006, n. 185, recante  «Modalita'
e  criteri  per  l'individuazione  dell'alunno   come   soggetto   in
situazione di handicap, ai sensi dell'articolo  35,  comma  7,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305, «Regolamento
recante identificazione dei dati sensibili e  giudiziari  trattati  e
delle relative operazioni effettuate  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione,  in  attuazione  degli  articoli  20  e  21  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196», e, in particolare, le schede  n.
4  e  5  concernenti  rispettivamente  le  «Attivita'   propedeutiche
all'avvio dell'anno scolastico» e l'«Attivita' educativa, didattica e
formativa e di valutazione»; 
  Vista l'intesa raggiunta in sede di  Conferenza  Unificata  tra  il
Governo, le Regioni e gli Enti Locali, del 20 marzo 2008,  in  merito
alle modalita' e i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in
carico dell'alunno con disabilita' (ai sensi dell'articolo  8,  comma
6, della legge del 5 giugno 2003 n. 131); 
  Visto il decreto ministeriale 5  agosto  2010,  prot.  n.  74,  che
definisce  le  modalita'  di  realizzazione  e  accesso  all'Anagrafe
alunni; 
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali di
cui all'articolo 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196, espresso in data 15 ottobre 2015; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge
n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del  Consiglio
dei ministri con nota n. 7375 del 15 luglio 2016; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di disabilita'  degli
         alunni censiti in Anagrafe nazionale degli studenti 
 
  1. In attuazione dell'articolo 13, comma 2-ter,  del  decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, e per il perseguimento delle finalita'  di  rilevante  interesse
pubblico di cui agli articoli 73, 86 e 95 del decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196, l'Anagrafe nazionale degli studenti raccoglie  -
in una partizione separata - i dati idonei a  rilevare  lo  stato  di
disabilita' degli alunni, indispensabili  per  la  loro  integrazione
scolastica, privi degli elementi identificativi degli  alunni  stessi
(le diagnosi funzionali, di cui all'articolo 12, comma 5 della  legge
5 febbraio 1992, n. 104, il conseguente profilo dinamico-funzionale e
il piano educativo individualizzato). 
  2. I tipi di dati e le operazioni eseguibili, indispensabili per le
finalita' di rilevante interesse pubblico di cui  al  comma  1,  sono
individuati nell'allegato tecnico che  costituisce  parte  integrante
del presente Regolamento  e  sono  trattati  da  parte  dei  soggetti
indicati al paragrafo 3 dell'allegato  tecnico,  nel  rispetto  delle
competenze attribuite dalla legge e dei principi di  pertinenza,  non
eccedenza e indispensabilita' come previsto dal  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 28 luglio 2016 
 
                                                Il Ministro: Giannini 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3326 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riportano i testi dei commi 3  e  4  dell'art.  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - Si riportano i testi dell'art. 3, dell'art. 12, comma
          5, dell'art. 13,  dell'art.  14,  comma  1,  lettera  c)  e
          dell'art. 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  104
          (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti  delle  persone  handicappate),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio  1992,  n.  39,  supplemento
          ordinario: 
              «Art. 3 (Soggetti aventi  diritto).  -  1.  E'  persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  che  e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione lavorativa e tale da determinare  un  processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione. 
              2. La persona handicappata ha diritto alle  prestazioni
          stabilite in suo favore in relazione  alla  natura  e  alla
          consistenza della minorazione, alla  capacita'  complessiva
          individuale  residua  e  alla   efficacia   delle   terapie
          riabilitative. 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
              4. La presente legge si applica anche agli stranieri  e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.» 
              «Art. 12 (Diritto all'educazione e  all'istruzione).  -
          (Omissis). 
              5.   All'individuazione   dell'alunno   come    persona
          handicappata  ed  all'acquisizione   della   documentazione
          risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
          dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un  piano
          educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
          congiuntamente, con la collaborazione  dei  genitori  della
          persona handicappata, gli operatori delle unita'  sanitarie
          locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
          specializzato   della   scuola,   con   la   partecipazione
          dell'insegnante  operatore   psico-pedagogico   individuato
          secondo  criteri  stabiliti  dal  Ministro  della  pubblica
          istruzione. Il profilo indica le  caratteristiche  fisiche,
          psichiche e sociali ed  affettive  dell'alunno  e  pone  in
          rilievo sia le  difficolta'  di  apprendimento  conseguenti
          alla situazione di handicap e le possibilita' di  recupero,
          sia le capacita' possedute  che  devono  essere  sostenute,
          sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate  nel
          rispetto delle scelte culturali della persona handicappata 
              (Omissis).». 
              «Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
          scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
          classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado  e  nelle
          universita' si realizza,  fermo  restando  quanto  previsto
          dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4  agosto
          1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: 
              a) la programmazione coordinata dei servizi  scolastici
          con  quelli   sanitari,   socio-assistenziali,   culturali,
          ricreativi, sportivi e con altre attivita'  sul  territorio
          gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo  gli  enti
          locali, gli organi scolastici e le unita' sanitarie locali,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  stipulano  gli
          accordi di programma di  cui  all'art.  27  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per  gli
          affari sociali e della sanita', sono fissati gli  indirizzi
          per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi  di
          programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione
          e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e
          di socializzazione individualizzati,  nonche'  a  forme  di
          integrazione  tra   attivita'   scolastiche   e   attivita'
          integrative extrascolastiche. Negli accordi  sono  altresi'
          previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti
          pubblici  e  privati  ai  fini  della  partecipazione  alle
          attivita' di collaborazione coordinate; 
              b) la dotazione  alle  scuole  e  alle  universita'  di
          attrezzature tecniche e di  sussidi  didattici  nonche'  di
          ogni altra forma di  ausilio  tecnico,  ferma  restando  la
          dotazione  individuale  di  ausili  e  presidi   funzionali
          all'effettivo esercizio  del  diritto  allo  studio,  anche
          mediante  convenzioni  con  centri  specializzati,   aventi
          funzione  di  consulenza  pedagogica,   di   produzione   e
          adattamento di specifico materiale didattico; 
              c)  la  programmazione  da  parte  dell'universita'  di
          interventi adeguati sia al bisogno della persona  sia  alla
          peculiarita' del piano di studio individuale; 
              d)   l'attribuzione,   con   decreto    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  di  incarichi   professionali   ad
          interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
          frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; 
              e) la sperimentazione di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 31 maggio  1974,  n.  419,  da  realizzare
          nelle classi frequentate da alunni con handicap. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti  locali
          e le unita' sanitarie  locali  possono  altresi'  prevedere
          l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
          asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al  fine
          di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione  e
          l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
          specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. 
