Art. 14 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio
  2014,  sulla  comparabilita'  delle  spese  relative  al  conto  di
  pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e  sull'accesso
  al conto di pagamento con caratteristiche di base 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/92/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  luglio
2014,  sulla  comparabilita'  delle  spese  relative  al   conto   di
pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al
conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo e'  tenuto
a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993,  n.  385,  le  modifiche  necessarie  al  corretto  e
integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi  atti
delegati  adottati  dalla  Commissione   europea,   prevedendo,   ove
opportuno,  il  ricorso  alla  disciplina  secondaria   della   Banca
d'Italia; le disposizioni di attuazione  della  Banca  d'Italia  sono
emanate  senza  necessita'  di  previa  deliberazione  del   Comitato
interministeriale   per   il   credito   e   il   risparmio   (CICR);
nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto
delle linee guida emanate dall'Autorita' bancaria  europea  ai  sensi
della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente
disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del  titolo  VI
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; 
    b) designare la Banca  d'Italia  quale  autorita'  amministrativa
competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e  22
della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e  di
indagine previsti dalla medesima direttiva; 
    c) estendere  alla  violazione  degli  obblighi  stabiliti  dalla
direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le  sanzioni
amministrative previste dal medesimo testo unico  per  l'inosservanza
delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico; 
    d) avvalersi della facolta' di non applicare,  se  rilevante,  la
direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia  e  alla  Cassa  depositi  e
prestiti Spa; 
    e) con riferimento al documento informativo sulle spese  previsto
dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE: 
      1) consentire che  sia  richiesta  l'inclusione  nel  documento
informativo di un indicatore  sintetico  dei  costi  complessivi  che
sintetizzi i  costi  totali  annui  del  conto  di  pagamento  per  i
consumatori; 
      2) prevedere che il documento informativo sia  fornito  insieme
con le altre informazioni  precontrattuali  richieste  dalla  vigente
disciplina applicabile al conto di pagamento; 
    f)  con   riferimento   al   riepilogo   delle   spese   previsto
dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere  che  esso  sia
fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni
periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di
pagamento; 
    g) nel dare attuazione alle disposizioni  dell'articolo  7  della
direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, fare riferimento
per quanto possibile alle iniziative private  e  prevedere  che  tali
disposizioni tengano conto dell'entrata in  vigore  della  disciplina
relativa al documento informativo sulle spese e  al  riepilogo  delle
spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva
2014/92/UE; 
    h) per quanto concerne il trasferimento del  conto  di  pagamento
previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE: 
      1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli  2
e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo  2015,  n.  33,  prevedendone  la
confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385; 
      2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di  pagamento
trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e  gli  addebiti
diretti sul conto di pagamento del consumatore, e' tenuto a informare
tempestivamente il pagatore  o  il  beneficiario  delle  ragioni  del
rifiuto dell'operazione di pagamento; 
      3)  valutare  se   introdurre   meccanismi   di   trasferimento
alternativi, purche'  siano  nell'interesse  dei  consumatori,  senza
oneri supplementari  per  gli  stessi  e  nel  rispetto  dei  termini
previsti dalla direttiva 2014/92/UE; 
    i) con riferimento alla disciplina del  conto  di  pagamento  con
caratteristiche  di  base,  di  cui  al  capo  IV   della   direttiva
2014/92/UE: 
      1) imporre l'obbligo di  offrire  il  conto  di  pagamento  con
caratteristiche di base alle banche, alla societa' Poste italiane Spa
e agli altri prestatori di  servizi  di  pagamento  relativamente  ai
servizi di pagamento che essi gia' offrono; 
      2) prevedere che i prestatori di servizi di  pagamento  possano
rifiutare  la  richiesta  di  accesso  al  conto  di  pagamento   con
caratteristiche di base se il consumatore e' gia' titolare in  Italia
di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi  di
cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva  2014/92/UE,  salvo
il caso di trasferimento del conto, oppure per  motivi  di  contrasto
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; 
      3) prevedere la possibilita' di includere, tra i servizi che  i
prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto
di pagamento con caratteristiche di  base,  anche  servizi  ulteriori
rispetto a quelli  previsti  dall'articolo  17,  paragrafo  1,  della
direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori  a
livello nazionale, esclusa  la  concessione  di  qualsiasi  forma  di
affidamento; 
      4)  per  i  servizi  inclusi  nel  conto   di   pagamento   con
caratteristiche di base, diversi da quelli  richiamati  dall'articolo
17,  paragrafo  5,  della  direttiva   2014/92/UE,   prevedere,   ove
opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e
stabilire che il canone annuo e il costo delle  eventuali  operazioni
eccedenti siano ragionevoli e coerenti con  finalita'  di  inclusione
finanziaria; 
      5) esercitare la facolta', prevista dall'articolo 18, paragrafo
4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi
regimi tariffari a seconda del livello  di  inclusione  bancaria  del
consumatore,  individuando  le   fasce   di   clientela   socialmente
svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche  di
base e' offerto senza spese; 
      6) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei
consumatori piu' vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza
per la gestione responsabile delle  loro  finanze,  informarli  circa
l'orientamento che le organizzazioni di consumatori  e  le  autorita'
nazionali possono fornire  loro  e  incoraggiare  le  iniziative  dei
prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura  di
un conto  di  pagamento  con  caratteristiche  di  base  con  servizi
indipendenti di educazione finanziaria; 
    l) mantenere, ove non in contrasto con la  direttiva  2014/92/UE,
le disposizioni vigenti piu' favorevoli alla tutela dei consumatori; 
    m)  apportare  alla  normativa  vigente  le  abrogazioni   e   le
modificazioni  occorrenti  ad  assicurare  il  coordinamento  con  le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 14: 
              - La direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio sulla  comparabilita'  delle  spese  relative  al
          conto  di  pagamento,  sul  trasferimento  del   conto   di
          pagamento  e  sull'accesso  al  conto  di   pagamento   con
          caratteristiche di base (Testo rilevante ai fini del  SEE),
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257. 
              - Il Titolo VI del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, citato  nelle  note  all'art.  11,  e'  cosi'
          rubricato:  «Titolo   VI   Trasparenza   delle   condizioni
          contrattuali e dei rapporti con i clienti». 
              - Il testo dell'art. 127 del citato decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, cosi' recita: 
              «Art.  127  (Regole  generali).  -  01.  Le   Autorita'
          creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo
          avendo  riguardo,  oltre  che   alle   finalita'   indicate
          nell'art. 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali
          e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A  questi
          fini la Banca d'Italia, in conformita' delle  deliberazioni
          del CICR, puo' dettare anche  disposizioni  in  materia  di
          organizzazione e controlli interni. 
              02. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto  dall'art.
          112, le norme del  presente  titolo  si  applicano  secondo
          quanto stabilito dal CICR. 
              1. Le disposizioni del presente titolo sono  derogabili
          solo in senso piu' favorevole al cliente. 
              1-bis. Le informazioni fornite ai  sensi  del  presente
          titolo sono rese almeno in lingua italiana. 
              2. Le nullita' previste  dal  presente  titolo  operano
          soltanto a vantaggio del cliente e possono essere  rilevate
          d'ufficio dal giudice. 
              3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel
          presente  titolo  sono  assunte  su  proposta  della  Banca
          d'Italia, d'intesa con la CONSOB.». 
              - Il testo degli articoli 2 e 2-bis  del  decreto-legge
          24 gennaio 2015,  n.  3  (Misure  urgenti  per  il  sistema
          bancario e gli  investimenti),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 gennaio 2015, n. 19, cosi' recita: 
              «Art.  2  (Norme  sul  trasferimento  dei  servizi   di
          pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento). - 1.
          Il   presente   articolo   reca   la    disciplina    sulla
          trasferibilita' dei servizi di pagamento connessi al  conto
          di  pagamento  detenuto  da  un   consumatore   presso   un
          prestatore  di  servizi  di  pagamento   verso   un   altro
          prestatore di servizi di pagamento secondo quanto  previsto
          al capo  III  della  direttiva  2014/92/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. 
              2. Ai fini del  presente  articolo,  per  «servizio  di
          trasferimento» si intende il  trasferimento,  su  richiesta
          del consumatore, da un prestatore di servizi  di  pagamento
          ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini
          permanenti  di  bonifico,  addebiti  diretti  ricorrenti  e
          bonifici  in  entrata  ricorrenti  eseguiti  sul  conto  di
          pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo
          da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento
          di destinazione, o entrambi, con o senza  la  chiusura  del
          conto di pagamento di origine. 
