Art. 13 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e
  del  Consiglio,  del  29  aprile  2015,  relativo   ai   fondi   di
  investimento europei a lungo termine 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  con  le
procedure di cui all'articolo 31 della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, acquisito il parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,
un decreto legislativo recante le  norme  occorrenti  all'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2015,
relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le  modificazioni  necessarie  all'applicazione
del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il  ricorso
alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri  di
vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca  d'Italia
e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite  dal  citato
testo unico; 
    b) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB  il  potere  di
applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci,  dissuasive  e
proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi  previsti
dal regolamento, in coerenza con quelle gia' stabilite dalla parte V,
titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro  i
limiti massimi ivi previsti; 
    c) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla  disciplina
del regolamento (UE) 2015/760  e  ai  principi  e  criteri  direttivi
previsti  dal  presente  comma,  le  occorrenti  modificazioni   alla
normativa vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
interessati dalla normativa da attuare,  al  fine  di  realizzare  il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando
un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della
stabilita' finanziaria. 
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con  la  procedura
ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui
al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive  e  integrative  del
medesimo decreto legislativo. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  2015/760  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio relativo ai fondi  di  investimento
          europei a lungo termine (Testo rilevante ai fini del  SEE),
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 maggio 2015, n. L 123. 
              - La parte V, titolo  II  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 (Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.  71,
          S.O., e' cosi' rubricata:  «Parte  V  sanzioni,  Titolo  II
          sanzioni amministrative».