              3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,  l'obbligo
          per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
          e la comunicazione  personale  degli  alunni  con  handicap
          fisici o sensoriali, sono garantite attivita'  di  sostegno
          mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 
              4. I posti di sostegno  per  la  scuola  secondaria  di
          secondo grado sono  determinati  nell'ambito  dell'organico
          del personale in servizio alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge in  modo  da  assicurare  un  rapporto
          almeno pari a  quello  previsto  per  gli  altri  gradi  di
          istruzione e comunque entro i limiti  delle  disponibilita'
          finanziarie all'uopo preordinate  dall'art.  42,  comma  6,
          lettera h). 
              5. Nella scuola secondaria di  primo  e  secondo  grado
          sono  garantite  attivita'  didattiche  di  sostegno,   con
          priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
          lettera   e),   realizzate   con   docenti   di    sostegno
          specializzati. 
              6.   Gli   insegnanti   di   sostegno    assumono    la
          contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
          partecipano alla programmazione  educativa  e  didattica  e
          alla elaborazione e verifica delle attivita' di  competenza
          dei consigli di interclasse, dei consigli di classe  e  dei
          collegi dei docenti. 
              6-bis.    Agli    studenti    handicappati     iscritti
          all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e  didattici
          specifici, realizzati anche attraverso  le  convenzioni  di
          cui alla lettera b) del comma 1,  nonche'  il  supporto  di
          appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
          universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
          destinate alla copertura degli oneri  di  cui  al  presente
          comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'art. 16.». 
              «Art. 14 (Modalita' di attuazione dell'integrazione). -
          1. Il Ministro  della  pubblica  istruzione  provvede  alla
          formazione e all'aggiornamento del  personale  docente  per
          l'acquisizione di conoscenze  in  materia  di  integrazione
          scolastica degli studenti handicappati, ai sensi  dell'art.
          26 del decreto del Presidente della  Repubblica  23  agosto
          1988, n. 399, nel rispetto delle modalita' di coordinamento
          con  il  Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della  legge  9
          maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica  istruzione
          provvede altresi': 
              (Omissis). 
              c) a garantire la continuita' educativa fra  i  diversi
          gradi  di  scuola,   prevedendo   forme   obbligatorie   di
          consultazione tra insegnanti  del  ciclo  inferiore  e  del
          ciclo superiore  ed  il  massimo  sviluppo  dell'esperienza
          scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
          gradi di scuola, consentendo il completamento della  scuola
          dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno
          di eta'; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione  del
          collegio  dei  docenti,  sentiti  gli  specialisti  di  cui
          all'art. 4, secondo comma,  lettera  l),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31  maggio  1974,  n.  416,  su
          proposta del consiglio di classe  o  di  interclasse,  puo'
          essere consentita una terza ripetenza in singole classi. 
              (Omissis).». 
              «Art.  15  (Gruppi   di   lavoro   per   l'integrazione
          scolastica).- 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale
          e' istituito un gruppo di lavoro composto da: un  ispettore
          tecnico nominato dal provveditore agli  studi,  un  esperto
          della scuola  utilizzato  ai  sensi  dell'art.  14,  decimo
          comma, della legge 20 maggio 1982,  n.  270,  e  successive
          modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due
          esperti  delle  unita'  sanitarie   locali,   tre   esperti
          designati dalle  associazioni  delle  persone  handicappate
          maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati
          dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati
          dal  Ministero  della  pubblica  istruzione  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni. 
              (Omissis).». 
              - Si riportano i testi degli articoli 2 e 3 della legge
          28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la  definizione
          delle  norme  generali  sull'istruzione   e   dei   livelli
          essenziali delle prestazioni in  materia  di  istruzione  e
          formazione  professionale),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77: 
              «Art.  2  (Sistema  educativo  di   istruzione   e   di
          formazione). - 1. I decreti di cui all'art.  1  definiscono
          il sistema educativo di istruzione  e  di  formazione,  con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) e' promosso l'apprendimento in  tutto  l'arco  della
          vita  e  sono  assicurate  a  tutti  pari  opportunita'  di
          raggiungere elevati livelli culturali e  di  sviluppare  le
          capacita'  e  le  competenze,   attraverso   conoscenze   e
          abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini
          e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella  vita
          sociale e nel mondo del lavoro,  anche  con  riguardo  alle
          dimensioni locali, nazionale ed europea; 
              b) sono promossi il  conseguimento  di  una  formazione
          spirituale e  morale,  anche  ispirata  ai  principi  della
          Costituzione, e lo sviluppo della coscienza  storica  e  di
          appartenenza  alla   comunita'   locale,   alla   comunita'
          nazionale ed alla civilta' europea; 
              c) e' assicurato a tutti il  diritto  all'istruzione  e
          alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
          conseguimento di una qualifica entro il  diciottesimo  anno
          di eta'; l'attuazione  di  tale  diritto  si  realizza  nel
          sistema  di  istruzione  e  in  quello  di   istruzione   e
          formazione professionale,  secondo  livelli  essenziali  di
          prestazione definiti su base nazionale  a  norma  dell'art.
