Art. 12 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre
  2015, relativa ai servizi di pagamento  nel  mercato  interno,  che
  modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE  e  2013/36/UE  e  il
  regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con i Ministri  della  giustizia,  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale   e   dello   sviluppo
economico, con le procedure di cui all'articolo  31  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione
della  direttiva  (UE)  2015/2366  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo e'  tenuto  a
seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e  al
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
le modifiche e le integrazioni necessarie  al  corretto  e  integrale
recepimento della  direttiva  (UE)  2015/2366  e  dei  relativi  atti
delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo
di favorire  l'utilizzo  di  strumenti  di  pagamento  elettronici  e
promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale  dei  servizi  di
pagamento; prevedere,  ove  opportuno,  il  ricorso  alla  disciplina
secondaria  della  Banca  d'Italia  che,  nell'esercizio  dei  poteri
regolamentari, tiene conto delle linee guida  emanate  dall'Autorita'
bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva; 
    b) designare la Banca d'Italia  quale  autorita'  competente  per
assicurare l'effettiva osservanza delle  disposizioni  di  attuazione
della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e
di indagine previsti dalla medesima direttiva; 
    c) individuare nella  Banca  d'Italia  l'autorita'  competente  a
specificare le regole che disciplinano l'accesso  degli  istituti  di
pagamento ai  conti  detenuti  presso  banche  e  ad  assicurarne  il
rispetto  tenendo  conto  delle  esigenze  di  concorrenzialita'  del
mercato di riferimento  secondo  logiche  non  discriminatorie  e  di
promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici; 
    d) prevedere  che  il  servizio  di  disposizione  di  ordine  di
pagamento e il servizio di  informazione  sui  conti,  come  definiti
dalla direttiva  (UE)  2015/2366,  siano  assoggettati  alla  riserva
prevista per la prestazione di servizi di pagamento; 
    e) con riferimento al  servizio  di  disposizione  di  ordine  di
pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente  a
disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del  rilascio
dell'autorizzazione all'avvio  dell'attivita'  e  dell'esercizio  del
controllo sui relativi prestatori; 
    f)  con  riferimento  al  servizio  di  informazione  sui  conti,
individuare   nella   Banca   d'Italia   l'autorita'   competente   a
disciplinare  la  prestazione  del  servizio,  anche  ai  fini  della
registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori; 
    g) in  conformita'  a  quanto  previsto  dall'articolo  20  della
direttiva  (UE)  2015/2366,  assicurare   una   chiara   e   corretta
ripartizione di  responsabilita'  tra  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento di radicamento del conto  e  i  prestatori  di  servizi  di
disposizione di ordine di pagamento  coinvolti  nell'operazione,  con
l'obiettivo  di  garantire  che  ciascun  prestatore  di  servizi  di
pagamento si assuma la responsabilita' per la  parte  dell'operazione
sotto il proprio controllo; 
    h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro
dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel  territorio
della Repubblica tramite agenti: 
      1) prevedere  l'obbligo  di  istituire  un  punto  di  contatto
centrale  al  ricorrere  dei  presupposti  individuati  dalle   norme
tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo  5,
della direttiva (UE)  2015/2366,  in  modo  da  garantire  l'efficace
adempimento degli  obblighi  previsti  dai  titoli  III  e  IV  della
medesima direttiva; 
      2) attribuire alla Banca d'Italia il compito  di  adottare  una
disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni  che
devono essere svolte dai punti di contatto; 
    i)  avvalersi  della  facolta'  di   vietare   il   diritto   del
beneficiario di imporre spese,  tenendo  conto  della  necessita'  di
incoraggiare la concorrenza e di promuovere  l'uso  di  strumenti  di
pagamento  efficienti,  e   designare   l'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato quale  autorita'  competente  a  verificare
l'effettiva  osservanza  del  divieto  e  ad  applicare  le  relative
sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori,
previsti dal codice del consumo, di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206; 
    l) prevedere le sanzioni amministrative per le  violazioni  delle
disposizioni dettate in attuazione della  direttiva  (UE)  2015/2366,
valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in
materia  di  servizi  di  pagamento  al  dettaglio  con   particolare
riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11, e a quelle previste per le  violazioni  del  regolamento
(CE) n. 924/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16
settembre 2009, e del regolamento (CE)  n.  260/2012  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  14  marzo  2012,  anche  attraverso
l'introduzione di una  disciplina  omogenea  a  quella  prevista  dal
titolo VIII, capi  V  e  VI,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo  alle
violazioni commesse da societa' o enti, prevedere  l'applicazione  di
sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di
euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando  tale  importo
e' superiore a 5 milioni di euro e  il  fatturato  e'  disponibile  e
determinabile; 
    m) prevedere disposizioni transitorie  in  base  alle  quali  gli
istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che  hanno
iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1  a  6
dell'allegato I alla  direttiva  (UE)  2015/2366  conformemente  alle
disposizioni di diritto  nazionale  di  recepimento  della  direttiva
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  novembre
2007, vigenti prima della data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo, possano continuare tale  attivita'  fino  al  13  luglio
2018; 
    n) prevedere  disposizioni  transitorie  in  base  alle  quali  i
prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare  i  servizi
di  pagamento  di  cui  al  punto  7  dell'allegato  alla   direttiva
2007/64/CE mantengano  tale  autorizzazione  per  la  prestazione  di
servizi di pagamento che rientrano tra  quelli  di  cui  al  punto  3
dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio
2020, le autorita' competenti dispongono di elementi che attestano il
rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei
fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366; 
    o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni  e  integrazioni
alla normativa vigente, anche di  derivazione  europea,  al  fine  di
assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione
del  presente  articolo  e  la  complessiva  razionalizzazione  della
disciplina di settore. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1. 
              - La direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio relativa ai  servizi  di  pagamento  nel  mercato
          interno, che modifica le direttive 2002/65/CE,  2009/110/CE
          e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010,  e  abroga
          la direttiva 2007/64/CE (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n. L 337. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11
          (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
          di pagamento nel mercato interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e
          che abroga  la  direttiva  97/5/CE),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, S.O. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'art. 11. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29
          luglio  2003,  n.  229),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  924/2009  del  Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio   relativo    ai    pagamenti
          transfrontalieri  nella   Comunita'   e   che   abroga   il
          regolamento (CE) n. 2560/2001 (Testo rilevante ai fini  del
          SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 9  ottobre  2009,  n.  L
          266. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  260/2012,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti  tecnici
          e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro
          e che modifica  il  regolamento  (CE)  n.  924/2009  (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 30
          marzo 2012, n. L 94. 
              - I capi V e VI del Titolo VIII del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n.  385  (Testo  unico  delle  leggi  in
          materia bancaria e creditizia), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 settembre  1993,  n.  230,  S.O.,  sono  cosi'
          rubricati: «Titolo VIII, Sanzioni, Capo V  Altre  Sanzioni,
          Capo  VI  Disposizioni  generali  in  materia  di  sanzioni
          amministrative». 
              - La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa ai  servizi  di  pagamento  nel  mercato
          interno,  recante   modifica   delle   direttive   97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE  e  2006/48/CE,   che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE e' pubblicato nella G.U.U.E.  5  dicembre
          2007, n. L 319.