Art. 2 
 
                         Parametri generali 
 
  1. In caso di liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale,  i
compensi da corrispondere alle categorie di cui all'articolo  1  sono
determinati secondo i parametri specifici indicati  dall'articolo  3,
in relazione alle prestazioni e con riferimento  al  relativo  valore
medio liquidabile individuati nelle tabelle di cui all'allegato 1. 
  2. Per le prestazioni non espressamente individuate  nelle  tabelle
di cui all'allegato 1 il compenso e' determinato  in  via  analogica,
sulla base dei parametri specifici indicati nell'articolo 3 e con  le
maggiorazioni previste nell'articolo 4. 
  3. Nei compensi non sono comprese le spese  da  rimborsare  secondo
qualsiasi modalita', inclusa quella concordata in  modo  forfettario.
Non sono altresi' compresi oneri  e  contributi  dovuti  a  qualsiasi
titolo. I costi degli ausiliari incaricati  dal  professionista  sono
considerati  tra  le  spese  dello  stesso.   Il   provvedimento   di
liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso  dovuto
al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonche'
il totale omnicomprensivo di tali voci. 
  4. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo  per  la
prestazione  professionale,  incluse  le  attivita'  accessorie  alla
stessa. 
  5. Nel caso  di  incarico  collegiale  il  compenso  e'  unico,  ma
l'organo giurisdizionale  puo'  aumentarlo  fino  al  doppio.  Quando
l'incarico  professionale   e'   conferito   a   una   societa'   tra
professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo  di  essi
anche se la stessa prestazione e' eseguita da piu' soci. 
  6. Per gli incarichi non conclusi, o  costituenti  prosecuzione  di
precedenti  incarichi,  si  tiene  conto  dell'opera   effettivamente
svolta. 
  7. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo
9, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
costituisce elemento di valutazione  negativa  da  parte  dell'organo
giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 
  8.  I  valori  indicati,  ai  fini  della  liquidazione,   di   cui
all'allegato 1, espressi in termini numerici o percentuali, non  sono
vincolanti per la liquidazione stessa. 
  9. Per le controversie di valore indeterminato  o  indeterminabile,
si tiene particolare conto dell'oggetto e  della  complessita'  delle
stesse. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi, nel comma 7, all'art.  9
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  si  veda
          nelle note alle premesse.