          117,  secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione  e
          mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art.  17,  comma
          2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  garantendo,
          attraverso  adeguati   interventi,   l'integrazione   delle
          persone in situazione di handicap a  norma  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104.  La  fruizione  dell'offerta   di
          istruzione   e    formazione    costituisce    un    dovere
          legislativamente  sanzionato;  nei  termini  anzidetti   di
          diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
          viene ridefinito ed ampliato l'obbligo  scolastico  di  cui
          all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
          introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          e  successive  modificazioni.  L'attuazione  graduale   del
          diritto-dovere predetto e' rimessa ai  decreti  legislativi
          di cui all'art. 1,  commi  1  e  2,  della  presente  legge
          correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
          fine dal piano programmatico di cui all'art.  1,  comma  3,
          adottato previa intesa con la Conferenza unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e  coerentemente  con  i  finanziamenti  disposti  a  norma
          dell'art. 7, comma 6, della presente legge; 
              d) il sistema educativo di istruzione e  di  formazione
          si articola nella scuola dell'infanzia, in un  primo  ciclo
          che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria  di
          primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema
          dei licei ed il sistema dell'istruzione e della  formazione
          professionale; 
              e)  la  scuola  dell'infanzia,  di  durata   triennale,
          concorre  all'educazione   e   allo   sviluppo   affettivo,
          psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale  delle
          bambine e dei bambini  promuovendone  le  potenzialita'  di
          relazione,  autonomia,  creativita',  apprendimento,  e  ad
          assicurare  un'effettiva  eguaglianza  delle   opportunita'
          educative;  nel  rispetto  della  primaria  responsabilita'
          educativa dei genitori, essa contribuisce  alla  formazione
          integrale  delle  bambine  e  dei  bambini  e,  nella   sua
          autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza la
          continuita'  educativa  con  il   complesso   dei   servizi
          all'infanzia e con la scuola  primaria.  E'  assicurata  la
          generalizzazione dell'offerta formativa e  la  possibilita'
          di  frequenza  della  scuola  dell'infanzia;  alla   scuola
          dell'infanzia possono essere iscritti  secondo  criteri  di
          gradualita' e in forma di sperimentazione le  bambine  e  i
          bambini che compiono i 3 anni di eta' entro  il  30  aprile
          dell'anno scolastico  di  riferimento,  anche  in  rapporto
          all'introduzione  di  nuove  professionalita'  e  modalita'
          organizzative; 
              f) il primo ciclo di  istruzione  e'  costituito  dalla
          scuola primaria, della  durata  di  cinque  anni,  e  dalla
          scuola secondaria di primo grado della durata di tre  anni.
          Ferma restando la specificita'  di  ciascuna  di  esse,  la
          scuola primaria e' articolata in un  primo  anno,  teso  al
          raggiungimento delle  strumentalita'  di  base,  e  in  due
          periodi didattici biennali; la scuola secondaria  di  primo
          grado si articola in un biennio e  in  un  terzo  anno  che
          completa  prioritariamente  il  percorso  disciplinare   ed
          assicura l'orientamento  ed  il  raccordo  con  il  secondo
          ciclo; nel primo ciclo e' assicurato altresi'  il  raccordo
          con la scuola dell'infanzia e  con  il  secondo  ciclo;  e'
          previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e
          i bambini che compiono i sei  anni  di  eta'  entro  il  31
          agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che
          li compiono entro il  30  aprile  dell'anno  scolastico  di
          riferimento; la  scuola  primaria  promuove,  nel  rispetto
          delle   diversita'   individuali,   lo    sviluppo    della
          personalita', ed ha il fine di far acquisire  e  sviluppare
          le conoscenze  e  le  abilita'  di  base  fino  alle  prime
          sistemazioni logico-critiche, di  far  apprendere  i  mezzi
          espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione  in  almeno  una
          lingua dell'Unione europea oltre alla lingua  italiana,  di
          porre  le   basi   per   l'utilizzazione   di   metodologie
          scientifiche nello studio  del  mondo  naturale,  dei  suoi
          fenomeni e delle sue leggi,  di  valorizzare  le  capacita'
          relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,  di
          educare ai principi fondamentali della  convivenza  civile;
          la  scuola  secondaria  di  primo  grado,   attraverso   le
          discipline di studio, e' finalizzata  alla  crescita  delle
          capacita' autonome di  studio  ed  al  rafforzamento  delle
          attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
          anche  attraverso  l'alfabetizzazione  e  l'approfondimento
          nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita',
          anche  in  relazione  alla  tradizione  culturale  e   alla
          evoluzione sociale, culturale e scientifica  della  realta'
          contemporanea;  e'  caratterizzata  dalla  diversificazione
          didattica e metodologica in relazione allo  sviluppo  della
          personalita' dell'allievo; cura la  dimensione  sistematica
          delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e
          le capacita' di scelta  corrispondenti  alle  attitudini  e
          vocazioni degli allievi; fornisce strumenti  adeguati  alla
          prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione;
          introduce lo  studio  di  una  seconda  lingua  dell'Unione
          europea; aiuta ad orientarsi per la  successiva  scelta  di
          istruzione e formazione; il primo ciclo  di  istruzione  si
          conclude  con  un  esame  di  Stato,  il  cui   superamento
          costituisce titolo di accesso al sistema  dei  licei  e  al
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale; 
              g)  il  secondo  ciclo,   finalizzato   alla   crescita
          educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
          il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione  critica  su
          di essi, e' finalizzato a sviluppare  l'autonoma  capacita'
          di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e
          sociale; in tale ambito, viene  anche  curato  lo  sviluppo
          delle conoscenze relative all'uso delle  nuove  tecnologie;
          il secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e  dal
          sistema dell'istruzione e della  formazione  professionale;
          dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le
          qualifiche   si   possono    conseguire    in    alternanza
          scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema  dei
          licei comprende i  licei  artistico,  classico,  economico,
          linguistico,    musicale    e    coreutico,    scientifico,
          tecnologico,  delle  scienze  umane;  i  licei   artistico,
          economico e tecnologico  si  articolano  in  indirizzi  per
          corrispondere ai  diversi  fabbisogni  formativi;  i  licei
          hanno  durata  quinquennale;   l'attivita'   didattica   si
          sviluppa in due periodi biennali e in un  quinto  anno  che
          prioritariamente  completa  il  percorso   disciplinare   e
          prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle
          abilita' caratterizzanti il profilo educativo, culturale  e
          professionale del corso di studi; i licei si concludono con
          un esame di Stato il  cui  superamento  rappresenta  titolo
          necessario  per  l'accesso   all'universita'   e   all'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
          quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica
          superiore (7); 
              h) ferma restando la competenza regionale in materia di
          formazione  e  istruzione  professionale,  i  percorsi  del
          sistema dell'istruzione e  della  formazione  professionale
          realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
          quali  conseguono  titoli  e  qualifiche  professionali  di
          differente  livello,  valevoli  su  tutto   il   territorio
          nazionale  se  rispondenti   ai   livelli   essenziali   di
          prestazione  di  cui  alla  lettera  c);  le  modalita'  di
          accertamento di  tale  rispondenza,  anche  ai  fini  della
          spendibilita' dei predetti titoli e qualifiche  nell'Unione
          europea, sono definite con il regolamento di  cui  all'art.