              3. I prestatori di servizi di pagamento  forniscono  il
          servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti
          nella stessa valuta a tutti  i  consumatori  che  intendono
          aprire o che sono titolari di un conto di pagamento  presso
          un prestatore di servizi di pagamento. 
              4.  Il  servizio  di  trasferimento  e'   avviato   dal
          prestatore di servizi di pagamento ricevente  su  richiesta
          del consumatore. A tale fine, il  consumatore  rilascia  al
          prestatore di servizi di pagamento ricevente una  specifica
          autorizzazione    all'esecuzione    del     servizio     di
          trasferimento. 
              5. Il prestatore  di  servizi  di  pagamento  ricevente
          esegue il servizio di trasferimento  entro  il  termine  di
          dodici     giorni      lavorativi      dalla      ricezione
          dell'autorizzazione del consumatore. Nel  caso  in  cui  il
          conto  abbia  due  o  piu'  titolari,  l'autorizzazione  e'
          fornita da ciascuno di essi. 
              6. Attraverso l'autorizzazione il consumatore: 
                a) fornisce al prestatore  di  servizi  di  pagamento
          trasferente  e  al  prestatore  di  servizi  di   pagamento
          ricevente il consenso specifico a eseguire  ciascuna  delle
          operazioni  relative  al  servizio  di  trasferimento,  per
          quanto di rispettiva competenza; 
                b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in
          entrata, gli ordini permanenti di  bonifico  e  gli  ordini
          relativi ad addebiti diretti per l'addebito  in  conto  che
          devono essere trasferiti; 
                c) indica la data a partire dalla  quale  gli  ordini
          permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere
          eseguiti o addebitati a valere sul conto  di  pagamento  di
          destinazione. Tale data e' fissata  ad  almeno  sei  giorni
          lavorativi a decorrere dal giorno in cui il  prestatore  di
          servizi  di  pagamento   ricevente   riceve   i   documenti
          trasferiti  dal  prestatore   di   servizi   di   pagamento
          trasferente. 
              7. Ai  fini  del  presente  articolo  si  applicano  le
          definizioni   previste   dall'articolo   1   del    decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
              8. Il prestatore di servizi di pagamento  ricevente  e'
          responsabile dell'avvio e della  gestione  della  procedura
          per conto del consumatore. Il consumatore puo' chiedere  al
          prestatore di servizi di pagamento ricevente di  effettuare
          il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in  entrata,
          ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto.
          Il prestatore di servizi di pagamento trasferente  fornisce
          al prestatore di servizi di pagamento  ricevente  tutte  le
          informazioni necessarie  per  riattivare  i  pagamenti  sul
          conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma
          dell'autorizzazione si applica l'art. 117, commi 1 e 2, del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,  e
          successive modificazioni. 
              9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi  del
          presente  articolo  si  applicano  le   sanzioni   previste
          dall'art. 144, comma 1, del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, nonche' il comma 8 del medesimo art. 144. Si
          applica il titolo VIII del medesimo testo unico di  cui  al
          decreto legislativo n. 385 del 1993. 
              10.  Per  il  periodo  di   sei   mesi   dal   rilascio
          dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di  pagamento
          trasferente  e  il  prestatore  di  servizi  di   pagamento
          ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso
          alle  informazioni  che   lo   riguardano   rilevanti   per
          l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative  agli
          ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere  presso
          il medesimo prestatore di servizi di pagamento. 
              11. Il prestatore di servizi di  pagamento  trasferente
          fornisce  le  informazioni  richieste  dal  prestatore   di
          servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco  degli
          ordini permanenti  in  essere  relativi  a  bonifici  e  le
          informazioni disponibili sugli ordini di  addebito  diretto
          che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in  entrata
          e sugli addebiti diretti ordinati  dal  creditore  eseguiti
          sul conto  di  pagamento  del  consumatore  nei  precedenti
          tredici  mesi,  senza  addebito  di  spese  a  carico   del
          consumatore  o  del  prestatore  di  servizi  di  pagamento
          ricevente. 
