Art. 17 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre
  2015, relativa alla limitazione delle emissioni  nell'atmosfera  di
  taluni  inquinanti  originati  da  impianti  di  combustione  medi,
  nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che
  producono emissioni nell'atmosfera 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2015/2193  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25
novembre   2015,   relativa   alla   limitazione   delle    emissioni
nell'atmosfera  di  taluni  inquinanti  originati  da   impianti   di
combustione medi, il Governo provvede anche al  riordino  del  quadro
normativo degli stabilimenti che producono emissioni  nell'atmosfera,
nel quale e' compresa la disciplina  degli  impianti  di  combustione
medi. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva  i  principi  e
criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  in   quanto
compatibili,  nonche'  i  seguenti  principi  e   criteri   direttivi
specifici: 
    a) aggiornare la disciplina generale relativa  agli  stabilimenti
che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale, mediante la  modifica  e  l'integrazione  delle
disposizioni della parte quinta  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152,  riferite  a  tali  stabilimenti  per  quanto  riguarda
l'installazione  e  l'esercizio,  le  procedure   autorizzative,   la
determinazione dei valori limite  di  emissione,  i  controlli  e  le
azioni conseguenti ai controlli; 
    b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti
di cui alla lettera a), anche al fine di garantire  il  coordinamento
con  la  normativa  vigente  in  materia  di   autorizzazione   unica
ambientale; 
    c)  aggiornare  l'allegato  I  alla  parte  quinta  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori  limite
di emissione alla luce delle  migliori  tecnologie  disponibili,  con
priorita' per gli impianti di combustione e  per  la  classificazione
delle sostanze inquinanti; 
    d) riconoscere agli impianti di  combustione  medi  esistenti  un
periodo di tempo sufficiente per adeguarsi  sul  piano  tecnico  alle
nuove prescrizioni; 
    e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali  e  amministrative
previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in conformita' alle  disposizioni  dell'articolo  32,  comma  1,
lettera d), della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  in  modo  da
assicurare l'effettivita', la  proporzionalita'  e  la  dissuasivita'
delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non  sottoposti
ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle  sanzioni
previste per violazioni di  analoga  natura  commesse  nell'esercizio
degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale,
nonche'  dello  specifico  impatto  emissivo  degli  stabilimenti  da
disciplinare. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alla sua  attuazione  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 17: 
              - La direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio relativa  alla  limitazione  delle  emissioni
          nell'atmosfera di taluni inquinanti originati  da  impianti
          di combustione medi (Testo rilevante ai fini del  SEE),  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2015, n. L 313. 
              - La parte quinta  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152  (Norme  in  materia  ambientale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96,
          e' cosi' rubricata: 
              «Norme in materia di tutela dell'aria  e  di  riduzione
          delle emissioni in atmosfera» 
              - L'allegato  I  della  parte  del  quinta  del  citato
          decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'  cosi'
          rubricata: «Valori di emissione e prescrizioni» 
              - Per il testo dell'art. 32  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.