          7,  comma  1,  lettera  c);  i  titoli  e   le   qualifiche
          costituiscono condizione  per  l'accesso  all'istruzione  e
          formazione tecnica superiore, fatto salvo  quanto  previsto
          dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e
          le  qualifiche  conseguiti  al  termine  dei  percorsi  del
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale di
          durata almeno quadriennale consentono di sostenere  l'esame
          di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita'
          e all'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,
          previa frequenza  di  apposito  corso  annuale,  realizzato
          d'intesa  con  le  universita'  e  con  l'alta   formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica,  e  ferma  restando  la
          possibilita' di  sostenere,  come  privatista,  l'esame  di
          Stato anche senza tale frequenza; 
              i)  e'  assicurata  e  assistita  la  possibilita'   di
          cambiare  indirizzo  all'interno  del  sistema  dei  licei,
          nonche'  di  passare  dal  sistema  dei  licei  al  sistema
          dell'istruzione  e  della   formazione   professionale,   e
          viceversa,   mediante   apposite   iniziative   didattiche,
          finalizzate all'acquisizione di una  preparazione  adeguata
          alla nuova  scelta;  la  frequenza  positiva  di  qualsiasi
          segmento  del  secondo  ciclo  comporta  l'acquisizione  di
          crediti certificati che possono essere fatti valere,  anche
          ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,
          nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere  g)
          e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
          formative e stage realizzati in Italia o  all'estero  anche
          con  periodi  di  inserimento  nelle   realta'   culturali,
          sociali, produttive,  professionali  e  dei  servizi,  sono
          riconosciuti con specifiche  certificazioni  di  competenza
          rilasciate dalle istituzioni  scolastiche  e  formative;  i
          licei   e   le   istituzioni    formative    del    sistema
          dell'istruzione e della formazione professionale,  d'intesa
          rispettivamente con  le  universita',  con  le  istituzioni
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e  con
          il sistema dell'istruzione e formazione tecnica  superiore,
          stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del  percorso
          di studi, specifiche modalita' per l'approfondimento  delle
          conoscenze e delle  abilita'  richieste  per  l'accesso  ai
          corsi di studio universitari, dell'alta formazione,  ed  ai
          percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore; 
              l) i  piani  di  studio  personalizzati,  nel  rispetto
          dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un
          nucleo  fondamentale,  omogeneo  su  base  nazionale,   che
          rispecchia  la  cultura,  le   tradizioni   e   l'identita'
          nazionale, e prevedono una quota, riservata  alle  regioni,
          relativa agli aspetti di interesse specifico delle  stesse,
          anche collegata con le realta' locali. 
              Art.  3  (Valutazione  degli  apprendimenti   e   della
          qualita'  del  sistema  educativo  di   istruzione   e   di
          formazione). - 1. Con i decreti  di  cui  all'art.  1  sono
          dettate le norme generali  sulla  valutazione  del  sistema
          educativo  di  istruzione   e   di   formazione   e   degli
          apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a)  la  valutazione,   periodica   e   annuale,   degli
          apprendimenti  e  del  comportamento  degli  studenti   del
          sistema educativo di  istruzione  e  di  formazione,  e  la
          certificazione delle competenze  da  essi  acquisite,  sono
          affidate ai  docenti  delle  istituzioni  di  istruzione  e
          formazione frequentate; agli stessi docenti e' affidata  la
          valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio  al
          periodo  successivo;  il  miglioramento  dei  processi   di
          apprendimento e  della  relativa  valutazione,  nonche'  la
          continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso una
          congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita'; 
              b)   ai   fini   del   progressivo   miglioramento    e
          dell'armonizzazione   della   qualita'   del   sistema   di
          istruzione e di formazione,  l'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione del sistema di  istruzione  effettua  verifiche
          periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli
          studenti  e   sulla   qualita'   complessiva   dell'offerta
          formativa delle istituzioni  scolastiche  e  formative;  in
          funzione dei  predetti  compiti  vengono  rideterminate  le
          funzioni e la struttura del predetto Istituto; 
              c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di  istruzione
          considera e valuta le competenze acquisite  dagli  studenti
          nel corso e al termine del  ciclo  e  si  svolge  su  prove
          organizzate  dalle   commissioni   d'esame   e   su   prove
          predisposte  e  gestite  dall'Istituto  nazionale  per   la
          valutazione del sistema di  istruzione,  sulla  base  degli
          obiettivi  specifici  di  apprendimento  del  corso  ed  in
          relazione  alle  discipline  di  insegnamento   dell'ultimo
          anno.». 
              - Si riportano i testi  dell'art.  13,  comma  2-ter  e
          dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2013,
          n.  104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  8
          novembre  2013,  n.  128  (Misure  urgenti  in  materia  di
          istruzione,  universita'  e  ricerca),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214: 
              «Art. 13 (Integrazione delle anagrafi degli  studenti).
          - (Omissis). 
              2-ter. Al fine di consentire il costante  miglioramento
          dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante
          l'assegnazione  del  personale  docente  di  sostegno,   le
          istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla
          banca  dati  dell'Anagrafe  nazionale  degli  studenti   le
          diagnosi funzionali di cui al comma 5  dell'art.  12  della
          legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   prive   di   elementi
          identificativi  degli  alunni.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, sono definiti, previo parere  del  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, i  criteri  e  le  modalita'
          concernenti la possibilita' di accesso ai  dati  di  natura
          sensibile di cui al  presente  comma  e  la  sicurezza  dei
          medesimi, assicurando nell'ambito  dell'Anagrafe  nazionale
          degli studenti la separazione tra la partizione  contenente
          le diagnosi funzionali e gli altri dati. 
              (Omissis).». 
              «Art. 15 (Personale scolastico). - (Omissis). 
              2. Al fine di assicurare continuita' al  sostegno  agli
          alunni con disabilita', all'art. 2, comma 414, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo e' inserito
          il seguente: "La  predetta  percentuale  e'  rideterminata,
          negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari
          rispettivamente al 75 per cento e al 90  per  cento  ed  e'
          pari al 100 per  cento  a  decorrere  dall'anno  scolastico
          2015/2016.". 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma  181,  lettera
          c), n. 6 della legge 13 luglio 2015, n.  107  (Riforma  del
          sistema nazionale di istruzione e formazione e  delega  per
          il  riordino  delle  disposizioni   legislative   vigenti),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
              «181. I decreti legislativi di cui al  comma  180  sono
          adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui all'art. 20  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche' dei seguenti: 
              (Omissis). 
              6) la revisione e la razionalizzazione degli  organismi
          operanti   a   livello   territoriale   per   il   supporto
          all'inclusione;». 
              -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario. 
              - Si riportano i testi degli articoli 20, 21,  22,  73,
          86, 95 e 154 comma 1, lettera g), del  decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
          dati personali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario: 
              «Art. 20 (Principi applicabili al trattamento  di  dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di soggetti pubblici e' consentito solo se  autorizzato  da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i tipi di dati che possono essere trattati e di  operazioni
          eseguibili e le finalita' di rilevante  interesse  pubblico
          perseguite. 
