Art. 11 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e
  del Consiglio,  del  29  aprile  2015,  relativo  alle  commissioni
  interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello  sviluppo
economico, con le procedure di cui all'articolo  31  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
Commissioni parlamentari, un decreto  legislativo  recante  le  norme
occorrenti all'adeguamento del quadro  normativo  vigente  a  seguito
dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 751/2015  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  29  aprile  2015,   relativo   alle
commissioni interbancarie sulle operazioni  di  pagamento  basate  su
carta. 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina  e
alle  finalita'  del  regolamento  (UE)   751/2015,   le   occorrenti
modificazioni  e  abrogazioni  della  normativa  vigente,  anche   di
derivazione europea, per i settori  interessati  dalla  normativa  da
attuare, al fine di assicurare la corretta e  integrale  applicazione
del medesimo regolamento e di realizzare  il  migliore  coordinamento
con le altre disposizioni vigenti; 
    b) ai sensi  dell'articolo  14  del  regolamento  (UE)  751/2015,
prevedere  le  sanzioni   amministrative   efficaci,   dissuasive   e
proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi contenuti
nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina
omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1º  settembre  1993,  n.  385,  specialmente  con
riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti; 
    c) stabilire l'entita' delle sanzioni amministrative introdotte o
modificate ai sensi della lettera b) in modo che, per quanto concerne
le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione  applicabile  alle
societa' o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro  e  un
massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per  cento  del  fatturato
quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro e  il  fatturato
e' disponibile  e  determinabile,  e  la  sanzione  applicabile  alle
persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo
di 5 milioni di euro; 
    d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale
delle  controversie  tra  beneficiari  e  prestatori  di  servizi  di
pagamento, in conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  15  del
regolamento (UE)  751/2015,  anche  avvalendosi  di  procedure  e  di
organismi gia' esistenti. 
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con  la  procedura
ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui
al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive  e  integrative  del
medesimo decreto legislativo. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 si veda nelle note all'art. 1. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  751/2015  del  Parlamento
          europeo  e  del   Consiglio   relativo   alle   commissioni
          interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 19 maggio 2015, n. L 123. 
              - I capi V e VI del Titolo VIII del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n.  385  (Testo  unico  delle  leggi  in
          materia bancaria e creditizia), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 settembre  1993,  n.  230,  S.O.,  sono  cosi'
          rubricati: «Titolo VIII, Sanzioni, Capo V  Altre  Sanzioni,
          Capo  VI  Disposizioni  generali  in  materia  di  sanzioni
          amministrative».