              12. Se nell'ambito del  servizio  di  trasferimento  il
          consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento  di
          origine, si applica l'art. 126-septies, commi 1  e  3,  del
          testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1º  settembre
          1993, n. 385. 
              13.  Fermo   restando   quanto   previsto   dai   commi
          precedenti,  il  prestatore   di   servizi   di   pagamento
          trasferente  e  il  prestatore  di  servizi  di   pagamento
          ricevente  non  addebitano  spese  al  consumatore  per  il
          servizio di trasferimento. 
              14. I prestatori di  servizi  di  pagamento  mettono  a
          disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni
          riguardanti il  servizio  di  trasferimento.  Il  contenuto
          delle informazioni e le modalita' con cui queste sono messe
          a disposizione del consumatore sono disciplinati  ai  sensi
          dei capi I e II-bis del titolo VI del testo unico di cui al
          decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni. 
              15. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
          in quanto compatibili e secondo le modalita'  e  i  termini
          definiti  dai  decreti  di  cui  al  comma  18,  anche   al
          trasferimento, su richiesta del consumatore,  di  strumenti
          finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro,  con
          o senza  la  chiusura  del  conto  di  deposito  titoli  di
          origine, senza oneri e spese per il consumatore. 
              16. In caso di mancato rispetto delle modalita'  e  dei
          termini per il trasferimento dei servizi di  pagamento,  il
          prestatore di servizi di pagamento inadempiente e' tenuto a
          indennizzare il cliente in misura proporzionale al  ritardo
          e alla disponibilita' esistente sul conto di  pagamento  al
          momento della richiesta di trasferimento. 
              17. All'art. 116 del testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              "1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono
          noti  gli  indicatori   che   assicurano   la   trasparenza
          informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di
          costo  e  il  profilo  dell'utente,  anche  attraverso  gli
          sportelli automatici e gli  strumenti  di  accesso  tramite
          internet ai servizi bancari". 
              18. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono  definiti  i
          criteri per la quantificazione dell'indennizzo  di  cui  al
          comma 16 nonche' le modalita' e i termini per l'adeguamento
          alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.
          In sede di prima attuazione, i  decreti  di  cui  al  primo
          periodo sono emanati  entro  quattro  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. I prestatori di servizi di pagamento  si  adeguano
          alle   disposizioni    del    presente    articolo    sulla
          trasferibilita' dei servizi di  pagamento  entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
              19. I commi 584 e 585 dell'articolo 1  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.» 
              «Art. 2-bis (Attuazione dell'art.  11  della  direttiva
          2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un
          conto transfrontaliero da parte dei consumatori). -  1.  In
          caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o
          del  conto  corrente  presso  un  istituto  bancario  o  un
          prestatore di servizi di  pagamento  di  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea  diverso  da  quello  in  cui  ha  sede
          l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento
          che  riceve  la  richiesta  di  trasferimento,   l'istituto
          bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve
          la richiesta di trasferimento fornisce al  consumatore,  in
          seguito  alla  sua  richiesta  e  nei  termini  di  cui  al
          paragrafo 2 dell'art. 11  della  direttiva  2014/92/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,  la
          seguente assistenza: 
                a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco  di
          tutti gli ordini permanenti di bonifico  e  degli  addebiti
          diretti  ordinati  dal  debitore  al  momento  attivi,  ove
          disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici  in
          entrata ricorrenti e sugli addebiti  diretti  ordinati  dal
          creditore eseguiti sul conto del consumatore  medesimo  nei
          precedenti tredici mesi. Tale elenco non  comporta  per  il
          nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun  obbligo  di
          attivare servizi che non fornisce; 
                b) trasferire l'eventuale saldo  positivo  del  conto
          detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o sul conto
          corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il  nuovo
          prestatore di servizi di pagamento, purche' tale  richiesta
          contenga    informazioni    complete     che     consentano
          l'identificazione  del  nuovo  prestatore  di  servizi   di
          pagamento e del conto del consumatore; 
                c) chiudere il conto detenuto dal consumatore.». 
              - La legge 24 marzo 2015, n. 33 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
          recante misure  urgenti  per  il  sistema  bancario  e  gli
          investimenti), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          marzo 2015, n. 70, S.O.