              2. Nei casi in cui una disposizione di legge  specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di  dati  sensibili  e   di   operazioni   eseguibili,   il
          trattamento e' consentito solo in riferimento  ai  tipi  di
          dati e di operazioni identificati e resi  pubblici  a  cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto dei principi di  cui  all'art.  22,  con  atto  di
          natura regolamentare  adottato  in  conformita'  al  parere
          espresso dal Garante  ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,
          lettera g), anche su schemi tipo. 
              3. Se il trattamento non e' previsto  espressamente  da
          una disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle demandate ai  medesimi  soggetti  dalla  legge,  che
          perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e  per
          le  quali  e'  conseguentemente   autorizzato,   ai   sensi
          dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei  dati  sensibili.
          Il trattamento e' consentito solo se il  soggetto  pubblico
          provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i  tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 
              4. L'identificazione dei tipi di dati e  di  operazioni
          di  cui  ai  commi  2  e  3  e'  aggiornata   e   integrata
          periodicamente. 
              Art. 21 (Principi applicabili al  trattamento  di  dati
          giudiziari). - 1. Il  trattamento  di  dati  giudiziari  da
          parte  di  soggetti  pubblici   e'   consentito   solo   se
          autorizzato   da   espressa   disposizione   di   legge   o
          provvedimento del Garante che specifichino le finalita'  di
          rilevante interesse pubblico del  trattamento,  i  tipi  di
          dati trattati e di operazioni eseguibili. 
              1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari  e'  altresi'
          consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli
          d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni  di
          criminalita'  organizzata  stipulati   con   il   Ministero
          dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'art.
          15, comma 2, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          300, previo parere del Garante per la protezione  dei  dati
          personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e
          delle operazioni eseguibili. 
              2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4,  si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari. 
              Art. 22 (Principi applicabili al  trattamento  di  dati
          sensibili  e  giudiziari).  -  1.   I   soggetti   pubblici
          conformano il trattamento dei dati sensibili  e  giudiziari
          secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
          delle    liberta'    fondamentali    e    della    dignita'
          dell'interessato. 
              2. Nel fornire  l'informativa  di  cui  all'art.  13  i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale  e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
              3. I soggetti pubblici possono  trattare  solo  i  dati
          sensibili  e   giudiziari   indispensabili   per   svolgere
          attivita' istituzionali che non possono  essere  adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa. 
              4. I dati sensibili  e  giudiziari  sono  raccolti,  di
          regola, presso l'interessato. 
              5. In applicazione dell'art. 11, comma 1,  lettere  c),
          d) ed e), i  soggetti  pubblici  verificano  periodicamente
          l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei   dati   sensibili   e
          giudiziari, nonche' la loro  pertinenza,  completezza,  non
          eccedenza  e  indispensabilita'  rispetto  alle   finalita'
          perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai  dati
          che l'interessato fornisce di propria iniziativa.  Al  fine
          di assicurare che  i  dati  sensibili  e  giudiziari  siano
          indispensabili rispetto agli obblighi  e  ai  compiti  loro
          attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente  il
          rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche  a
          seguito  delle  verifiche,  risultano   eccedenti   o   non
          pertinenti  o  non  indispensabili   non   possono   essere
          utilizzati, salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a
          norma di legge, dell'atto o del documento che li  contiene.
          Specifica  attenzione   e'   prestata   per   la   verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti a soggetti diversi da quelli  cui  si  riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 
              6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio   di
          strumenti  elettronici,  sono  trattati  con  tecniche   di
          cifratura   o   mediante    l'utilizzazione    di    codici
          identificativi o di altre  soluzioni  che,  considerato  il
          numero  e  la  natura  dei  dati   trattati,   li   rendono
          temporaneamente inintelligibili anche a chi e'  autorizzato
          ad accedervi e permettono di identificare  gli  interessati
          solo in caso di necessita'. 
              7. I dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
          vita sessuale sono conservati separatamente da  altri  dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui al  comma  6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri o banche di  dati  senza  l'ausilio  di  strumenti
          elettronici. 
              8. I dati idonei a rivelare  lo  stato  di  salute  non
          possono essere diffusi. 
              9.   Rispetto   ai   dati   sensibili   e    giudiziari
          indispensabili ai sensi del comma 3,  i  soggetti  pubblici
          sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni  di
          trattamento  indispensabili  per  il  perseguimento   delle
          finalita' per le quali il trattamento e' consentito,  anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi. 
              10. I dati sensibili e giudiziari  non  possono  essere
          trattati nell'ambito di  test  psico-attitudinali  volti  a
          definire il profilo o la personalita' dell'interessato.  Le
          operazioni di raffronto tra dati  sensibili  e  giudiziari,
          nonche' i trattamenti di dati  sensibili  e  giudiziari  ai
          sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
          scritta dei motivi. 
              11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di  cui
          al comma 10, se effettuati utilizzando banche  di  dati  di
          diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati  sensibili
          e giudiziari, sono ammessi solo  se  previsti  da  espressa
          disposizione di legge. 
              12. Le disposizioni di cui al presente articolo  recano
          principi  applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
          ordinamenti, ai trattamenti disciplinati  dalla  Presidenza
          della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati,  dal  Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale. 
              (Omissis).». 
              «Art. 73 (Altre finalita' in  ambito  amministrativo  e
          sociale).  -  1.  Si  considerano  di  rilevante  interesse
          pubblico, ai sensi degli  articoli  20  e  21,  nell'ambito
          delle  attivita'  che  la  legge  demanda  ad  un  soggetto
          pubblico, le finalita' socio-assistenziali, con particolare
          riferimento a: 
              a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione
          in favore di giovani o di altri  soggetti  che  versano  in
          condizioni di disagio sociale, economico o familiare; 
              b) interventi anche di rilievo sanitario in  favore  di
          soggetti bisognosi o non autosufficienti  o  incapaci,  ivi
          compresi i servizi di assistenza economica  o  domiciliare,
          di telesoccorso, accompagnamento e trasporto; 
              c)  assistenza  nei  confronti  di  minori,  anche   in
          relazione a vicende giudiziarie; 
              d) indagini psico-sociali relative a  provvedimenti  di
          adozione anche internazionale; 
              e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei; 
              f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento
          al soggiorno di nomadi; 
              g) interventi in tema di barriere architettoniche. 
