Art. 10 
 
Delega  al  Governo  per   il   recepimento   della   raccomandazione
  CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico,  del  22
  dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorita'
  nazionali 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con le procedure di  cui  all'articolo  31  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del  Comitato  europeo
per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa  al  mandato
macroprudenziale delle autorita' nazionali. 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali  privo
di personalita' giuridica, quale autorita' indipendente designata, ai
sensi della raccomandazione  CERS/2011/3,  per  la  conduzione  delle
politiche macroprudenziali; 
    b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca  d'Italia,  che
lo presiede, la Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa
(CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS)  e
la  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione   (COVIP),   che
condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilita' del  sistema
finanziario; 
    c) prevedere che alle sedute del Comitato assistano il  Ministero
dell'economia e delle finanze e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato (AGCM); 
    d) prevedere le regole di funzionamento e di  voto  del  Comitato
nonche' i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche; 
    e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche  macroprudenziali
alla Banca  d'Italia,  che  svolge  le  funzioni  di  segreteria  del
Comitato; 
    f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti  e
i compiti di cooperazione con altre autorita', nazionali ed  europee,
previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3; 
    g)   attribuire   al   Comitato   il   potere   di    indirizzare
raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e  alla  COVIP  e  di  inviare
comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorita'  di  cui  alla
presente  lettera  motivano  l'eventuale  mancata  attuazione   delle
raccomandazioni stesse; 
    h) attribuire al Comitato il potere di  richiedere  alla  CONSOB,
all'IVASS e alla COVIP tutti  i  dati  e  le  informazioni  necessari
all'esercizio delle sue funzioni; 
    i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la  CONSOB,
l'IVASS  e  la  COVIP  in  base  alle   rispettive   competenze,   le
informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni  da
soggetti privati che svolgono attivita' economiche rilevanti ai  fini
della stabilita' finanziaria e da soggetti pubblici,  secondo  quanto
previsto  dalla  raccomandazione  CERS/2011/3,  e  che,   quando   le
informazioni non possono essere acquisite tramite le autorita' di cui
alla presente lettera  ai  sensi  delle  rispettive  legislazioni  di
settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione  alla  Banca  d'Italia,
alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato  condivide
con le autorita' i dati e  le  informazioni  necessari  all'esercizio
delle loro funzioni; 
    l) prevedere che ai soggetti privati  che  non  ottemperano  agli
obblighi  di  fornire  le  informazioni   richieste   dalla   CONSOB,
dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle  rispettive  legislazioni  di
settore, secondo quanto previsto dalla lettera i), sono applicate  le
sanzioni   amministrative   pecuniarie   previste   dalle    medesime
legislazioni di settore; negli altri  casi  prevedere  che  la  Banca
d'Italia puo' irrogare ai soggetti privati che non  ottemperano  agli
obblighi di fornire le informazioni da essa  richieste  una  sanzione
amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi
di   proporzionalita',   dissuasivita'   e    adeguatezza,    secondo
un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000  euro  e
un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la  Banca  d'Italia  si
puo' avvalere del Corpo della guardia  di  finanza  per  i  necessari
accertamenti; 
    m) prevedere che il Comitato presenti annualmente  al  Governo  e
alle Camere una relazione sulla propria attivita'. 
  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con
la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni  correttive  e
integrative dei medesimi decreti legislativi. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1. 
              -  La  raccomandazione  del  Comitato  Europeo  per  il
          Rischio  Sistemico,  del  22  dicembre  2011,  relativa  al
          mandato   macroprudenziale   delle   autorita'    nazionali
          (CERS/2011/3), e' pubblicata nella G.U.U.E.  C  41  del  14
          febbraio 2012.