Art. 19 
 
Delega  al  Governo   per   l'attuazione   della   decisione   quadro
  2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta
  contro la corruzione nel settore privato 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  e  dell'economia  e   delle   finanze,   un   decreto
legislativo recante le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alla
decisione quadro 2003/568/GAI del  Consiglio,  del  22  luglio  2003,
relativa alla lotta contro la corruzione  nel  settore  privato,  nel
rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi  generali
rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2,  3,  5  e  9,  e
dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g),  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234,  nonche'  delle  disposizioni  previste  dalla
decisione quadro medesima, nelle parti  in  cui  non  richiedono  uno
specifico adattamento dell'ordinamento italiano,  e  sulla  base  dei
seguenti principi e  criteri  direttivi,  realizzando  il  necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
    a) prevedere, tenendo  conto  delle  disposizioni  incriminatrici
gia' vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o da', per  se'
o per altri, anche per interposta persona, denaro  o  altra  utilita'
non dovuti a un  soggetto  che  svolge  funzioni  dirigenziali  o  di
controllo o che comunque presta attivita' lavorativa con  l'esercizio
di funzioni direttive presso societa' o enti privati, affinche'  esso
compia od ometta un atto in violazione  degli  obblighi  inerenti  al
proprio ufficio; 
    b) prevedere che sia altresi' punito chiunque, nell'esercizio  di
funzioni dirigenziali o di controllo,  ovvero  nello  svolgimento  di
un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso
societa' o enti privati, sollecita o riceve, per  se'  o  per  altri,
anche per interposta persona, denaro o  altra  utilita'  non  dovuti,
ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio; 
    c) prevedere la punibilita' dell'istigazione alle condotte di cui
alle lettere a) e b); 
    d) prevedere che per il reato di  corruzione  tra  privati  siano
applicate la pena della reclusione non inferiore  nel  minimo  a  sei
mesi e  non  superiore  nel  massimo  a  tre  anni  nonche'  la  pena
accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attivita'
nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo
presso societa' o enti privati, ove gia' condannato per  le  condotte
di cui alle lettere b) e c); 
    e) prevedere  la  responsabilita'  delle  persone  giuridiche  in
relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione
pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a  seicento
quote  nonche'  con  l'applicazione  delle  sanzioni   amministrative
interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  8  giugno
2001, n. 231. 
  2. Sullo  schema  del  decreto  legislativo  di  recepimento  della
decisione quadro di cui al comma  1  e'  acquisito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica secondo le  modalita'  e  i  termini  di  cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alla sua  attuazione  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 19: 
              -  La  decisione  quadro  2003/568/GAI  del   Consiglio
          relativa  alla  lotta  contro  la  corruzione  nel  settore
          privato e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 luglio 2003,  n.  L
          192. 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno
          2001,   n.   231    (Disciplina    della    responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e
          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
          norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.  300),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140,
          cosi' recita:. 
              «Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni per
          gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 
                a) la sanzione pecuniaria; 
                b) le sanzioni interdittive; 
                c) la confisca; 
                d) la pubblicazione della sentenza. 
              2. Le sanzioni interdittive sono: 
                a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; 
                b) la sospensione o la revoca  delle  autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito; 
                c)  il  divieto  di  contrattare  con   la   pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni  di
          un pubblico servizio; 
                d)  l'esclusione  da   agevolazioni,   finanziamenti,
          contributi o sussidi e l'eventuale revoca  di  quelli  gia'
          concessi; 
                e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».