              2. Si considerano,  altresi',  di  rilevante  interesse
          pubblico, ai sensi degli  articoli  20  e  21,  nell'ambito
          delle  attivita'  che  la  legge  demanda  ad  un  soggetto
          pubblico, le finalita': 
              a) di gestione di asili nido; 
              b) concernenti la gestione di mense  scolastiche  o  la
          fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 
              c) ricreative o di promozione  della  cultura  e  dello
          sport, con particolare  riferimento  all'organizzazione  di
          soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni  sportive  o
          all'uso  di  beni  immobili  o  all'occupazione  di   suolo
          pubblico; 
              d) di assegnazione di alloggi di edilizia  residenziale
          pubblica; 
              e) relative alla leva militare; 
              f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto
          previsto  dall'art.  53,  con  particolare  riferimento  ai
          servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai  controlli  in
          materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e  difesa
          del suolo; 
              g) degli uffici per le relazioni con il pubblico; 
              h) in materia di protezione civile; 
              i) di supporto  al  collocamento  e  all'avviamento  al
          lavoro, in particolare  a  cura  di  centri  di  iniziativa
          locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro; 
              l) dei difensori civici regionali e locali.». 
              «Art.  86  (Altre  finalita'  di  rilevante   interesse
          pubblico). - 1. Fuori dei casi di cui agli  articoli  76  e
          85, si considerano  di  rilevante  interesse  pubblico,  ai
          sensi degli articoli 20  e  21,  le  finalita',  perseguite
          mediante  trattamento  di  dati  sensibili  e   giudiziari,
          relative   alle    attivita'    amministrative    correlate
          all'applicazione della disciplina in materia di: 
              a) tutela sociale della maternita'  e  di  interruzione
          volontaria della gravidanza, con particolare riferimento  a
          quelle svolte per la gestione  di  consultori  familiari  e
          istituzioni analoghe, per  l'informazione,  la  cura  e  la
          degenza  delle  madri,  nonche'  per  gli   interventi   di
          interruzione della gravidanza; 
              b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con  particolare
          riferimento a quelle svolte al fine  di  assicurare,  anche
          avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro,  i
          servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria
          ai  tossicodipendenti,  gli  interventi   anche   di   tipo
          preventivo previsti  dalle  leggi  e  l'applicazione  delle
          misure amministrative previste; 
              c) assistenza, integrazione  sociale  e  diritti  delle
          persone handicappate effettuati, in  particolare,  al  fine
          di: 
              1) accertare l'handicap ed assicurare la  funzionalita'
          dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale
          e familiare, nonche' interventi  economici  integrativi  ed
          altre agevolazioni; 
              2)   curare   l'integrazione   sociale,   l'educazione,
          l'istruzione e l'informazione alla famiglia  del  portatore
          di handicap, nonche' il collocamento obbligatorio nei  casi
          previsti dalla legge; 
              3)  realizzare   comunita-alloggio   e   centri   socio
          riabilitativi; 
              4) curare la tenuta  degli  albi  degli  enti  e  delle
          associazioni ed organizzazioni  di  volontariato  impegnati
          nel settore. 
              2. Ai  trattamenti  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 85, comma 4.». 
              «Art.  95  (Dati  sensibili  e  giudiziari).  -  1.  Si
          considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
          articoli  20  e  21,  le  finalita'  di  istruzione  e   di
          formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
          universitario, con particolare riferimento a quelle  svolte
          anche in forma integrata.». 
              «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a  quanto  previsto  da
          specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi
          dell'Ufficio e in conformita' al  presente  codice,  ha  il
          compito di: 
              (Omissis); 
                g) esprimere pareri nei casi previsti; 
              (Omissis).». 
              - Si riportano i testi degli articoli  1,  2  e  3  del
          decreto legislativo 15  aprile  2005,  n.  76  (Definizione
          delle norme generali sul  diritto-dovere  all'istruzione  e
          alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera  c),
          della L. 28 marzo 2003, n. 53), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103: 
              «Art.   1   (Diritto-dovere   all'istruzione   e   alla
          formazione). - 1. La Repubblica promuove l'apprendimento in
          tutto  l'arco  della  vita  e   assicura   a   tutti   pari
          opportunita' di raggiungere elevati livelli culturali e  di
          sviluppare  le  capacita'  e  le   competenze,   attraverso
          conoscenze e abilita', generali e specifiche, coerenti  con
          le   attitudini   e   le   scelte    personali,    adeguate
          all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del  lavoro,
          anche con riguardo alle  dimensioni  locali,  nazionale  ed
          europea. 
              2.  L'obbligo  scolastico  di  cui  all'art.  34  della
          Costituzione,  nonche'  l'obbligo   formativo,   introdotto
          dall'art.  68  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  e
          successive  modificazioni,  sono  ridefiniti  ed  ampliati,
          secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto
          all'istruzione e formazione e correlativo dovere. 
              3.  La  Repubblica  assicura   a   tutti   il   diritto
          all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,
          comunque, sino al conseguimento di una qualifica di  durata
          almeno triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  Tale
          diritto si realizza  nelle  istituzioni  del  primo  e  del
          secondo ciclo del sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione,  costituite  dalle  istituzioni  scolastiche  e
          dalle istituzioni formative  accreditate  dalle  regioni  e
          dalle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  anche
          attraverso l'apprendistato di cui all'art. 48  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  ivi  comprese  le
          scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo
          2000, n. 62,  secondo  livelli  essenziali  di  prestazione
          definiti a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera  m),
          della Costituzione. 
              4. I genitori, o chi  ne  fa  le  veci,  che  intendano
          provvedere privatamente o direttamente  all'istruzione  dei
          propri figli, ai fini  dell'esercizio  del  diritto-dovere,
          devono  dimostrare  di  averne  la  capacita'   tecnica   o
          economica  e  darne  comunicazione  anno  per   anno   alla
          competente   autorita',   che   provvede   agli   opportuni
          controlli. 
              5. Nelle istituzioni scolastiche statali  la  fruizione
          del diritto di cui al comma 3 non e' soggetta  a  tasse  di
          iscrizione e di frequenza. 
              6.  La  fruizione  dell'offerta  di  istruzione  e   di
          formazione come previsto dal presente  decreto  costituisce
          per tutti ivi compresi, ai sensi  dell'art.  38  del  testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  i
          minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre
          che un diritto  soggettivo,  un  dovere  sociale  ai  sensi
          dell'art. 4, secondo comma, della Costituzione,  sanzionato
          come previsto dall'art. 5. 
