Art. 2 Parametri generali 1. In caso di liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale, i compensi da corrispondere alle categorie di cui all'articolo 1 sono determinati secondo i parametri specifici indicati dall'articolo 3, in relazione alle prestazioni e con riferimento al relativo valore medio liquidabile individuati nelle tabelle di cui all'allegato 1. 2. Per le prestazioni non espressamente individuate nelle tabelle di cui all'allegato 1 il compenso e' determinato in via analogica, sulla base dei parametri specifici indicati nell'articolo 3 e con le maggiorazioni previste nell'articolo 4. 3. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita', inclusa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono considerati tra le spese dello stesso. Il provvedimento di liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonche' il totale omnicomprensivo di tali voci. 4. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita' accessorie alla stessa. 5. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico, ma l'organo giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una societa' tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche se la stessa prestazione e' eseguita da piu' soci. 6. Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 7. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 8. I valori indicati, ai fini della liquidazione, di cui all'allegato 1, espressi in termini numerici o percentuali, non sono vincolanti per la liquidazione stessa. 9. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessita' delle stesse.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi, nel comma 7, all'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si veda nelle note alle premesse.