              7.  La  Repubblica  garantisce,   attraverso   adeguati
          interventi,  l'integrazione  nel   sistema   educativo   di
          istruzione e formazione  delle  persone  in  situazione  di
          handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          successive modificazioni. 
              8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di
          cui al presente articolo si realizza con le  gradualita'  e
          modalita' previste dall'art. 6. 
              Art. 2 (Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione
          e alla formazione). - 1. Il diritto-dovere  ha  inizio  con
          l'iscrizione  alla  prima  classe  della  scuola  primaria,
          secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio
          2004, n. 59, fatta salva la possibilita' di frequenza della
          scuola   dell'infanzia   di   cui   al   medesimo   decreto
          legislativo. 
              2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano,  in
          raccordo  con  le  istituzioni  del  sistema  educativo  di
          istruzione e formazione del secondo ciclo ed  i  competenti
          servizi territoriali, iniziative di  orientamento  ai  fini
          della scelta dei  percorsi  educativi  del  secondo  ciclo,
          sulla base dei percorsi di ciascun allievo,  personalizzati
          e documentati. 
              3. I giovani che hanno conseguito il titolo  conclusivo
          del primo ciclo sono iscritti ad un  istituto  del  sistema
          dei  licei  o  del  sistema  di  istruzione  e   formazione
          professionale  di  cui  all'art.  1,  comma  3,   fino   al
          conseguimento del diploma liceale o di un titolo o  di  una
          qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
          diciottesimo  anno  di  eta',  fatto  salvo  il  limite  di
          frequentabilita' delle singole classi  ai  sensi  dell'art.
          192, comma 4, del decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.
          297, nonche' quello  derivante  dalla  contrazione  di  una
          ferma  volontaria  nelle  carriere  iniziali  delle   Forze
          armate, compresa l'Arma dei carabinieri. 
              4.  Ai  fini  di  cui  al  comma  3,  l'iscrizione   e'
          effettuata presso le istituzioni del sistema  dei  licei  o
          presso  quelle  del  sistema  di  istruzione  e  formazione
          professionale che realizzano profili educativi, culturali e
          professionali, ai  quali  conseguono  titoli  e  qualifiche
          professionali di differente livello, valevoli su  tutto  il
          territorio nazionale e spendibili nell'Unione  europea,  se
          rispondenti ai livelli essenziali di  prestazione  definiti
          ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della  legge  28
          marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di  cui
          all'art. 7, comma 1, lettera c), della legge medesima. 
              5. All'attuazione  del  diritto-dovere  concorrono  gli
          alunni, le loro  famiglie,  le  istituzioni  scolastiche  e
          formative, nonche' i soggetti che assumono con il contratto
          di  apprendistato,  di  cui   all'art.   48   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  ed  il  tutore
          aziendale di cui al  comma  4,  lettera  f),  del  predetto
          articolo,  condividendo  l'obiettivo   della   crescita   e
          valorizzazione  della  persona   umana   secondo   percorsi
          formativi  rispondenti  alle  attitudini  di   ciascuno   e
          finalizzati al pieno successo formativo. 
              Art.  3  (Sistema  nazionale   delle   anagrafi   degli
          studenti). - 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2,  e  nel
          rispetto delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, l'anagrafe  nazionale  degli  studenti
          presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca opera il trattamento dei  dati  sui  percorsi
          scolastici,  formativi  e  in  apprendistato  dei   singoli
          studenti  e  dei  dati  relativi  alla  valutazione   degli
          studenti, a partire dal primo anno della  scuola  primaria,
          avvalendosi  delle  dotazioni  umane  e   strumentali   del
          medesimo   Ministero.   Il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   acquisisce   dalle
          istituzioni  scolastiche  statali  e   paritarie   i   dati
          personali, sensibili e giudiziari degli  studenti  e  altri
          dati  utili  alla  prevenzione   e   al   contrasto   della
          dispersione scolastica (3). 
              2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo,  gia'
          costituite ai sensi dell'art.  68  della  legge  17  maggio
          1999, n. 144, e successive modificazioni, sono  trasformate
          in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati
          sui percorsi scolastici, formativi e in  apprendistato  dei
          singoli studenti a partire  dal  primo  anno  della  scuola
          primaria. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi  regionali
          degli studenti con le anagrafi comunali della  popolazione,
          anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4  e  5
          del presente  decreto,  nonche'  il  coordinamento  con  le
          funzioni svolte dalle Province  attraverso  i  servizi  per
          l'impiego  in  materia  di  orientamento,  informazione   e
          tutorato. 
              4.   Con   apposito   accordo    tra    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede  di
          Conferenza unificata  di  cui  al  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  e'  assicurata  l'integrazione  delle
          anagrafi di cui ai commi 1, 2 e  3  nel  Sistema  nazionale
          delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede
          a: 
              a) definire gli standard tecnici  per  lo  scambio  dei
          flussi informativi; 
              b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi; 
              c) definire l'insieme delle informazioni che permettano
          la tracciabilita' dei percorsi scolastici e  formativi  dei
          singoli studenti. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riportano i testi dell'art. 3, comma 2,  dell'art.
          4, comma  1  e  dell'art.  5,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  24  febbraio  1994  (Atto  di
          indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle  unita'
          sanitarie  locali  in  materia  di  alunni   portatori   di
          handicap), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6  aprile
          1994, n. 79: 
              «Art. 3 (Diagnosi funzionale). - (Omissis). 
              2.   Alla   diagnosi   funzionale   provvede   l'unita'
          multidisciplinare composta: dal  medico  specialista  nella
          patologia segnalata, dallo specialista in  neuropsichiatria
          infantile,  dal  terapista  della   riabilitazione,   dagli
          operatori sociali in servizio presso  la  unita'  sanitaria
          locale o in regime  di  convenzione  con  la  medesima.  La
          diagnosi funzionale deriva  dall'acquisizione  di  elementi
          clinici  e   psico-sociali.   Gli   elementi   clinici   si
          acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e
          l'acquisizione   dell'eventuale    documentazione    medica
          preesistente. Gli elementi  psico-sociali  si  acquisiscono
          attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi: 
              a) i dati anagrafici del soggetto; 
              b) i dati  relativi  alle  caratteristiche  del  nucleo
          familiare (composizione, stato di salute dei  membri,  tipo
          di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.). 
              (Omissis). 
              Art. 4 (Profilo dinamico funzionale).  -  1.  Ai  sensi
          dell'art. 12, comma 5, della legge  n.  104  del  1992,  il
          profilo  dinamico  funzionale  e'  atto   successivo   alla
          diagnosi funzionale e indica in via  prioritaria,  dopo  un
          primo periodo di  inserimento  scolastico,  il  prevedibile
          livello di sviluppo che l'alunno in situazione di  handicap
          dimostra di possedere nei tempi  brevi  (sei  mesi)  e  nei
          tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene
          redatto dall'unita' multidisciplinare di  cui  all'art.  3,
          dai docenti curriculari e  dagli  insegnanti  specializzati
          della scuola, che  riferiscono  sulla  base  della  diretta
          osservazione ovvero  in  base  all'esperienza  maturata  in
          situazioni analoghe, con la  collaborazione  dei  familiari
          dell'alunno. 
              (Omissis). 
              Art. 5 (Piano educativo individualizzato). - (Omissis). 
              2. Il P.E.I. e' redatto,  ai  sensi  del  comma  5  del
          predetto art. 12, congiuntamente dagli  operatori  sanitari
          individuati dalla USL e/o USSL e dal  personale  insegnante
          curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con
          la      partecipazione      dell'insegnante       operatore
          psico-pedagogico, in collaborazione con i  genitori  o  gli
          esercenti la potesta' parentale dell'alunno. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275  (Regolamento  recante  norme  in  materia  di
          autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
          21 della L. 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10  agosto  1999,  n.  186,  supplemento
          ordinario. 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione  amministrativa),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riportano i testi degli articoli  2,  3  e  4  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
          febbraio 2006, n.  185  (Regolamento  recante  modalita'  e
          criteri per l'individuazione dell'alunno come  soggetto  in
          situazione di handicap, ai sensi  dell'art.  35,  comma  7,
          della L.  27  dicembre  2002,  n.  289»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115: 
              «Art. 2 (Modalita' e  criteri).  -  1.  Ai  fini  della
          individuazione dell'alunno come soggetto in  situazione  di
          handicap, le Aziende  Sanitarie  dispongono,  su  richiesta
          documentata dei genitori  o  degli  esercenti  la  potesta'
          parentale  o  la  tutela  dell'alunno  medesimo,   appositi
          accertamenti collegiali, nel rispetto  di  quanto  previsto
          dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
              2. Gli accertamenti di cui al comma 1,  da  effettuarsi
          in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno  scolastico  e
          comunque non oltre  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta, sono documentati attraverso la redazione  di  un
          verbale di  individuazione  dell'alunno  come  soggetto  in
          situazione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive  modificazioni.
          Il verbale, sottoscritto dai componenti il  collegio,  reca
          l'indicazione della patologia  stabilizzata  o  progressiva
          accertata    con    riferimento    alle     classificazioni
          internazionali dell'Organizzazione Mondiale  della  Sanita'
          nonche'  la  specificazione  dell'eventuale  carattere   di
          particolare  gravita'  della  medesima,  in  presenza   dei
          presupposti previsti dal comma 3 del predetto  art.  3.  Al
          fine di garantire la congruenza degli  interventi  cui  gli
          accertamenti   sono   preordinati,   il   verbale    indica
          l'eventuale  termine  di  rivedibilita'   dell'accertamento
          effettuato. 
              3. Gli accertamenti di cui  ai  commi  precedenti  sono
          propedeutici  alla  redazione  della  diagnosi   funzionale
          dell'alunno,  cui  provvede   l'unita'   multidisciplinare,
          prevista dall'art. 3, comma 2 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i  criteri
          di  classificazione  di  disabilita'  e   salute   previsti
          dall'Organizzazione Mondiale della Sanita'. Il  verbale  di
          accertamento, con l'eventuale termine di  rivedibilita'  ed
          il  documento  relativo  alla  diagnosi  funzionale,   sono
          trasmessi  ai  genitori  o  agli  esercenti   la   potesta'
          parentale   o   la   tutela   dell'alunno   e   da   questi
          all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto,
          ai  fini  della  tempestiva  adozione   dei   provvedimenti
          conseguenti. 
              Art. 3 (Attivazione delle forme di  integrazione  e  di
          sostegno). - 1. Alle attivita' di cui ai commi 1  e  3  del
          precedente art. 2  fa  seguito  la  redazione  del  profilo
          dinamico funzionale e del piano educativo  individualizzato
          previsti dall'art. 12, comma  5,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, da  definire  entro  il  30  luglio  per  gli
          effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. 
              2. I soggetti di cui all'art. 5, comma 2,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994,  in  sede
          di  formulazione  del  piano  educativo   individualizzato,
          elaborano  proposte  relative  alla  individuazione   delle
          risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione  del  numero
          delle ore di sostegno. 
              3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici  Regionali  e
          le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie, nel  quadro
          delle finalita' della legislazione  nazionale  e  regionale
          vigente  in  materia  adottano   accordi   finalizzati   al
          coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per
          garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione
          dei provvedimenti relativi al funzionamento  delle  classi,
          ai  sensi  del  decreto-legge  3  luglio  2001,   n.   255,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto  2001,
          n.   333.    Gli    accordi    sono    finalizzati    anche
          all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli
          interventi  realizzati   ed   alla   influenza   esercitata
          dall'ambiente  scolastico  sull'alunno  in  situazione   di
          handicap, a norma dell'art. 6 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 febbraio 1994. 
              Art. 4 (Situazione di handicap di particolare  gravita'
          ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in
          deroga). - 1. L'autorizzazione all'attivazione di posti  di
          sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni,  a  norma
          dell'art. 35, comma 7, della legge  27  dicembre  2002,  n.
          289,  e'  disposta  dal  dirigente   preposto   all'Ufficio
          Scolastico  Regionale  sulla  base   della   certificazione
          attestante la particolare gravita' di cui all'art. 2, comma
          2 del presente decreto.». 
              - Il decreto  7  dicembre  2006,  n.  305  (Regolamento
          recante identificazione dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          trattati  e  delle  relative  operazioni   effettuate   dal
          Ministero della pubblica istruzione,  in  attuazione  degli
          articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, recante Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          gennaio 2007, n. 11. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
          del 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          10 giugno 2003, n. 132. 
              «Art. 8 (Attuazione dell'art.  120  della  Costituzione
          sul potere sostitutivo). - (Omissis). 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  13,  comma  2  ter,   del
          decreto-legge n. 104 del 2013, nonche' degli  articoli  73,
          86 e 95 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art.  12,  comma  5,  della  citata
          legge n. 104 del 1992, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo n.  196  del
          2003, si veda nelle note alle premesse.